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Sentenza

Sentenza del 01/07/2022 n. 21064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva irrogato sanzioni per omessa dichiarazione di redditi di fonte estera per gli anni 2006, 2007 e 2009, sostenendo che il contribuente avesse percepito provvigioni estere (24% sul fatturato) confluite su un conto corrente estero presso la (---) e non fatturate. Il contribuente impugnò gli atti e la CTR dell'Umbria accolse l'appello ritenendo non provata la detenzione del conto estero né l'esistenza di provvigioni non dichiarate, osservando che i dati contabili prodotti dall'Ufficio (riguardanti solo gennaio 2008) erano insufficienti per estendere l'accertamento a più annualità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ufficio. Ha ritenuto il primo motivo come una richiesta di rinnovata valutazione del merito (vietata in sede di legittimità) e il secondo motivo inammissibile per mancata adeguata illustrazione della decisività del fatto dedotto (la presunta fatturazione parziale di gennaio 2008). La Corte ha inoltre accertato la tempestività del ricorso alla luce della sospensione dei termini prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, ma ciò non ha inciso sull'inammissibilità dei motivi. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali (Euro 3.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 5

    Norme richiamate per la fattispecie sanzionatoria relativa all'omessa dichiarazione di redditi di fonte estera; la Corte rileva che l'accertamento dell'Ufficio doveva provare la detenzione di attività estere e il conseguimento di redditi non dichiarati.

  • Articoli del codice civile: 2697, 2727, 2729

    Richiamati in relazione alle regole sulla prova; dalla sentenza emerge che il giudice del merito ha valutato la prova e le presunzioni fornite dall'Ufficio e le ha ritenute insufficienti per provare la detenzione del conto estero e redditi non dichiarati.

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9 (conv. L. 21 giugno 2017, n. 96)

    "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"

    La Corte ha applicato tale norma per ritenere tempestivo il ricorso notificato il 29 dicembre 2017, nonostante la sentenza impugnata fosse del 29 dicembre 2016.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione proposti (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto il primo motivo come una impermissibile riconsiderazione del merito e il secondo non adeguatamente illustrato nella sua decisività.

Massime di principio

  • In controversie tributarie su redditi di fonte estera l'Amministrazione ha l'onere di provare la disponibilità di conti correnti esteri e il conseguimento di redditi non dichiarati: elementi meramente indiziari e frammentari (es. dati di un solo mese) possono non essere idonei a sorreggere l'accertamento.
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rinnovare la valutazione del fatto se non è dimostrata una violazione di diritto.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: per l'omesso esame di fatto decisivo è necessario indicare chiaramente la rilevanza e la decisività della circostanza, non limitandosi a riproporre elementi di fatto già valutati dal merito.
  • La rilevanza probatoria di documenti contabili isolati (es. prospetti relativi a un singolo mese) è limitata: per estendere un accertamento su più annualità servono riscontri ripetuti o elementi che consentano una generalizzazione attendibile.
  • Occorre attenzione ai termini di impugnazione: disposizioni di sospensione (es. D.L. 50/2017) possono influire sulla tempestività dei ricorsi, ma non incidono sulla fondatezza dei motivi di cassazione.

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