Regolamento (UE) 2021/1371
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1371 della Commissione del 16 agosto 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana. L’intervento tiene conto di nuovi focolai in Germania, Polonia, Slovacchia e Lettonia e dell’evoluzione epidemiologica nell’Unione. La misura è adottata con urgenza per rafforzare la gestione del rischio e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con aggiornamento della regionalizzazione e delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti interessati dalle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente atto. Incide sulla movimentazione di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree interessate, in particolare in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Romania e Italia. Le modifiche derivano dall’aggiornamento della situazione epidemiologica della peste suina africana e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della regionalizzazione per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1371 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana. L’intervento risponde all’evoluzione recente della malattia nell’Unione, con nuovi focolai in suini detenuti e selvatici e conseguente necessità di ridefinire le zone soggette a restrizioni.
Contesto e base giuridica
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. I considerando richiamano il carattere altamente infettivo della peste suina africana, i suoi effetti sulla redditività degli allevamenti e le ricadute sui movimenti di animali e prodotti sia nel mercato interno sia verso paesi terzi.
Criteri seguiti per l’aggiornamento delle zone
La Commissione afferma che la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III deve basarsi su:
- situazione epidemiologica nelle aree interessate;
- situazione epidemiologica generale nello Stato membro coinvolto;
- livello di rischio di ulteriore diffusione;
- principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione;
- orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
- norme internazionali, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE;
- giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri.
Evoluzione epidemiologica richiamata
Il regolamento segnala nuovi focolai in Polonia, Slovacchia, Lettonia e Germania. In particolare:
- in Germania, nuovi focolai nel Brandeburgo in aree già classificate come restrizioni I impongono il passaggio ad aree di restrizioni II e la ridefinizione di altre delimitazioni;
- in Polonia, focolai in aree di restrizioni I e III e in aree di restrizioni II determinano riclassificazioni verso livelli più elevati di restrizione;
- in Slovacchia, focolai in aree di restrizioni I e II comportano il passaggio di talune zone a restrizioni II o III;
- in Lettonia, focolai in aree di restrizioni II comportano il passaggio di tali aree a restrizioni III.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con quello allegato al presente regolamento. Il nuovo allegato contiene un’ampia e dettagliata elencazione territoriale delle zone soggette a restrizioni I, II e III nei vari Stati membri interessati, con indicazione di regioni, distretti, comuni, contee, province e, in alcuni casi, delimitazioni precise lungo strade, ferrovie, fiumi o confini amministrativi.
Stati membri interessati e tipologia di restrizioni
Il nuovo allegato disciplina zone in:
- Germania;
- Estonia;
- Grecia;
- Lettonia;
- Lituania;
- Ungheria;
- Polonia;
- Slovacchia;
- Bulgaria;
- Romania;
- Italia.
Per ciascuno Stato membro il regolamento elenca separatamente le aree di restrizioni I, II e III, con differenziazioni territoriali molto puntuali. In Italia, la zona soggetta a restrizioni III comprende tutto il territorio della Sardegna.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo specifica inoltre la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati, veterinari aziendali e consulenti fiscali/aziendali, il regolamento è rilevante perché incide immediatamente su movimentazione, commercializzazione e gestione sanitaria dei suini e dei prodotti derivati nelle aree elencate. La sostituzione dell’allegato richiede una verifica puntuale delle sedi aziendali, degli allevamenti e delle filiere logistiche coinvolte nelle zone riclassificate, al fine di applicare correttamente i vincoli derivanti dal regime di restrizione territoriale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, alla luce dell’evoluzione epidemiologica nell’Unione.
Aggiornamento della regionalizzazione
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. La nuova elencazione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per diversi Stati membri, con ampliamenti, riduzioni e riclassificazioni in funzione del rischio sanitario.
Riclassificazione delle aree interessate
Il regolamento dispone la riclassificazione di numerose aree, in particolare: alcune zone della Germania passano da restrizioni I a II; aree della Polonia e della Slovacchia vengono innalzate da I a II o da II a III a seconda dei nuovi focolai; aree della Lettonia passano da II a III; vengono inoltre aggiornate le delimitazioni di ulteriori zone in Germania, Polonia, Slovacchia e altri Stati membri interessati.
Criteri epidemiologici e scientifici
Le modifiche si fondano sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone, sugli orientamenti concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali, inclusi il codice sanitario OIE per gli animali terrestri e le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Urgenza ed efficacia immediata
Considerata l’urgenza della situazione epidemiologica, le modifiche devono produrre effetto il prima possibile. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Effetti giuridici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La nuova classificazione territoriale vincola le autorità e gli operatori che movimentano suini e prodotti correlati nelle aree elencate.
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