Circolare Inail n. 66 del 4 agosto 2015
Razionalizzazione delle attivita di valutazione medico-legale per gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la inidoneità temporanea alla navigazione dei lavoratori marittimi gia assicurati presso l'ex Ipsema. Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le istruzioni operative per riallineare la gestione medico-legale e amministrativa dei lavoratori marittimi già assicurati presso l’ex Ipsema al modello Inail. Conferma che la trattazione amministrativa resta alle Sedi compartimentali, mentre le valutazioni medico-legali vengono affidate ai centri medico-legali delle Sedi locali secondo il criterio del domicilio dell’assicurato. Vengono disciplinati i flussi nei casi in cui denuncia e certificazione pervengano alla sede competente, a una sede locale o compartimentale non competente, e vengono precisate le modalità di gestione dell’indennità per temporanea inidoneità alla navigazione, riconosciuta dall’Inail quando dipenda da infortunio o malattia professionale. Le disposizioni valgono per i casi futuri, per quelli ancora istruiti e per quelli oggetto di controversia o di ulteriore attività medico-legale.
Razionalizzazione delle attività medico-legali per infortuni, malattie professionali e inidoneità temporanea alla navigazione dei lavoratori marittimi ex Ipsema
Razionalizzazione delle attività medico-legali per i lavoratori marittimi ex Ipsema
La circolare disciplina l’assetto operativo delle funzioni amministrative e medico-legali relative ai lavoratori marittimi già assicurati presso l’ex Ipsema, in seguito al trasferimento delle competenze all’Inail. L’obiettivo è rendere più ordinata la gestione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e della temporanea inidoneità alla navigazione, definendo con chiarezza la ripartizione tra Sedi compartimentali e Sedi locali.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti, il d.p.r. 1124/1965, la legge 67/1988, il d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, il d.lgs. 81/2008, la legge 1486/1962 e le precedenti circolari e note Inail/Inps sul settore navigazione e sull’erogazione delle prestazioni per il personale ex Ipsema. Tali riferimenti servono a confermare l’applicazione, anche ai lavoratori marittimi, delle regole generali Inail in materia di accertamenti medico-legali e prestazioni conseguenti.
Competenza amministrativa e competenza medico-legale
La circolare distingue nettamente tra competenza amministrativa e competenza medico-legale. Fino alla chiusura delle Sedi compartimentali del settore navigazione, la trattazione amministrativa degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori marittimi resta in capo a tali sedi, così come l’erogazione delle prestazioni economiche e non economiche connesse, con alcune eccezioni già riservate alle Sedi locali.
Per contro, le attività medico-legali vengono affidate ai centri medico-legali delle Sedi locali competenti per domicilio dell’assicurato, secondo il criterio ordinariamente applicato agli assicurati Inail. Questa scelta è motivata dal fatto che le Sedi compartimentali non dispongono di propri centri medico-legali e mira ad assicurare una gestione più tempestiva delle pratiche.
Flussi operativi per infortuni e malattie professionali
La circolare individua tre ipotesi operative:
- quando denuncia e certificazione arrivano alla Sede compartimentale competente, questa apre il fascicolo, avvia la parte amministrativa e incarica la Sede locale del domicilio dell’assicurato di effettuare le valutazioni medico-legali;
- quando gli atti arrivano direttamente alla Sede locale competente per domicilio, quest’ultima trasmette alla Sede compartimentale copia della documentazione e, se occorre, la Sede compartimentale attiva il flusso medico-legale;
- quando la documentazione perviene a una sede non competente, la sede ricevente la inoltra immediatamente a quella competente e informa gli interessati.
La Sede locale, una volta ricevuta la richiesta, svolge le attività medico-legali e trasmette alla Sede compartimentale una relazione utile alla definizione della pratica. I pareri sulla regolarità del caso e sulla temporanea devono essere inoltrati subito dopo il rilascio, per consentire il tempestivo pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, normalmente liquidata il 5 e il 20 di ogni mese.
Documentazione, fascicolo e certificati continuativi tardivi
La documentazione del caso deve essere conservata presso la Sede locale in un fascicolo cartaceo, nel rispetto della normativa sui dati sensibili. Per i certificati medici continuativi presentati in ritardo, la circolare stabilisce che essi devono comunque essere esaminati dal centro medico-legale competente in base alla tipologia e all’entità della lesione, secondo le modalità ordinarie, senza applicare l’art. 8 del regolamento Ipsema sull’indennità giornaliera per inabilità temporanea.
Temporanea inidoneità alla navigazione
Per i lavoratori marittimi appartenenti alla I e II categoria della gente di mare, la legge 1486/1962 prevede un’indennità giornaliera sostitutiva della retribuzione quando siano dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione a seguito di infortunio o malattia, per tutto il periodo di inidoneità e comunque non oltre un anno. La dichiarazione di inidoneità è di competenza della Commissione medica permanente di primo grado istituita presso ciascuna Capitaneria di Porto sede di compartimento marittimo, su richiesta del marittimo o del Sasn, dopo la guarigione clinica.
La circolare richiama anche il principio già affermato nella circolare congiunta Inail/Inps n. 65/179 del 23 dicembre 2013: l’indennità compete all’Inail quando l’inidoneità alla navigazione segue a un periodo di inabilità temporanea derivante da infortunio o malattia professionale riconosciuti dall’Istituto; compete invece all’Inps nei casi di malattia non professionale.
Procedura per il riconoscimento della speciale indennità
Per ottenere l’indennità, il marittimo deve presentare domanda alla Sede compartimentale competente o, nei casi disciplinati dalle precedenti istruzioni richiamate, alla Sede locale competente, allegando il verbale della Commissione medica che attesta la temporanea inidoneità alla navigazione. Se la domanda è inviata a una sede non competente, questa deve trasferirla immediatamente alla sede corretta.
Quando la competenza è della Sede compartimentale, quest’ultima richiede alla Sede locale del domicilio dell’assicurato un parere medico-legale sulla riconducibilità dell’inidoneità a un evento tutelato dall’Inail. Quando invece la competenza è della Sede locale, il parere è espresso direttamente da quest’ultima. In caso di parere favorevole la prestazione viene liquidata; in caso contrario l’istanza è respinta con apposito provvedimento.
Disposizioni conclusive e applicazione temporale
Le comunicazioni tra le strutture Inail coinvolte devono avvenire, di norma, tramite posta elettronica ordinaria. La modulistica necessaria sarà trasmessa dalla Sovrintendenza sanitaria centrale. Le disposizioni della circolare si applicano ai casi futuri, alle pratiche già in istruttoria, ai procedimenti oggetto di controversia amministrativa e, più in generale, a tutte le fattispecie che richiedano attività medico-legale dell’Istituto, compresi esempi come revisione delle rendite, contenzioso giudiziario e rimborso di farmaci di fascia C.
Le eventuali criticità operative o gli aumenti di carico di lavoro dovranno essere segnalati alle competenti strutture centrali tramite le Direzioni regionali e provinciali di Trento e Bolzano.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel quadro del trasferimento all’Inail, disposto dall’art. 7 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, delle funzioni prima svolte dall’ex Ipsema. Richiama le norme generali sul sistema assicurativo degli infortuni e delle malattie professionali e chiarisce che, anche per i lavoratori marittimi, le attività medico-legali competono in via esclusiva all’Inail per il riconoscimento dell’evento e delle prestazioni conseguenti.
Competenza amministrativa delle Sedi compartimentali
Fino alla chiusura delle Sedi compartimentali del settore navigazione, la gestione amministrativa degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori marittimi resta incardinata presso tali sedi. Le sedi locali che ricevono atti o documenti non di loro competenza devono trasmetterli immediatamente alla sede competente e informare gli interessati; è considerata contraria ai doveri d’ufficio la mancata accettazione di istanze o documentazione pertinenti ad altra sede.
Affidamento delle attività medico-legali alle Sedi locali
Poiché le Sedi compartimentali non dispongono di propri centri medico-legali, la circolare affida con decorrenza immediata le attività sanitarie ai centri medico-legali delle Sedi locali competenti per domicilio dell’assicurato. Il criterio di competenza segue quello già applicato alla generalità degli assicurati Inail, pur restando distinta la competenza amministrativa delle Sedi compartimentali.
Gestione degli infortuni e delle malattie professionali
Sono individuate tre ipotesi operative: se denuncia e certificazione arrivano alla Sede compartimentale competente, questa apre il fascicolo, avvia la pratica amministrativa e chiede alla Sede locale del domicilio dell’assicurato il parere medico-legale; se la documentazione arriva alla Sede locale competente per domicilio, quest’ultima trasmette copia alla Sede compartimentale e, se necessario, si attiva il flusso medico-legale; se gli atti arrivano a una sede non competente, la sede ricevente li inoltra a quella competente e avverte gli interessati.
Pareri medico-legali, tempistica e documentazione
La Sede locale, ricevuta la richiesta, esegue le valutazioni secondo le ordinarie modalità Inail e invia alla Sede compartimentale una relazione con gli elementi necessari per la definizione del caso. Per consentire il pagamento tempestivo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, i pareri su regolarità e temporanea devono essere trasmessi subito dopo il rilascio. La documentazione resta presso la Sede locale in fascicolo cartaceo, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati sensibili.
Certificati continuativi tardivi e art. 8 del regolamento Ipsema
Nei casi in cui i certificati medici continuativi per la prosecuzione dell’inabilità temporanea assoluta pervengano in ritardo, essi devono comunque essere esaminati dal centro medico-legale competente in base alla tipologia ed entità della lesione, con le ordinarie modalità di valutazione. La circolare precisa che l’art. 8 del regolamento Ipsema sull’indennità giornaliera per inabilità temporanea non deve essere applicato.
Temporanea inidoneità alla navigazione: presupposti e competenza
Per i lavoratori marittimi di I e II categoria dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione a seguito di infortunio o malattia, la legge 1486/1962 prevede un’indennità giornaliera sostitutiva della retribuzione per il periodo di inidoneità, entro il limite massimo di un anno. La dichiarazione spetta alla Commissione medica permanente di primo grado presso la Capitaneria di Porto, su richiesta del marittimo o del Sasn, dopo la guarigione clinica.
Chi eroga l’indennità di temporanea inidoneità
In base alla circolare congiunta Inail/Inps n. 65/179 del 2013, l’indennità è dovuta dall’Inail quando l’inidoneità alla navigazione è accertata al termine di un periodo di inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale riconosciuti dall’Istituto; è dovuta dall’Inps se deriva da malattia non professionale. La circolare ribadisce quindi che, quando l’inidoneità discende da infortunio o malattia professionale, il riconoscimento e il pagamento spettano all’Inail.
Procedura per la speciale indennità di navigazione
Il marittimo deve presentare domanda alla Sede compartimentale competente o, nei casi previsti dalle istruzioni richiamate, alla Sede locale competente, allegando il verbale della Commissione medica. Se l’istanza arriva a una sede non competente, questa la trasmette immediatamente alla sede corretta. Quando la competenza è di una Sede compartimentale, questa chiede alla Sede locale del domicilio dell’assicurato il parere sulla riconducibilità dell’inidoneità a un evento tutelato Inail; quando la competenza è di una Sede locale, il parere è formulato direttamente da quest’ultima. In caso di esito positivo, la prestazione viene erogata; in caso negativo, l’istanza è respinta con provvedimento.
Disposizioni finali e ambito di applicazione
Per le comunicazioni tra le strutture Inail deve essere utilizzata di norma la posta elettronica ordinaria. La Sovrintendenza sanitaria centrale curerà la trasmissione della modulistica necessaria. Le disposizioni si applicano ai casi futuri, a quelli già in istruttoria, a quelli con contenzioso amministrativo e a quelli che richiedano comunque attività medico-legale dell’Istituto, come revisione delle rendite, contenzioso giudiziario o rimborso di farmaci di fascia C. Eventuali criticità operative o di carico di lavoro devono essere segnalate alle strutture centrali tramite le Direzioni regionali e provinciali di Trento e Bolzano.
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