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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32012/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614 c.p.c. per il rimborso di euro 18.056,69 a titolo di spese di CTU sostenute dai coniugi Montanari-Orsini nell'ambito di una procedura esecutiva relativa alla costruzione di una strada. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, difetto di legittimazione passiva, prescrizione del diritto al rimborso e vizi nella chiamata in causa nel processo esecutivo; ha sostenuto che le doglianze attinenti all'effettiva portata del titolo e alla legittimazione dovevano essere prese in considerazione nell'opposizione al decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inammissibile il controricorso (quest'ultimo per tardività). Ha ritenuto che, ai sensi della giurisprudenza consolidata e in particolare richiamando Cass. n. 12466/2023, nell'opposizione al decreto emesso ex art. 614 c.p.c. l'esecutato può contestare soltanto la congruità delle spese o l'effettiva anticipazione di esse, ma non può sollevare questioni relative all'an, al quis o al quomodo del processo esecutivo (ad es. la debenza delle somme in quanto esorbitanti rispetto al titolo o il difetto di legittimazione passiva), che devono essere proposte tempestivamente nel corso del procedimento esecutivo mediante i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Poiché Sartori non ha utilizzato quei rimedi nei tempi e nei modi richiesti, tali censure sono precluse e il ricorso è inammissibile. Sono inoltre dichiarati inammissibili i vari motivi per difetto di specificità e per mancato rispetto dei requisiti di legge nel ricorso per cassazione. La sentenza di merito favorevole ai resistenti resta quindi operante e sussistono i presupposti per gli adempimenti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 614 c.p.c.

    Consente al giudice dell'esecuzione di ingiungere il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante; tuttavia l'opposizione a tale decreto può limitarsi a contestare la congruità delle spese o la loro effettiva anticipazione e non può rimettere questioni proprie del procedimento esecutivo (an, quis, quomodo).

  • art. 615 c.p.c.

    Rimedi nel corso del procedimento esecutivo volti a tutelare l'esecutato contro atti esecutivi; le questioni relative alla portata del titolo e alla legittimazione passiva devono essere proposte con le opposizioni esecutive previste da questa norma.

  • art. 617 c.p.c.

    Opposizione agli atti esecutivi per contestare modalità o validità delle singole operazioni esecutive; anch'essa è il rimedio idoneo per questioni inerenti il quomodo dell'esecuzione, che non possono essere decise in sede di opposizione ex art. 614.

  • art. 612 c.p.c.

    Regola l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per l'adempimento in forma specifica; il verbale dell'ufficiale giudiziario che attesta l'adempimento segna la chiusura del procedimento esecutivo, oltre la quale i rimedi interni non sono più esperibili.

  • art. 643 c.p.c.

    La notificazione del decreto ingiuntivo dà luogo a un nuovo procedimento (procedimento monitorio/opposizione), distinto dal processo esecutivo originario, con gli effetti di pendenza previsti.

  • art. 645 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione al decreto ingiuntivo; la relativa azione è distinta e non può essere usata per riaprire questioni che dovevano essere trattate con i rimedi esecutivi.

  • art. 345 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla tardività delle eccezioni: la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione decennale non tempestivamente svolta.

  • art. 2945 c.c.

    Il termine prescrizionale è interrotto dalla notificazione e dalla partecipazione dell'esecutato al processo esecutivo; il ricorrente ha partecipato al processo esecutivo con conseguente interruzione della prescrizione invocata.

  • art. 363 c.p.c. comma 3

    Richiamato quale fondamento del principio 'nell'interesse della legge' che giustifica il divieto di riqualificazione automatica delle opposizioni ex art. 614 in rimedi esecutivi (tutela dell'ordine procedurale e dei termini).

  • art. 336 c.p.c.

    Il giudice d'appello, nel riformare la decisione, è anche investito della liquidazione delle spese del grado precedente; la Cassazione conferma l'orientamento applicato in fatto.

  • art. 366 e art. 369 c.p.c.

    Richiamati implicitamente in relazione ai requisiti di specificità e precisione richiesti per i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente non ha ottemperato all'onere di indicare il fatto decisivo e le norme presumibilmente violate.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'attivazione delle procedure di pagamento previste da tale norma (riferite all'utilizzo di depositi o somme per oneri processuali), se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ex art. 614 c.p.c. l'esecutato può contestare esclusivamente la congruità delle spese e l'effettiva anticipazione di esse; non può sollevare questioni relative all'effettiva portata del titolo, alla legittimazione delle parti o al modo di esecuzione, che devono essere sollevate nel corso del procedimento esecutivo con gli strumenti di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
  • Se le contestazioni relative all'an, al quis o al quomodo dell'esecuzione non sono state tempestivamente proposte nel procedimento esecutivo e/o dopo il verbale di completamento delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, esse risultano precluse e non sono ammissibili in sede di opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c.
  • Per preservare la possibilità di eccepire difetti di legittimazione o l'irregolarità dell'esecuzione, l'esecutato deve proporre nei tempi e modi previsti le opposizioni ex art. 615 o 617 c.p.c.; la mera trattazione di tali questioni in un successivo procedimento monitorio/opposizione non ne consente la riapertura.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario rispettare i requisiti di specificità (art. 366 e 369 c.p.c.); i motivi generici, non indicanti le norme violate o il fatto decisivo, sono inammissibili.
  • La partecipazione dell'esecutato al processo esecutivo interrompe i termini di prescrizione (art. 2945 c.c.), pertanto le eccezioni di prescrizione devono essere valutate alla luce di tale principio e della documentata partecipazione.
  • In caso di riforma da parte del giudice d'appello, la liquidazione delle spese di grado precedente segue i criteri applicabili al momento della sentenza d'appello; il mancato rispetto delle regole processuali (es. tardività del controricorso) può rendere inammissibile la resistenza, con effetti sul regolamento delle spese.

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