Sentenza n. 1191/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: - del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro n. -OMISSIS- del 3.11.2025 e di ogni altro atto connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ammonimento del Questore di Catanzaro per condotte riconducibili alla violenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento adottato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, sostenendo che le condotte segnalate dalla coniuge, anteriori al giudizio di separazione, fossero state travisate e erroneamente qualificate come persecutorie. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina sull'ammonimento, il difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, illogicità manifesta, irragionevolezza e sproporzione. In particolare, ha contestato che l'Amministrazione avesse valorizzato esclusivamente le dichiarazioni della coniuge e dei datori di lavoro di quest'ultima, senza ricostruire correttamente i fatti e senza considerare che i contatti con la moglie sarebbero stati finalizzati a riavviare il dialogo e mantenere l'unità familiare. Ha inoltre richiamato le dichiarazioni rese dalla coniuge nel giudizio di separazione, secondo cui il figlio non avrebbe avuto problemi a stare con il padre, nonché il successivo collocamento del figlio presso il ricorrente, deducendone l'incompatibilità con la qualificazione delle condotte come violenza domestica. Ha infine sostenuto la strumentalità dell'istanza di ammonimento rispetto alla pendenza del giudizio di separazione. In corso di causa ha chiesto il deposito tardivo di un'ordinanza di revoca del divieto di avvicinamento, ma aveva rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto non autorizzabile il deposito tardivo dell'ordinanza di revoca del divieto di avvicinamento, poiché il documento non aveva rilevanza decisiva rispetto al quadro indiziario già completo al momento dell'adozione dell'ammonimento, in applicazione del principio tempus regit actum. Ha precisato che l'Amministrazione avrebbe potuto comunque rivalutare la vicenda, anche in sede disciplinare, alla luce del provvedimento sopravvenuto. Nel merito, il Collegio ha qualificato l'ammonimento come misura di prevenzione personale a carattere monitorio, con funzione preventiva e dissuasiva, per la cui adozione non è necessaria la piena prova della responsabilità penale né l'accertamento definitivo del reato. È sufficiente un quadro indiziario attendibile, dal quale emerga un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura e potenzialmente degenerare in condotte criminose. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza o alla sproporzione, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice amministrativo a quella discrezionale del Questore. Nel caso concreto, dalle dichiarazioni della coniuge e dei suoi datori di lavoro e dai messaggi telefonici inviati dal ricorrente emergeva un quadro di condotte reiterate, moleste e anomale, idonee ad alterare le abitudini di vita della coniuge, generare paura e disagio e coinvolgere talvolta anche i figli, determinando in alcuni casi l'intervento delle Forze dell'ordine. Il collocamento del figlio presso il padre non è stato ritenuto decisivo né incompatibile con la valutazione preventiva delle condotte; la corretta qualificazione dei fatti ha inoltre escluso la dedotta strumentalità dell'istanza. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119
Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
La disposizione consente al Questore di adottare l'ammonimento, quale misura preventiva e dissuasiva, anche senza querela e sulla base di elementi indiziari attendibili, senza necessità della piena prova della responsabilità penale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione del decreto di ammonimento è soddisfatto quando l'Amministrazione descrive in modo ragionevole e proporzionato gli episodi e il quadro indiziario posto a fondamento della misura.
art. 54, comma 1, c.p.a.
Il deposito tardivo di documenti può essere autorizzato solo quando ne ricorrano i presupposti; non è stato autorizzato per un documento ritenuto non decisivo rispetto al quadro probatorio esistente al momento dell'adozione dell'atto.
art. 3 d.l. 24 novembre 2023, n. 168
La pronuncia richiama l'ampliamento dei comportamenti penalmente sanzionati cui si collega la funzione preventiva dell'ammonimento.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore per violenza domestica è una misura di prevenzione personale a carattere monitorio, diretta a prevenire e dissuadere la reiterazione di condotte potenzialmente criminose, e non una sanzione fondata sull'accertamento definitivo della responsabilità penale.
- Per l'adozione dell'ammonimento non è necessaria la piena prova del reato o della responsabilità dell'autore; è sufficiente un quadro di elementi indiziari attendibili, dal quale risultino condotte reiterate, anomale, minacciose o moleste, idonee a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura e potenzialmente degenerare in reati.
- La valutazione del Questore in materia di ammonimento è discrezionale e prognostica, riferita al pericolo esistente al momento dell'adozione dell'atto; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza o sproporzione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Ai fini dell'ammonimento, il quadro indiziario può essere fondato sul complessivo esame delle dichiarazioni della persona offesa, delle persone informate sui fatti e degli elementi documentali, inclusi i messaggi telefonici, quando da esso emergano episodi molteplici e reiterati idonei ad alterare le abitudini di vita della vittima.
- La legittimità dell'ammonimento deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum; fatti o provvedimenti successivi non incidono necessariamente sulla validità originaria dell'atto, pur potendo essere considerati dall'Amministrazione in successive valutazioni, anche disciplinari.
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