Cassazione Civile, Sentenza n. 32012/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614 c.p.c. per il rimborso di euro 18.056,69 a titolo di spese di CTU sostenute dai coniugi Montanari-Orsini nell'ambito di una procedura esecutiva relativa alla costruzione di una strada. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, difetto di legittimazione passiva, prescrizione del diritto al rimborso e vizi nella chiamata in causa nel processo esecutivo; ha sostenuto che le doglianze attinenti all'effettiva portata del titolo e alla legittimazione dovevano essere prese in considerazione nell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inammissibile il controricorso (quest'ultimo per tardività). Ha ritenuto che, ai sensi della giurisprudenza consolidata e in particolare richiamando Cass. n. 12466/2023, nell'opposizione al decreto emesso ex art. 614 c.p.c. l'esecutato può contestare soltanto la congruità delle spese o l'effettiva anticipazione di esse, ma non può sollevare questioni relative all'an, al quis o al quomodo del processo esecutivo (ad es. la debenza delle somme in quanto esorbitanti rispetto al titolo o il difetto di legittimazione passiva), che devono essere proposte tempestivamente nel corso del procedimento esecutivo mediante i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Poiché Sartori non ha utilizzato quei rimedi nei tempi e nei modi richiesti, tali censure sono precluse e il ricorso è inammissibile. Sono inoltre dichiarati inammissibili i vari motivi per difetto di specificità e per mancato rispetto dei requisiti di legge nel ricorso per cassazione. La sentenza di merito favorevole ai resistenti resta quindi operante e sussistono i presupposti per gli adempimenti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 614 c.p.c.
Consente al giudice dell'esecuzione di ingiungere il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante; tuttavia l'opposizione a tale decreto può limitarsi a contestare la congruità delle spese o la loro effettiva anticipazione e non può rimettere questioni proprie del procedimento esecutivo (an, quis, quomodo).
art. 615 c.p.c.
Rimedi nel corso del procedimento esecutivo volti a tutelare l'esecutato contro atti esecutivi; le questioni relative alla portata del titolo e alla legittimazione passiva devono essere proposte con le opposizioni esecutive previste da questa norma.
art. 617 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi per contestare modalità o validità delle singole operazioni esecutive; anch'essa è il rimedio idoneo per questioni inerenti il quomodo dell'esecuzione, che non possono essere decise in sede di opposizione ex art. 614.
art. 612 c.p.c.
Regola l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per l'adempimento in forma specifica; il verbale dell'ufficiale giudiziario che attesta l'adempimento segna la chiusura del procedimento esecutivo, oltre la quale i rimedi interni non sono più esperibili.
art. 643 c.p.c.
La notificazione del decreto ingiuntivo dà luogo a un nuovo procedimento (procedimento monitorio/opposizione), distinto dal processo esecutivo originario, con gli effetti di pendenza previsti.
art. 645 c.p.c.
Disciplina l'opposizione al decreto ingiuntivo; la relativa azione è distinta e non può essere usata per riaprire questioni che dovevano essere trattate con i rimedi esecutivi.
art. 345 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla tardività delle eccezioni: la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione decennale non tempestivamente svolta.
art. 2945 c.c.
Il termine prescrizionale è interrotto dalla notificazione e dalla partecipazione dell'esecutato al processo esecutivo; il ricorrente ha partecipato al processo esecutivo con conseguente interruzione della prescrizione invocata.
art. 363 c.p.c. comma 3
Richiamato quale fondamento del principio 'nell'interesse della legge' che giustifica il divieto di riqualificazione automatica delle opposizioni ex art. 614 in rimedi esecutivi (tutela dell'ordine procedurale e dei termini).
art. 336 c.p.c.
Il giudice d'appello, nel riformare la decisione, è anche investito della liquidazione delle spese del grado precedente; la Cassazione conferma l'orientamento applicato in fatto.
art. 366 e art. 369 c.p.c.
Richiamati implicitamente in relazione ai requisiti di specificità e precisione richiesti per i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente non ha ottemperato all'onere di indicare il fatto decisivo e le norme presumibilmente violate.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'attivazione delle procedure di pagamento previste da tale norma (riferite all'utilizzo di depositi o somme per oneri processuali), se dovuto.
Massime di principio
- Nell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ex art. 614 c.p.c. l'esecutato può contestare esclusivamente la congruità delle spese e l'effettiva anticipazione di esse; non può sollevare questioni relative all'effettiva portata del titolo, alla legittimazione delle parti o al modo di esecuzione, che devono essere sollevate nel corso del procedimento esecutivo con gli strumenti di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
- Se le contestazioni relative all'an, al quis o al quomodo dell'esecuzione non sono state tempestivamente proposte nel procedimento esecutivo e/o dopo il verbale di completamento delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, esse risultano precluse e non sono ammissibili in sede di opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c.
- Per preservare la possibilità di eccepire difetti di legittimazione o l'irregolarità dell'esecuzione, l'esecutato deve proporre nei tempi e modi previsti le opposizioni ex art. 615 o 617 c.p.c.; la mera trattazione di tali questioni in un successivo procedimento monitorio/opposizione non ne consente la riapertura.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario rispettare i requisiti di specificità (art. 366 e 369 c.p.c.); i motivi generici, non indicanti le norme violate o il fatto decisivo, sono inammissibili.
- La partecipazione dell'esecutato al processo esecutivo interrompe i termini di prescrizione (art. 2945 c.c.), pertanto le eccezioni di prescrizione devono essere valutate alla luce di tale principio e della documentata partecipazione.
- In caso di riforma da parte del giudice d'appello, la liquidazione delle spese di grado precedente segue i criteri applicabili al momento della sentenza d'appello; il mancato rispetto delle regole processuali (es. tardività del controricorso) può rendere inammissibile la resistenza, con effetti sul regolamento delle spese.
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