Cassazione Penale, Sentenza n. 05018/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. La revoca era stata disposta in seguito alla rilevazione che il Gajos aveva già ottenuto analogo beneficio da un'altra sentenza (Tribunale di Gorizia) per pena di 1 anno e 4 mesi; la nuova pena inflitta (1 anno e 4 mesi) sommata alla precedente supererebbe il limite di legge di 2 anni previsto per la sospensione (art. 163 c.p.). Il ricorrente sostiene violazione di artt. 606 lett. c) e 648 c.p.p. e invoca il principio di irrevocabilità del giudicato e dell'estinzione della pena (art. 167 c.p.), oltre a censurare l'errato riferimento a norme processuali nell'ordinanza (art. 676 vs 674 c.p.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia correttamente applicato l'art. 168 co.1 n.2 c.p. (revoca obbligatoria per "altra condanna" relativa a reato anteriormente commesso che, cumulata con la pena precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 c.p.). Pur rilevando alcuni refusi e richiami processuali errati nell'ordinanza (citazione dell'art. 676 anziché 674 c.p.p.), la Suprema Corte ha considerato le incongruenze ininfluenti: la fattispecie rientra nella revoca di diritto (comma primo, n.2) e il giudice dell'esecuzione era legittimato a revocare il beneficio. Le doglianze relative all'irrevocabilità e all'estinzione della pena sono state ritenute infondate. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; distingue revoca obbligatoria (c.1, n.1 e n.2), revoca facoltativa (c.2) e ipotesi di illegittimità nella concessione (c.3). Nel caso concreto è stata applicata la fattispecie di cui al c.1, n.2 (altra condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata, supera i limiti di cui all'art. 163).
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti delle pene utili per la sospensione condizionale (limite massimo complessivo, rilevante per il cumulo delle pene ai fini della revoca).
art. 167 cod. pen.
Regola l'estinzione del reato per effetto del decorso del termine; invocata dal ricorrente ma, nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'argomento non impediva la revoca prevista dall'art. 168 c.1 n.2.
art. 164 co.4 cod. pen.
Prevede cause ostative alla concessione del beneficio; la revoca prevista dal comma 3 dell'art.168 riguarda casi in cui la sospensione è stata concessa in presenza di tali cause ostative (illegittimità genetica). La Corte ha escluso che si fosse in tale ipotesi.
art. 674 cod. proc. pen.
Norma procedurale cui si richiama (correttamente) per la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alle istanze di revoca presentate dal pubblico ministero; l'ordinanza a quo avrebbe dovuto citarla direttamente (includendo riferimenti processuali errati non rilevanti sulla sostanza).
art. 676 cod. proc. pen.
Richiamato erroneamente nell'ordinanza (refuso); la Corte lo indica come richiamo processuale ininfluente ai fini del merito.
art. 648 cod. proc. pen.
Disciplina l'irrevocabilità del giudicato. Il ricorrente l'ha invocata, ma la Corte ha escluso che potesse ostare alla revoca operante ai sensi dell'art. 168 c.1 n.2.
art. 606 cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato (vizio di motivazione e violazione di norme). La Corte ha ritenuto la censura infondata rispetto ai parametri evocati dal ricorrente.
art. 165 cod. pen.
Riferito nella motivazione in relazione al cumulo delle pene e al calcolo dei limiti utili per la sospensione; contesto normativo per la determinazione dei limiti di pena.
Massime di principio
- Distinguere le ipotesi di revoca dell'art. 168 c.p.: (a) revoca obbligatoria (art.168 c.1, n.1 e n.2) legata a fatti sopravvenuti che determinano la decadenza di diritto; (b) revoca facoltativa (art.168 c.2) che richiede valutazione discrezionale del giudice della cognizione; (c) revoca per "illegittimità genetica" (art.168 c.3) per concessione viziata del beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione può pronunciare la revoca nei casi di revoca obbligatoria (art.168 c.1), e in particolare nell'ipotesi n.2 quando vi sia un'altra condanna per delitto anteriormente commesso la cui pena, cumulata, supera i limiti di cui all'art.163; nei casi di revoca facoltativa la competenza spetta al giudice della cognizione, non al giudice dell'esecuzione.
- Per l'applicazione dell'art.168 c.1 n.2 è essenziale verificare l'ordine cronologico degli eventi: la circostanza che il secondo reato sia stato commesso anteriormente e che le condanne siano diventate irrevocabili nei termini previsti determina l'applicabilità della revoca di diritto.
- L'errata citazione di norme procedurali o refusi nelle motivazioni è in genere ininfluente se dalla decisione emerge chiaramente la fattispecie normativa applicata e la corrispondente verifica dei presupposti di fatto.
- L'invocazione dell'irrevocabilità del giudicato o dell'estinzione della pena (art.648 c.p.p. e art.167 c.p.) non impedisce automaticamente la revoca prevista dall'art.168 c.1 n.2 quando sussistano i presupposti legali per la decadenza obbligatoria; occorre valutare caso per caso le date di commissione dei reati e di definitività delle sentenze.
- In caso di dubbi sull'esistenza di cause ostative note al giudice della cognizione al momento della concessione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare la documentazione processuale pertinente (acquisizione del fascicolo) qualora si ipotizzi l'ipotesi del comma 3 dell'art.168.
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