Cassazione Civile, Ordinanza n. 10798/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite origina da un rapporto bancario di gestione di investimenti intrattenuto per anni da un correntista con un istituto di credito. Il cliente ha dedotto che un dipendente della banca si fosse appropriato di somme e titoli mediante condotte fraudolente, tra cui falsificazione di documenti contabili e firme, operazioni non autorizzate e occultamento della corrispondenza bancaria, causando un ammanchi di oltre un miliardo di lire. In sede penale il dipendente è stato condannato per furto e la sentenza penale è stata richiamata nel giudizio civile. Nel giudizio civile gli eredi del danneggiato hanno chiesto la condanna solidale della banca e del dipendente al risarcimento del danno, contestando la riduzione operata dalla corte di merito per concorso di colpa del danneggiato, la limitazione della liquidazione alla somma indicata nelle precedenti conclusioni anziché all'importo maggiore ritenuto provato, e la mancata attribuzione degli interessi oltre alla rivalutazione. La banca ha resistito e ha riproposto l'eccezione di prescrizione. La compagnia assicuratrice ha contestato, tra l'altro, l'opponibilità del giudicato penale e la misura dell'indennizzo/manleva. La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale degli eredi, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della banca, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale dell'assicurazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il motivo sulla non cristallizzazione del petitum risarcitorio nella somma originariamente indicata, poiché la clausola 'o diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia' impediva di considerare nuova la domanda quantificata in misura maggiore nel giudizio di rinvio, e il motivo sulla mancata attribuzione degli interessi sulla somma rivalutata. Ha invece dichiarato inammissibile la censura sul concorso di colpa, perché mirava a un riesame del merito e, quanto all'art. 2697 c.c., non denunciava un errato riparto dell'onere della prova ma una valutazione delle prove. Ha inoltre accolto l'eccezione della banca secondo cui il giudice di rinvio non poteva ritenere preclusa per assorbimento la prescrizione, dovendo invece esaminarla, poiché le questioni dichiarate assorbite restano impregiudicate e riproponibili. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi dell'assicurazione per difetto di autosufficienza e per avere introdotto questioni non specificamente documentate come già devolute nei gradi di merito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Il giudicato penale di condanna fa stato nel giudizio civile risarcitorio quanto all'accertamento della sussistenza e dell'illiceità penale del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato, senza richiedere la costituzione di parte civile del danneggiato; resta ferma la valutazione del giudice civile sulle conseguenze risarcitorie e sull'eventuale concorso del danneggiato.
Il concorso colposo del danneggiato può derivare anche dalla violazione di regole di ordinaria prudenza; la prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni con l'ordinaria diligenza grava sul danneggiante che intenda ridurre o escludere il risarcimento.
La disciplina del concorso del fatto colposo del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. si applica anche alla responsabilità extracontrattuale tramite il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.
La violazione della regola sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si censuri soltanto l'apprezzamento dell'esito della prova.
La richiesta di una somma specifica accompagnata dall'ulteriore formula 'o diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia' non vincola il giudice alla cifra numericamente indicata e non integra una mera clausola di stile.
Nel giudizio di rinvio, che ha natura di processo chiuso, non possono proporsi domande, eccezioni o conclusioni nuove salvo che siano rese necessarie dalla sentenza rescindente; le questioni assorbite restano però riproponibili.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione rileva il vizio concretamente dedotto, anche se la relativa ipotesi non sia stata correttamente etichettata; il ricorso è inammissibile, invece, se introduce questioni nuove o non autosufficientemente documentate.
Nel risarcimento del danno da illecito o da inadempimento non pecuniario, oltre alla rivalutazione spettano anche gli interessi sulla somma via via rivalutata o secondo criteri equivalenti, con decorrenza dal fatto dannoso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi processualmente previsti dal rigetto o dall'inammissibilità dell'impugnazione, salvo verifica concreta dell'eventuale esenzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la domanda risarcitoria già formulata con una quantificazione accompagnata dalla riserva 'maggiore o minore somma ritenuta di giustizia' non è cristallizzata nell'importo numerico inizialmente indicato: il giudice può liquidare il danno nell'ammontare risultante dalle prove.
- Nel processo civile derivante da reato, il giudicato penale di condanna vincola il giudice civile quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all'imputato, ma non esonera il giudice dal valutare i profili risarcitori e l'eventuale concorso del danneggiato.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede che il convenuto alleghi e provi che, con l'ordinaria diligenza, il creditore avrebbe potuto evitare o limitare il danno.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti, in realtà, la valutazione delle risultanze istruttorie.
- Nel risarcimento del danno da illecito aquiliano, la liquidazione deve comprendere non solo la rivalutazione monetaria, ma anche gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, salvo adeguata motivazione contraria.
- Nel giudizio di rinvio, le questioni dichiarate assorbite in cassazione non sono precluse: restano impregiudicate e possono essere nuovamente esaminate dal giudice del rinvio.
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