Sentenza del 16/05/2016 n. 1260 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Conferimento immobile - iscrizione di ipoteca - interesse personale del conferitario - valore di cessione - decremento - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il conferimento di un immobile in una società gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo. Il conferente aveva contratto il finanziamento per un proprio interesse personale e la società conferitaria lo aveva successivamente assunto. Il contribuente sosteneva che l’importo del mutuo accollato, e quindi il peso dell’ipoteca, dovesse ridurre il valore del bene conferito ai fini dell’imposta di registro. La questione era se tale finanziamento potesse essere considerato un onere inerente al bene ai sensi dell’art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. Nel determinare il valore dell’immobile conferito non si deve detrarre l’importo del mutuo garantito da ipoteca quando il finanziamento è stato contratto dal conferente per un interesse personale e non è inerente all’acquisizione o alla conservazione del bene conferito. L’accollo del mutuo da parte della società non modifica tale conclusione e non comporta una riduzione del valore di conferimento imponibile.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986
La qualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro deve essere effettuata considerando il contenuto e gli effetti giuridici dell’atto, secondo la disciplina applicabile al conferimento.
Art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986
Nel conferimento di beni, il valore imponibile può essere ridotto dagli oneri e dalle passività inerenti ai beni conferiti. Tuttavia, una passività derivante da un finanziamento contratto per un interesse personale del conferente non è considerata inerente al bene e non riduce il valore imponibile.
Direttiva CEE n. 69/335
La disciplina nazionale sull’imposta relativa ai conferimenti societari deve essere interpretata in coerenza con la normativa europea sui conferimenti di capitale.
Cass. civ., sentenze n. 16768/2002, n. 2577/2011, n. 3444/2014, n. 14183/2014 e n. 23236/2015
La giurisprudenza richiamata conferma che i debiti e le garanzie possono ridurre il valore del bene conferito solo se presentano un’effettiva connessione funzionale con il bene stesso; non è sufficiente che il debito sia garantito da un’ipoteca sull’immobile o che venga assunto dalla società conferitaria.
Massime di principio
- Nel conferimento di un immobile, un mutuo garantito da ipoteca riduce il valore imponibile solo se il finanziamento è realmente inerente al bene conferito, ad esempio perché contratto per acquistarlo, costruirlo o conservarlo.
- L’esistenza dell’ipoteca non dimostra automaticamente l’inerenza della passività: occorre verificare la finalità concreta del finanziamento.
- L’accollo del mutuo da parte della società conferitaria non basta, da solo, a rendere il debito inerente all’immobile né a ridurre il valore di conferimento.
- Se il finanziamento è stato contratto per esigenze personali del conferente, il debito resta estraneo al bene ai fini dell’imposta di registro e il valore imponibile non viene diminuito.
- La valutazione deve concentrarsi sul nesso funzionale tra debito e bene conferito, non soltanto sulla presenza di una garanzia reale o sul trasferimento dell’obbligazione alla società.
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