Cassazione Civile, Ordinanza n. 07862/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IVA relativa al 2004 presentata da una contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che l'indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale nel quadro RX valesse come istanza di rimborso, senza necessità del modello VR, e che il credito non fosse prescritto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la dichiarazione avrebbe evidenziato una richiesta di compensazione/detrazione e non di rimborso; 3) violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 38-bis d.P.R. 633/1972, poiché la compilazione del quadro RX4 nella colonna relativa alla compensazione/detrazione non integrava domanda di rimborso e quindi operava la decadenza biennale, non la prescrizione decennale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., motivo che sarebbe rimasto assorbito. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché la motivazione della CTR sul difetto di specificità dell'appello era solo un obiter dictum privo di effetti sul dispositivo; inammissibile il secondo, perché dedotto in presenza di doppia conforme; fondato il terzo, applicando il principio per cui la domanda di rimborso IVA deve risultare da una volontà inequivoca del contribuente e la compilazione del quadro RX4 in colonna di compensazione/detrazione non equivale a istanza di rimborso. Ne è derivato che l'istanza successiva era tardiva per intervenuta decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Richiama il requisito della specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la censura è stata dichiarata inammissibile perché riferita a un obiter dictum non decisivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto non è deducibile in cassazione nei limiti richiamati dalla Corte.
Prevede il termine decadenziale biennale per proporre domanda di rimborso nel processo tributario; è stato ritenuto applicabile perché la compilazione della dichiarazione non manifestava inequivocamente la volontà di chiedere il rimborso.
Il modello VR è solo un adempimento prodromico all'esecuzione del rimborso IVA e non coincide, di per sé, con la domanda sostanziale di rimborso.
Norma sull'onere della prova, richiamata nel quarto motivo e rimasta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA, la domanda si considera proposta solo se dalla dichiarazione fiscale emerga in modo inequivoco la volontà del contribuente di ottenere il rimborso; se la compilazione del quadro dichiarativo è compatibile con una richiesta di compensazione o detrazione, non si perfeziona una valida istanza di rimborso.
- La presentazione del modello VR non costituisce la domanda di rimborso in sé, ma un adempimento strumentale al procedimento di erogazione del credito; ai fini della decorrenza dei termini rileva la manifestazione sostanziale della volontà del contribuente.
- Se la richiesta di rimborso IVA non risulta univocamente formulata nella dichiarazione annuale, opera il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992, e non il termine ordinario di prescrizione decennale.
- In cassazione sono inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni della sentenza impugnata che costituiscano obiter dictum e non incidano sul dispositivo.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando ricorre una doppia conforme nei limiti processuali che ne escludono la deducibilità.
Come è indicizzato
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