Circolare Inail n. 73 del 23 settembre 2015
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Vengono indicati i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione, gli importi di assegni e indennità, i criteri per la riliquidazione delle prestazioni in corso e gli indirizzi operativi per le strutture territoriali e compartimentali, inclusi i profili di surroga e regresso.
Rivalutazione dal 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2015
La circolare disciplina l’aggiornamento annuale delle prestazioni economiche Inail con decorrenza 1° luglio 2015 nei settori industria, navigazione, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il documento, emanato dalla Direzione generale – Direzione centrale prestazioni economiche, definisce i nuovi parametri retributivi, gli importi delle principali prestazioni e le istruzioni operative per la riliquidazione delle posizioni in essere.
Quadro normativo e presupposti della rivalutazione
La rivalutazione è disposta sulla base dei decreti ministeriali del 30 giugno 2015 e della determina del Presidente n. 166 dell’11 maggio 2015, richiamati insieme alle principali norme di riferimento in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La circolare precisa che le nuove misure si applicano dalla data del 1° luglio 2015 e che il testo fornisce sia i riferimenti per la prima liquidazione sia gli indirizzi per la riliquidazione delle prestazioni già in corso.
Prime liquidazioni: rendite per inabilità permanente
Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 77,12, con retribuzione annua minima di euro 16.195,20 e massima di euro 30.076,80.
Per il settore marittimo valgono gli stessi importi, salvo i massimali più elevati per alcune figure professionali:
- comandanti e capi macchinisti: euro 43.310,59;
- primi ufficiali di coperta e di macchina: euro 36.693,70;
- altri ufficiali: euro 33.385,24.
Per il settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 24.440,95. La circolare distingue:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: liquidazione sulla retribuzione annua convenzionale;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: liquidazione sulla retribuzione effettiva entro i limiti previsti per l’industria;
- lavoratori autonomi: liquidazione su retribuzione annua convenzionale, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale (euro 16.195,20).
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono indicati valori annui specifici, differenziati per anno dell’evento, con rivalutazione applicata mediante coefficiente 1,0019. Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, la retribuzione convenzionale annua è fissata in euro 60.057,27.
Altre prestazioni economiche: morte, inabilità temporanea e assistenza personale
Per l’assegno una tantum in caso di morte, nei settori industria e agricoltura l’importo è stabilito in euro 2.136,50 per i superstiti.
Per i medici radiologi, l’assegno una tantum è parametrato alla retribuzione convenzionale di euro 60.057,27 e viene corrisposto secondo le seguenti percentuali:
- un terzo della retribuzione, se sopravvivono coniuge e figli aventi i requisiti;
- un quarto, se sopravvive solo il coniuge o solo i figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, la circolare richiama tre diverse basi retributive:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di euro 42,41;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale;
- lavoratori autonomi: euro 47,68.
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite e ammonta a euro 533,22.
Assegni continuativi mensili
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati secondo la percentuale applicata alle rendite. Gli importi sono distinti per classe di inabilità e per settore:
- inabilità dal 50 al 59%: euro 299,20 in industria e euro 374,77 in agricoltura;
- inabilità dal 60 al 79%: euro 419,78 in industria e euro 522,97 in agricoltura;
- inabilità dall’80 al 89%: euro 779,40 in industria e euro 897,83 in agricoltura;
- inabilità dal 90 al 100%: euro 1.200,76 in industria e euro 1.272,67 in agricoltura;
- 100% con assistenza personale continuativa: euro 1.734,69 in industria e euro 1.805,89 in agricoltura.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione delle prestazioni già in essere è stata eseguita direttamente dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale.
Per le rendite del settore industriale si applicano i coefficienti:
- 1,0019 per l’anno 2013 e precedenti;
- 1,0000 per l’anno 2014 e il primo semestre 2015.
Per il settore agricolo la riliquidazione segue le diverse fattispecie di rapporto e decorrenza della rendita, secondo i limiti retributivi richiamati dalla circolare. Nei casi di integrazione rendita relativi all’anno 2015 e non definiti entro il 18 settembre 2015, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato considerando il rateo di rendita rivalutato.
Prestazioni del settore marittimo
Per il settore navigazione la riliquidazione delle prestazioni è affidata alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale, con elaborazione relativa al mese di novembre 2015. Anche in questo ambito si applicano i limiti minimali e massimali richiamati e i coefficienti di rivalutazione previsti.
La circolare anticipa inoltre che una successiva lettera di istruzioni comunicherà la nuova tempistica delle elaborazioni dei pagamenti del mese di novembre 2015, con le date operative per la rivalutazione monetaria delle rendite.
Indirizzi operativi alle unità territoriali
Le unità territoriali, con esclusione del settore marittimo, devono curare alcune specifiche riliquidazioni:
- rendite ancora escluse dalla gestione meccanizzata;
- vecchi casi fuori procedura relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, da adeguare alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi al 1° luglio 2015;
- prestazioni individuate negli elenchi annuali della Direzione centrale prestazioni economiche, tra cui liquidazioni particolari, rendite cessate dopo il 1° luglio 2015 per industria, agricoltura e medici radiologi, e rendite unificate.
Per le rendite unificate di competenza fino al 2014 deve essere effettuata nuovamente la scelta della retribuzione più favorevole.
Prestazioni particolari per rettifica per errore
La circolare richiama le prestazioni particolari con codici 7-8-9, erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore. Tali prestazioni sono rivalutate automaticamente con il rateo di novembre 2015 solo se risultano effettuate le verifiche reddituali; in mancanza di tali verifiche, esse vengono azzerate.
Comunicazioni ai beneficiari e aggiornamento anagrafico
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia ai soggetti interessati il provvedimento di riliquidazione con l’indicazione del conguaglio tramite i modelli 170/I e 171/I. I modelli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti come presenti negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla sede competente entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le sedi provvedono poi alla scansione della documentazione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.
Surroga e regresso
Per tutte le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2015 per industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le unità operative devono conteggiare i ratei fino al 30 giugno 2015.
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, in primo grado e in appello, per consentire l’aggiornamento delle conclusioni già rese.
Compiti delle sedi compartimentali del settore navigazione
Le sedi compartimentali devono procedere autonomamente alla riliquidazione:
- delle rendite dei beneficiari residenti all’estero, verificando la correttezza dei dati a sistema;
- delle rendite cessate dopo il 1° luglio 2015;
- degli assegni una tantum in caso di morte per eventi successivi al 1° luglio 2015;
- degli assegni per assistenza personale continuativa relativi ai mesi da luglio a ottobre 2015;
- dei casi di integrazione rendita dell’anno 2015 non definiti alla data della rivalutazione.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà i file necessari per il controllo della rivalutazione del rateo di novembre e degli arretrati da luglio 2015.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si fonda sui decreti ministeriali del 30 giugno 2015 e sulla determina del Presidente n. 166 dell’11 maggio 2015, che approvano la rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2015. Il documento fornisce i riferimenti retributivi aggiornati e le istruzioni operative per la prima liquidazione delle prestazioni e per la riliquidazione di quelle già in corso.
Rendite per inabilità permanente: importi e basi retributive
Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 77,12, con retribuzione annua minima di euro 16.195,20 e massima di euro 30.076,80. Nel settore marittimo si applicano gli stessi importi, salvo massimali più elevati per alcune qualifiche: comandanti e capi macchinisti euro 43.310,59, primi ufficiali di coperta e di macchina euro 36.693,70, altri ufficiali euro 33.385,24. Per il settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è euro 24.440,95; per i lavoratori subordinati a tempo determinato vale la retribuzione convenzionale, per quelli a tempo indeterminato la retribuzione effettiva entro i limiti dell’industria, e per gli autonomi la retribuzione convenzionale pari al minimale industriale. Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono indicati specifici valori annui rivalutati per gli eventi dal 2005 in poi, mentre per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è euro 60.057,27.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industria e agricoltura l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in euro 2.136,50. Per i medici radiologi l’importo è parametrato alla retribuzione di euro 60.057,27: un terzo se sopravvivono coniuge e figli aventi diritto, un quarto se sopravvive solo il coniuge o solo i figli aventi diritto, un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura la circolare distingue tra lavoratori subordinati a tempo determinato, a tempo indeterminato e autonomi. Per i primi l’indennità è calcolata sulla retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di euro 42,41; per i subordinati a tempo indeterminato si fa riferimento alla retribuzione giornaliera minima prevista per l’industria; per gli autonomi la misura indicata è euro 47,68.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata eseguita dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Per le rendite del settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 1,0019 per l’anno 2013 e precedenti e 1,0000 per il 2014 e il primo semestre 2015. Nel settore agricolo la riliquidazione segue il tipo di rapporto e la decorrenza della rendita; per i casi di integrazione rendita relativi al 2015 non definiti entro il 18 settembre 2015, il pagamento va effettuato considerando il rateo rivalutato. L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura delle rendite e ammonta a euro 533,22. Gli assegni continuativi mensili sono aggiornati per classi di inabilità sia nel settore industriale sia in quello agricolo.
Settore marittimo: gestione della riliquidazione
Per le prestazioni del settore marittimo la riliquidazione è demandata alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale con elaborazione relativa al mese di novembre 2015, applicando i limiti minimi e massimali previsti e i coefficienti di rivalutazione indicati. Sono richiamate anche le ulteriori istruzioni di sviluppo e pagamento che saranno comunicate separatamente per il mese di novembre 2015.
Indirizzi operativi per le unità territoriali
Le unità territoriali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, dei casi vecchi fuori procedura relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti e delle prestazioni individuate negli elenchi annuali, tra cui liquidazioni particolari, rendite cessate dopo il 1° luglio 2015 e rendite unificate. Per queste ultime, con competenza fino al 2014, va nuovamente scelta la retribuzione più favorevole.
Prestazioni particolari per rettifica per errore
Le prestazioni particolari con codici 7-8-9, erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore, sono rivalutate automaticamente con il rateo di novembre 2015 solo se sono state effettuate le verifiche reddituali; in mancanza di tali verifiche le prestazioni vengono azzerate.
Comunicazioni agli interessati e aggiornamento anagrafico
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia ai destinatari il provvedimento di riliquidazione e il relativo conguaglio mediante i modelli 170/I e 171/I, che riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli, compilando la dichiarazione sul retro; le sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati.
Azioni di surroga e regresso
Per le azioni di surroga e regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2015 per industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2015 e, ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già rese.
Indirizzi operativi per il settore navigazione
Le sedi compartimentali del settore navigazione devono procedere autonomamente alla riliquidazione delle rendite dei beneficiari residenti all’estero, delle rendite cessate dopo il 1° luglio 2015, degli assegni una tantum per decesso relativi a eventi successivi a tale data, degli assegni per assistenza personale continuativa da luglio a ottobre 2015 e dei casi di integrazione rendita del 2015 non definiti alla data della rivalutazione. La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà i file per il controllo della rivalutazione del rateo di novembre e degli arretrati da luglio 2015.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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