Circolare Inail n. 76 del 6 novembre 2015
Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’estensione, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai soggetti affetti da mesotelioma derivante da esposizione familiare o ambientale non professionale sul territorio italiano. Vengono indicati importo, beneficiari, condizioni di accesso, documentazione necessaria, criteri per l’esposizione e prime istruzioni operative per le strutture territoriali INAIL, in attesa di ulteriori note applicative.
Estensione del Fondo vittime amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale
Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative per l’estensione, disposta in via sperimentale per il triennio 2015-2017, delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai soggetti affetti da mesotelioma derivante da esposizione familiare o ambientale non professionale. L’intervento si inserisce nel quadro normativo della legge finanziaria 2008, della legge di stabilità 2015 e del decreto interministeriale del 4 settembre 2015, che hanno definito destinatari, importo e modalità di erogazione.
Quadro normativo di riferimento
Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito presso INAIL dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 241-246, con contabilità autonoma e separata e finanziamento a carico per tre quarti del bilancio dello Stato e per un quarto delle imprese. In origine la prestazione era destinata ai lavoratori titolari di rendita diretta per patologie asbesto-correlate e ai familiari di lavoratori vittime dell’amianto titolari di rendita ai superstiti. Con l’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la platea è stata ampliata, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a esposizione non professionale.
Beneficiari della prestazione
Sono aventi diritto tutti i soggetti, a prescindere dalla cittadinanza, che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto:
- per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto;
- per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
La circolare precisa inoltre che, poiché il diritto può essere esercitato dal titolare a decorrere dal 1° gennaio 2015, in caso di decesso successivo a tale data la prestazione agli eredi è riconoscibile solo se il de cuius aveva presentato l’istanza prima della morte. Ciò è coerente con il principio della domanda, in base al quale la tutela può essere richiesta solo dal titolare del diritto.
Misura della prestazione e limiti
La prestazione assistenziale è fissata in euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum, su istanza dell’avente diritto e nei limiti dello stanziamento previsto. La circolare specifica che la nuova prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva riconosciuta dal Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione professionale, disciplinata dal decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30.
Esposizione familiare e ambientale: criteri di riconoscimento
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta in Italia e i periodi di esposizione devono risultare compatibili con la lunga latenza del mesotelioma. Sulla base della letteratura scientifica richiamata dalla circolare, è considerata utile una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.
Per l’esposizione familiare, occorre documentare che il soggetto abbia convissuto in Italia con un familiare nel periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione espositiva all’amianto; anche in questo caso l’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi di convivenza.
Per l’esposizione ambientale, in considerazione della diffusione ubiquitaria delle fibre di amianto e dell’uso storico della sostanza, il requisito si considera provato quando:
- non vi sia una precedente esposizione professionale che abbia già determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata;
- non vi sia esposizione familiare nei termini indicati;
- la documentazione attesti la residenza sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia.
Domanda, autocertificazione e documentazione sanitaria
Per accedere al beneficio, l’interessato deve presentare istanza alla sede territoriale o compartimentale INAIL competente per domicilio, oppure inviarla tramite raccomandata A/R, utilizzando il Mod. 190 allegato alla circolare.
Con l’istanza, l’avente diritto autocertifica, sotto la propria responsabilità:
- i dati anagrafici;
- i periodi di residenza in Italia;
- gli elementi utili a comprovare l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
Alla domanda deve essere allegato il certificato medico originale, attestante la diagnosi di mesotelioma e recante la data della prima diagnosi, elemento necessario per valutare la compatibilità temporale dell’esposizione con l’insorgenza della malattia. Il certificato deve provenire da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, inclusi gli IRCCS.
Se il richiedente è impossibilitato, l’istanza può essere presentata da un altro soggetto munito di specifica delega e del documento originale dell’avente diritto.
Domande già presentate e controlli sulle dichiarazioni
Le richieste già pervenute alle unità territoriali dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 e prima della circolare devono essere integrate con le informazioni e la documentazione necessarie all’istruttoria.
Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sono soggette ai controlli previsti dall’articolo 71 del medesimo decreto, secondo le modalità già definite dall’Istituto per i procedimenti amministrativi.
Copertura finanziaria
La circolare indica che la spesa per la prestazione trova copertura nel Fondo entro il limite massimo complessivo di euro 28.783.164,00, ripartiti in:
- euro 17.919.480,00 per il 2015;
- euro 5.431.842,00 per il 2016;
- euro 5.431.842,00 per il 2017.
Indicazioni operative per le strutture territoriali
La prestazione sarà erogata secondo successive istruzioni operative. In fase transitoria, le unità territoriali devono:
- acquisire le istanze mediante il Mod. 190;
- inviare all’interessato il Mod. 191, allegato alla circolare;
- verificare la conformità del certificato medico già trasmesso all’Istituto;
- affidare alla funzione amministrativa la verifica della conformità del certificato ai requisiti indicati, fatta eccezione per la completezza della diagnosi e l’indicazione della data della prima diagnosi, che spettano alla funzione sanitaria;
- riportare l’esito della verifica nell’atto istruttorio.
Le criticità relative alla conformità delle certificazioni mediche possono essere segnalate tempestivamente alla Sovrintendenza sanitaria centrale all’indirizzo sovrsancentrale@inail.it. Le unità territoriali devono inoltre mantenere evidenza di tutte le istanze pervenute mediante la specifica voce della procedura di gestione documentale denominata "Fondo amianto Mesoteliomi non professionali". Prima della scansione dell’istanza deve essere verificato che la certificazione medica sia pervenuta in originale; l’esito della verifica, sia per certificato originale sia per copia, deve essere annotato sul certificato stesso per garantirne la tracciabilità nel successivo iter istruttorio.
Punti principali
Estensione della prestazione e base normativa
La legge di stabilità 2015 ha esteso, in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma riconducibile a esposizione non professionale. Il decreto interministeriale 4 settembre 2015 ha fissato la misura della prestazione e le modalità di erogazione, prevedendo un importo fisso una tantum di 5.600 euro.
Soggetti aventi diritto
Possono accedere alla prestazione tutti i soggetti, indipendentemente dalla cittadinanza, che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto oppure per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. In caso di decesso successivo al 1° gennaio 2015, la prestazione agli eredi è ammessa solo se il de cuius aveva presentato istanza prima della morte.
Misura della prestazione e incompatibilità
La prestazione è corrisposta una tantum nella misura di 5.600 euro, nei limiti dello stanziamento del decreto. Non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva del Fondo erogata ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale prevista dal decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30.
Criteri per l’esposizione familiare e ambientale
L’esposizione deve essere avvenuta in Italia e, per la natura della patologia, deve risultare compatibile con una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione. L’esposizione familiare richiede prova della convivenza in Italia con un familiare impiegato in Italia in lavorazioni esposte all’amianto, con insorgenza della malattia compatibile con tale convivenza. L’esposizione ambientale è riconoscibile in assenza di esposizione professionale che abbia già determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata e in assenza di esposizione familiare, sulla base di documentazione che attesti la residenza in Italia in periodi compatibili con l’insorgenza della malattia.
Domanda e documentazione da presentare
L’interessato deve presentare istanza alla sede territoriale o compartimentale INAIL competente per domicilio, oppure inviarla con raccomandata A/R, utilizzando il Mod. 190 allegato. La domanda contiene autocertificazione dei dati anagrafici, dei periodi di residenza in Italia e degli elementi utili a comprovare l’esposizione familiare e/o ambientale. Deve essere allegato il certificato medico originale che attesti il mesotelioma e indichi la data della prima diagnosi, rilasciato da struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata SSN, inclusi gli IRCCS. Se il richiedente è impossibilitato, la domanda può essere presentata da un delegato con specifica delega e documento originale dell’avente diritto.
Gestione delle domande già pervenute e controlli
Le domande già presentate alle unità territoriali dopo la legge di stabilità 2015 e prima della circolare devono essere integrate con le informazioni e la documentazione richieste. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 sono soggette ai controlli previsti dall’articolo 71 del medesimo decreto.
Copertura finanziaria e istruzioni operative
La spesa è coperta dalla dotazione del Fondo entro il limite massimo complessivo di 28.783.164 euro, ripartiti in 17.919.480 euro per il 2015 e 5.431.842 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. In attesa di una successiva nota operativa, le unità territoriali devono acquisire le istanze con il Mod. 190, inviare all’interessato il Mod. 191, verificare la conformità del certificato medico e, per la completezza della diagnosi e della data della prima diagnosi, coinvolgere la funzione sanitaria. Le problematiche sui certificati possono essere segnalate alla Sovrintendenza sanitaria centrale; inoltre, va assicurata la tracciabilità delle istanze nella procedura documentale dedicata "Fondo amianto Mesoteliomi non professionali".
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