Sentenza n. 936/2026 - Firenze, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Lucca nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente, da ultimo, in data -OMISSIS-, per riesame e la revoca del divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti n. -OMISSIS- (DOC. 1); nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, ciascuna per quanto di competenza e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina fin d’ora di un Commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze di riesame e revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, destinatario di un provvedimento prefettizio di diniego della detenzione di armi, non impugnato a suo tempo, ha presentato successive istanze di riesame e revoca, l’ultima delle quali in data oscurata. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Lucca e dalle altre amministrazioni intimate, sostenendo l’esistenza di un obbligo di pronunciarsi sull’istanza, volta a rimuovere un provvedimento incidente in modo permanente sulla sua sfera giuridica. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via generale, ha ribadito che non sussiste un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza diretta a ottenere l’esercizio dell’autotutela, poiché il riesame è espressione di potere ampiamente discrezionale e l’istanza di parte ha normalmente natura meramente sollecitatoria; diversamente, l’obbligo di provvedere potrebbe consentire di eludere i termini di impugnazione dell’atto originario. Il Collegio ha tuttavia richiamato l’orientamento specifico secondo cui, in materia di divieto di detenzione di armi, l’amministrazione può essere tenuta a esaminare un’istanza di revoca quando siano presenti sia un sostanziale mutamento delle circostanze poste a fondamento del divieto, sia il decorso di un ragionevole periodo di tempo dall’adozione della misura. Tale periodo è stato individuato dalla giurisprudenza in cinque anni, orientamento recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020. Nel caso concreto, tutte le istanze, comprese quelle reiterate, erano state presentate prima del decorso del quinquennio dall’adozione del divieto; inoltre, il quinquennio non risultava ancora decorso neppure al momento della decisione. Mancando quindi il presupposto temporale necessario per configurare l’obbligo di provvedere, non sussisteva il silenzio-inadempimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La tutela contro il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere; in mancanza di tale obbligo, l’azione è infondata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
circolare Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020
Recepisce l’orientamento secondo cui, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi dopo il decorso di cinque anni dall’adozione della misura.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando, in relazione all’istanza presentata, sussista uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere un procedimento mediante provvedimento espresso.
- In via generale, l’amministrazione non è obbligata a pronunciarsi su un’istanza volta esclusivamente a sollecitare l’esercizio dell’autotutela, poiché il riesame dell’atto è rimesso alla discrezionalità dell’autorità competente e l’istanza non supera la funzione meramente sollecitatoria.
- In materia di divieto di detenzione di armi, può configurarsi un obbligo dell’amministrazione di esaminare un’istanza di revoca quando ricorrano congiuntamente un sostanziale mutamento delle circostanze poste a fondamento del divieto e il decorso di un ragionevole periodo di tempo dall’adozione della misura, individuato dalla giurisprudenza in cinque anni.
- Se l’istanza di riesame o revoca del divieto di detenzione di armi è presentata prima del decorso del quinquennio dall’adozione della misura, e il quinquennio non è ancora maturato al momento della decisione giudiziale, non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’azione avverso il silenzio deve essere respinta.
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