Cassazione Civile, Ordinanza n. 15398/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di rivendica immobiliare relativo a una corte antistante il piano terra di un fabbricato. Una parte assumeva di esserne proprietaria esclusiva, riconoscendo all'altra soltanto una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia; la controparte sosteneva invece che l'area fosse comune. Il tribunale rigettava la domanda, la corte d'appello confermava la natura comune della corte e, in appello incidentale, riconosceva la pertinenzialità di un sottotetto all'appartamento della controparte. Il successivo ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile. Con il presente ricorso per revocazione il soccombente deduceva che l'ordinanza di inammissibilità fosse affetta da errore di fatto, perché la Corte avrebbe mal percepito l'oggetto del contendere e avrebbe trascurato l'atto notarile di divisione del 13 gennaio 2004, dal quale a suo dire risultava l'attribuzione delle due corti pertinenziali in suo favore; contestava inoltre l'incidenza di una consulenza tecnica d'ufficio ritenuta inadeguata e chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione del documento e delle risultanze di causa. Propose anche istanza di correzione di errore materiale sulle spese, assumendo che l'ordinanza avesse indicato un importo "per l'imposta di registro".
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso per revocazione sia l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la censura non individuasse un errore di fatto percettivo, ma mirasse a ottenere una nuova valutazione del documento e delle prove, operazione preclusa sia nel giudizio di cassazione sia nel giudizio di revocazione contro le pronunce della Corte. Quanto all'errore materiale, ha osservato che l'ordinanza impugnata non conteneva l'espressione indicata dal ricorrente, limitandosi a liquidare le ordinarie spese vive. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio delle pronunce della Corte di cassazione richiede una erronea percezione dei fatti di causa, non può investire attività interpretative o valutative, deve essere immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti ed essere essenziale e decisivo.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nei giudizi di impugnazione.
artt. 1362 e ss. c.c.
La censura sull'ermeneutica contrattuale in cassazione non può limitarsi al richiamo delle regole interpretative, ma deve indicare i canoni asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione contro una pronuncia della Corte di cassazione, l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può consistere in una diversa lettura degli atti, né in un dissenso sulla valutazione delle prove o sull'interpretazione del contratto; deve trattarsi di un falso apprezzamento percettivo su un fatto incontestato e decisivo.
- Non è ammissibile trasformare il ricorso per cassazione o per revocazione in una richiesta di riesame del merito o di nuova interpretazione del compendio istruttorio, essendo tali valutazioni riservate al giudice di merito.
- Quando una clausola o un atto negoziale è suscettibile di più letture plausibili, in sede di legittimità non può essere censurata la scelta del giudice di merito solo perché non coincide con quella proposta dalla parte; occorre specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e come.
- L'esame e la selezione delle risultanze probatorie, così come la scelta delle fonti di prova ritenute decisive, appartengono al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- L'istanza di correzione di errore materiale è inammissibile quando l'errore denunciato non emerge dal testo del provvedimento impugnato, ma presuppone una contestazione sul contenuto effettivo della decisione.
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