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Sentenza

Sentenza n. 3838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202402380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a due ampliamenti destinati a cucina e bagno, realizzati in assenza di titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica e deposito dei calcoli sismici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione dell’epoca di realizzazione delle opere, sostenendo che gli interventi fossero preesistenti al 1942, o comunque anteriori all’imposizione del vincolo paesaggistico del 1955, e che la relativa prova risultasse dalla documentazione tecnica, catastale, notarile e fotografica prodotta. Ha dedotto violazione della disciplina edilizia e paesaggistica, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e erronea ripartizione dell’onere della prova, chiedendo anche ulteriori accertamenti istruttori. Con il secondo motivo ha lamentato l’indeterminatezza dei riferimenti normativi contenuti nell’ordinanza, il difetto di motivazione e l’indebito cumulo tra sanzione urbanistica e sanzione paesaggistica, sostenendo che i relativi procedimenti avrebbero dovuto essere distinti. Con il terzo motivo ha sostenuto che le opere avessero natura marginale e pertinenziale, fossero coeve al fabbricato principale e non determinassero un significativo aumento di carico urbanistico o una modificazione paesaggistica tale da richiedere titoli abilitativi e da giustificare la demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza del TAR e la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Quanto al primo motivo, ha ribadito che il proprietario che intende conservare un manufatto deve provare, con documentazione certa e univoca, la data di realizzazione e la sua eventuale anteriorità alla legge n. 765 del 1967 o all’imposizione del vincolo paesaggistico. Tale onere può trasferirsi sull’amministrazione solo quando il privato abbia fornito concreti elementi di riscontro. Nel caso concreto, le fotografie aeree del 1974 e del 1994 mostravano l’assenza dei manufatti, mentre l’ortofoto del 2018 ne documentava la presenza; gli ulteriori elementi invocati dalla proprietaria non dimostravano la risalenza secolare delle opere né erano univocamente riferibili agli interventi contestati. Il Comune aveva quindi plausibilmente collocato la realizzazione nel periodo 1994-2018 e non era necessario disporre ulteriori accertamenti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza descriveva puntualmente le opere, le loro consistenze volumetriche e il regime dell’area, indicando anche l’assenza del permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del deposito dei calcoli sismici. Gli ordini di demolizione sono atti vincolati, sicché è sufficiente l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti. Inoltre, la proprietaria non aveva interesse a contestare il cumulo delle sanzioni, poiché l’ordinanza non aveva irrogato una distinta sanzione paesaggistica, pur richiamando il d.lgs. n. 42/2004. Quanto al terzo motivo, le opere, pari complessivamente a circa 38 mc e destinate autonomamente a cucina e bagno, erano di consistenza apprezzabile e idonee a incidere sul carico urbanistico e sul contesto paesaggistico. La pertinenzialità edilizia, distinta da quella civilistica, riguarda soltanto interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzione; tali requisiti non ricorrevano nel caso concreto. L’appello è stato quindi respinto. Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Comune e della controinteressata in appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001

    La disciplina edilizia è stata applicata per ritenere abusivi gli ampliamenti realizzati senza permesso di costruire e per confermare la natura vincolata dell’ordine di demolizione.

  • art. 31 l. 1150/1942

    La disposizione è richiamata in relazione al regime anteriore alla legge ponte e alla necessità di provare che l’opera fosse stata realizzata in epoca tale da non richiedere il titolo edilizio.

  • art. 10 l. 765/1967

    La disposizione è assunta quale riferimento temporale per verificare l’eventuale anteriorità dell’opera al regime che impose più ampi obblighi di titolo edilizio.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il previo titolo paesaggistico è necessario per interventi che modificano lo stato dei luoghi in area sottoposta a tutela paesaggistica.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata richiamata nei motivi, ma il Collegio ha precisato che l’ordinanza non aveva irrogato una distinta sanzione paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

    Le censure relative al giusto procedimento e all’obbligo di motivazione sono state disattese perché l’ordinanza indicava adeguatamente opere, consistenza, assenza dei titoli e regime dell’area.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è richiamata in epigrafe con riferimento alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull’abusività di un manufatto, l’onere di provare la data di realizzazione grava sul proprietario o responsabile dell’abuso che intenda conservarlo; la prova deve essere certa, univoca e idonea a collocare l’opera anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 o all’imposizione del vincolo paesaggistico.
  • La produzione da parte del proprietario di concreti e attendibili elementi di riscontro sulla data di realizzazione può trasferire sull’amministrazione l’onere della prova contraria; in assenza di tali elementi, il privato non può limitarsi a pretendere che l’amministrazione dimostri ulteriormente l’epoca dell’abuso.
  • Le fotografie aeree e le ortofoto, quando consentono di verificare l’assenza dell’opera in una data e la sua presenza in una data successiva, costituiscono elementi indiziari idonei a collocare la realizzazione dell’abuso entro un determinato arco temporale, anche se non permettono di individuare il giorno preciso.
  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e, ai fini della motivazione, è sufficiente che individui le opere, ne descriva la consistenza e indichi i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione della sanzione; non è necessaria una motivazione ulteriore fondata su specifiche valutazioni discrezionali.
  • La nozione di pertinenza edilizia è più restrittiva di quella civilistica: il carattere pertinenziale è escluso quando l’opera abbia consistenza non modesta, autonoma funzione o autonoma destinazione, anche se collegata materialmente a un fabbricato principale.
  • Ampliamenti destinati alla realizzazione di autonomi locali abitabili o funzionali, quali cucina e bagno, con volumetria apprezzabile, sono idonei a incidere sul carico urbanistico e sul contesto paesaggistico e non possono essere sottratti agli obblighi di titolo edilizio e paesaggistico mediante il richiamo alla loro pretesa pertinenzialità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaAppelloIstruttoria processuale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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