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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1372

Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione del 17 agosto 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, attenuando alcune restrizioni storiche sui mangimi di origine animale alla luce dell’evoluzione scientifica e dei controlli analitici disponibili. In particolare, elimina il divieto per collagene e gelatina provenienti da ruminanti destinati ai non ruminanti d’allevamento e reintroduce, a condizioni stringenti, l’uso di proteine animali trasformate di suini, pollame e insetti d’allevamento in specifiche filiere. Il testo rafforza parallelamente requisiti di separazione, pulizia, campionamento, registrazione e etichettatura per prevenire contaminazioni incrociate e riciclaggio intraspecifico.

Modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 per rivedere il divieto di somministrazione di proteine animali ai non ruminanti d’allevamento e autorizzare, a condizioni rigorose, nuove utilizzazioni di proteine animali trasformate.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e agli stabilimenti del settore dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare la produzione, il trasporto, l’immagazzinaggio, l’etichettatura, la commercializzazione e l’uso di proteine animali trasformate, prodotti sanguigni, proteine idrolizzate di origine animale, fosfati di calcio di origine animale e mangimi contenenti tali prodotti destinati ad animali d’allevamento non ruminanti, nonché le condizioni per specifiche deroghe a favore di acquacoltura, pollame, suini, animali da pelliccia e, in alcuni casi, animali da compagnia. Restano fermi i divieti e le cautele per evitare il riciclaggio intraspecifico e le contaminazioni incrociate, con esclusione sostanziale dei ruminanti dalle nuove autorizzazioni e con particolari limiti per i mangimi destinati agli animali da pelliccia e da compagnia.

Modifica del divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti

Il regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Il legislatore europeo richiama l’evoluzione scientifica e le valutazioni EFSA per rimodulare taluni divieti sui mangimi di origine animale, mantenendo però un impianto di cautela fondato su separazione delle filiere, prevenzione del riciclaggio intraspecifico e controlli analitici regolari.

Finalità e base scientifica della riforma

Le considerazioni del regolamento evidenziano che non sono stati individuati casi naturali di TSE negli animali d’allevamento diversi dai ruminanti e che la valutazione quantitativa del rischio di BSE associato alle proteine animali trasformate si è ridotta rispetto alle stime precedenti. La Commissione richiama inoltre i pareri EFSA del 2018 e del 2020, secondo i quali il rischio residuo risulta molto contenuto, e sottolinea che ingenti quantità di collagene e gelatina provenienti da ruminanti venivano smaltite senza possibilità di impiego zootecnico. In questo quadro, l’intervento mira a valorizzare materie prime proteiche di origine animale senza compromettere la sicurezza sanitaria.

Nuovo perimetro del divieto generale

Il capitolo I dell’allegato IV viene riscritto per confermare il divieto generale di somministrazione agli animali d’allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, di:

  • proteine animali trasformate;
  • prodotti sanguigni;
  • proteine idrolizzate di origine animale;
  • fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale;
  • mangimi contenenti tali prodotti.

L’impianto generale resta quindi restrittivo, ma il regolamento apre deroghe settoriali molto circoscritte per specifiche combinazioni di specie e prodotti.

Deroghe introdotte: insetti, suini e pollame

Il testo autorizza in particolare:

  • l’uso nel pollame di proteine animali trasformate derivate da suini e da insetti d’allevamento;
  • l’uso nei suini di proteine animali trasformate derivate da pollame e da insetti d’allevamento.

Le nuove autorizzazioni operano solo alle condizioni generali del capitolo III e alle condizioni specifiche delle sezioni dedicate del capitolo IV. È inoltre ribadito il divieto di riciclaggio intraspecifico, richiamato anche dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che continua a vietare l’alimentazione di animali terrestri di una determinata specie con proteine ottenute da corpi o parti di animali della stessa specie, fatta eccezione per gli animali da pelliccia.

Condizioni generali di trasporto, immagazzinaggio e prevenzione delle contaminazioni

Il capitolo III viene aggiornato per adattarsi alle nuove filiere. Per le proteine animali trasformate sfuse e per i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine, il regolamento impone l’uso di veicoli, contenitori e strutture di immagazzinaggio non impiegati per altri mangimi destinati alle specie incompatibili. In alternativa, gli stessi mezzi e strutture possono essere riutilizzati solo dopo pulizia secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, volta a evitare contaminazioni incrociate.

Le registrazioni delle procedure di pulizia devono essere tenute a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni. Questo schema si ripete, con adattamenti, per le diverse categorie di proteine animali trasformate e per i mangimi composts, rafforzando il presidio lungo tutta la catena logistica.

Produzione e uso delle proteine da insetti d’allevamento

La nuova sezione F del capitolo IV disciplina le proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento e i mangimi composti che le contengono, destinati ad acquacoltura, pollame e suini.

Le proteine da insetti devono essere prodotte in impianti di trasformazione riconosciuti e dedicati esclusivamente a prodotti derivati da insetti, secondo le prescrizioni del regolamento (UE) n. 142/2011. È ammessa una deroga per impianti che trattano anche altre specie, ma solo se l’autorità competente verifica l’efficacia delle misure contro le contaminazioni incrociate, che includono:

  • sistemi chiusi fisicamente separati;
  • separazione degli impianti di immagazzinaggio e trasporto;
  • separazione degli impianti di immagazzinaggio e imballaggio;
  • campionamento e analisi regolari con metodi per la determinazione dei costituenti di origine animale previsti dal regolamento (CE) n. 152/2009.

I risultati dei controlli devono essere conservati per almeno cinque anni. Per i mangimi composti contenenti proteine da insetti, il regolamento richiede impianti autorizzati e adibiti alla produzione di mangimi per acquacoltura, pollame o suini. Sono previste deroghe per i preparatori a domicilio, purché registrati, non detengano animali d’allevamento incompatibili e utilizzino mangimi con tenore grezzo di proteine inferiore al 50 %.

Anche gli stabilimenti che producono altri mangimi composti possono essere autorizzati a produrre tali mangimi, ma solo se esiste separazione fisica tra le linee per ruminanti e quelle per non ruminanti e tra le diverse categorie di non ruminanti, con registri di acquisti, impiego e vendite conservati per almeno cinque anni e controlli analitici regolari.

Produzione e uso delle proteine da suini per il pollame

La sezione G del capitolo IV consente l’impiego di proteine animali trasformate derivate da suini nei mangimi per pollame. I sottoprodotti di origine animale devono provenire da stabilimenti selezionati, cioè macelli, impianti di sezionamento o altri stabilimenti che non trattano ruminanti e pollame, oppure da stabilimenti di raccolta e immagazzinaggio che gestiscono solo sottoprodotti di non ruminanti.

Anche qui sono previste deroghe per l’utilizzo di stabilimenti che trattano specie diverse, ma solo previa verifica dell’autorità competente e con rigorose misure minime di separazione fisica, controllo dei flussi, campionamento e analisi. Le proteine da suini devono essere prodotte in impianti adibiti alla trasformazione di sottoprodotti provenienti dagli stabilimenti autorizzati, e, in deroga, in impianti che trattano anche ruminanti o pollame se la separazione e i controlli impediscono le contaminazioni incrociate.

Per i mangimi composti contenenti proteine da suini sono previste autorizzazioni specifiche, impianti dedicati, ipotesi di preparazione a domicilio soggette a registrazione e limiti proteici, nonché autorizzazioni per stabilimenti misti, sempre con registri e controlli per almeno cinque anni.

Produzione e uso delle proteine da pollame per i suini

La sezione H del capitolo IV disciplina in modo speculare l’uso delle proteine animali trasformate derivate da pollame nei mangimi per suini. I sottoprodotti devono provenire da stabilimenti che non macellano o manipolano ruminanti e suini, oppure da stabilimenti di raccolta e immagazzinaggio che trattano solo sottoprodotti di non ruminanti provenienti dalle strutture ammesse.

Anche qui il regolamento consente deroghe per stabilimenti che lavorano altre specie, ma solo se l’autorità competente verifica l’efficacia delle misure anti-contaminazione, tra cui separazione fisica di impianti, linee e flussi, nonché campionamenti periodici con metodi validati. Le proteine da pollame devono essere prodotte in impianti dedicati oppure in impianti autorizzati che trattano anche sottoprodotti di ruminanti o suini, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di separazione e controllo.

Per i mangimi composti destinati ai suini, valgono autorizzazioni analoghe, inclusa la possibilità di preparatori a domicilio registrati e di stabilimenti misti autorizzati, con obbligo di registrazione e di conservazione dei risultati analitici per almeno cinque anni.

Etichettatura e documenti di accompagnamento

La nuova sezione G del capitolo V introduce un sistema di etichettatura e documentazione dedicato alle proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento, suini e pollame, nonché ai mangimi composti che le contengono.

I documenti commerciali o i certificati sanitari devono riportare una dicitura che identifichi chiaramente la specie di origine e vieti l’uso nei mangimi per animali d’allevamento, salvo le specie espressamente consentite. Le etichette dei mangimi composti devono recare una formula analoga. La tabella richiamata dalla sezione collega ciascuna origine proteica con gli animali a cui la somministrazione è ammessa, ad esempio:

  • insetti d’allevamento: acquacoltura, animali da pelliccia, suini, pollame;
  • suini: acquacoltura, animali da pelliccia, pollame;
  • pollame: acquacoltura, animali da pelliccia, suini;
  • combinazioni miste: corrispondenti limitazioni ulteriori fino al solo acquacoltura e animali da pelliccia in alcune ipotesi.

Per l’esportazione, i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti devono essere etichettati secondo la normativa UE o secondo i requisiti del paese importatore; se non etichettati in conformità al diritto dell’Unione, devono riportare la dicitura "Contiene proteine animali trasformate di non ruminanti".

Elenchi pubblici e tracciabilità amministrativa

Il capitolo V impone agli Stati membri di tenere aggiornati e accessibili al pubblico numerosi elenchi di operatori e stabilimenti abilitati. Vi rientrano, tra gli altri:

  • macelli e impianti di sezionamento autorizzati o registrati per le diverse filiere;
  • stabilimenti che forniscono sottoprodotti per proteine da non ruminanti, suini, pollame o insetti;
  • impianti di trasformazione registrati o autorizzati per sangue, proteine animali trasformate da non ruminanti e nuove filiere;
  • stabilimenti autorizzati a produrre mangimi composti con farine di pesce, fosfati di origine animale, prodotti sanguigni, proteine da insetti, suini o pollame;
  • impianti di immagazzinaggio autorizzati.

Gli Stati membri devono inoltre tenere elenchi aggiornati dei preparatori a domicilio registrati nelle varie sezioni del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’effetto pratico è una revisione immediata e uniforme della disciplina UE sui mangimi di origine animale, con particolare impatto su operatori dei mangimi, stabilimenti di trasformazione, trasporto, stoccaggio, etichettatura e controlli ufficiali.

Disposizioni principali

Modifica del divieto generale per i non ruminanti

Sostituisce la lettera b) del capitolo I dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, vietando in linea generale la somministrazione agli animali d’allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, di proteine animali trasformate, prodotti sanguigni, proteine idrolizzate di origine animale, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e mangimi contenenti tali prodotti.

Nuove autorizzazioni per pollame e suini

Introduce deroghe mirate che consentono al pollame di ricevere proteine animali trasformate derivate da suini e da insetti d’allevamento, e ai suini di ricevere proteine animali trasformate derivate da pollame e da insetti d’allevamento, sempre alle condizioni generali del capitolo III e alle condizioni specifiche dei nuovi capitoli/sezioni del capitolo IV.

Riassetto delle condizioni generali di trasporto e immagazzinaggio

Aggiorna il capitolo III, imponendo separazione fisica, procedure di pulizia documentate e registrazioni per il trasporto e lo stoccaggio di proteine animali trasformate sfuse e mangimi composti contenenti tali proteine, con regole differenziate per prodotti derivati da suini, pollame, insetti d’allevamento e altri non ruminanti.

Requisiti di origine dei sottoprodotti e prevenzione delle contaminazioni

Nel capitolo IV, sezioni dedicate a non ruminanti, insetti d’allevamento, suini e pollame, stabilisce da quali stabilimenti possano provenire i sottoprodotti di origine animale e consente deroghe solo previa verifica in loco dell’autorità competente, con obblighi minimi di separazione di impianti, linee, logistica e controlli analitici regolari con metodi scientificamente convalidati.

Autorizzazione delle proteine da insetti d’allevamento

La nuova sezione F del capitolo IV disciplina produzione e uso di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento nei mangimi per acquacoltura, pollame e suini. Prevede impianti riconosciuti e, in alcuni casi, autorizzazione per impianti che trattano altre specie, con sistemi separati, campionamenti e conservazione dei risultati per almeno cinque anni; consente anche specifiche condizioni per i preparatori a domicilio e per gli stabilimenti misti.

Autorizzazione delle proteine da suini per il pollame

La nuova sezione G del capitolo IV consente l’uso di proteine animali trasformate derivate da suini nei mangimi per pollame, fissando condizioni su origine dei sottoprodotti, trasporto, trasformazione, separazione fisica, controlli analitici, autorizzazioni e registrazioni. Sono previsti requisiti analoghi per i mangimi composti, inclusa la possibilità di preparazione a domicilio con limiti e registrazioni, e obblighi di etichettatura/documentazione.

Autorizzazione delle proteine da pollame per i suini

La nuova sezione H del capitolo IV autorizza l’uso di proteine animali trasformate derivate da pollame nei mangimi per suini, con requisiti paralleli a quelli previsti per le proteine da suini: origine controllata dei sottoprodotti, separazione delle filiere, trasporto dedicato o pulizia documentata, impianti di trasformazione dedicati o autorizzati e controlli analitici regolari con conservazione dei risultati per almeno cinque anni.

Etichettatura e documenti di accompagnamento

Il capitolo V, nuova sezione G, impone diciture obbligatorie sui documenti commerciali o certificati sanitari e sulle etichette delle proteine animali trasformate e dei mangimi composti contenenti proteine da insetti, suini o pollame. La dicitura deve indicare l’origine e gli animali d’allevamento a cui l’uso è consentito, secondo una tabella che combina insetti, suini e pollame con acquacoltura, animali da pelliccia, suini e pollame a seconda dei casi.

Elenchi pubblici degli stabilimenti e dei preparatori a domicilio

Gli Stati membri devono mantenere e rendere pubblici elenchi aggiornati dei macelli, impianti di sezionamento, stabilimenti alimentari, impianti di trasformazione, stabilimenti di mangimi composti e impianti di immagazzinaggio autorizzati o registrati, oltre agli elenchi dei preparatori a domicilio registrati per le nuove filiere.

Esportazioni di prodotti derivati da non ruminanti

Per l’esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e dei mangimi composti che le contengono, il regolamento richiede che produzione, imballaggio, etichettatura e trasporto rispettino condizioni specifiche, compresa, se manca l’etichetta UE, la dicitura obbligatoria "Contiene proteine animali trasformate di non ruminanti".

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemangimisicurezza alimentaresottoprodotti di origine animaleetichettatura

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