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Sentenza

Sentenza n. 15081/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202310476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di determinazione della quota di ripiano dovuta per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto regionale recante l’individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici nella Regione Liguria per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, le linee guida, gli atti di rilevazione e certificazione dei dati di fatturato e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali relativi al c.d. payback sui dispositivi medici. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito specifici motivi di legittimità, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato a tutte le Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta una quota pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, in conformità all’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente. In applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio ha ritenuto di non poter procedere all’esame della legittimità degli atti impugnati e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse;

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    con memoria del 2 luglio 2026, parte ricorrente, avendo “provveduto a versare a tutte le Regioni e Province Autonome che le hanno formulato la relativa richiesta la quota pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano” (in conformità all’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118), ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

    Il versamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta ha costituito, nella fattispecie, il presupposto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 settembre 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;

    La causa è stata trattata da remoto nell’ambito di un’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, secondo la modalità prevista dall’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara, per effetto di sopravvenienze, di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto della dichiarazione in applicazione del principio dispositivo e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
  • La definizione in rito per sopravvenuto difetto di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese quando le sopravvenienze che hanno determinato l’esito processuale presentano caratteristiche peculiari.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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