Sentenza n. 1935/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2176/2021 nella parte relativa al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2176/2021, passata in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione regionale al pagamento, in suo favore, di euro 1.000,00 per spese di giudizio, oltre agli eventuali accessori di legge. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento. È stata inoltre richiesta l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento. Ha ordinato alla Regione Siciliana di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte interessata. Il giudice ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento, oppure sino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha precisato le modalità di determinazione e richiesta del compenso del commissario ad acta e gli obblighi di deposito telematico degli atti commissariali. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine all’amministrazione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta; consente inoltre l’applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso deciso è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce uno dei presupposti per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese connesse all’incarico.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso del commissario deve essere richiesto entro il termine previsto dalla norma, a pena di decadenza; tale termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, previa autorizzazione su espressa richiesta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme è procedibile quando il titolo è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento dell’obbligo di pagamento derivante da una sentenza, mediante la previsione di interessi legali sulle somme dovute fino all’effettivo soddisfacimento o, altrimenti, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Il termine per la richiesta del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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