Sentenza n. 2586/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 2340/2025 del Tribunale di Messina, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 17 ottobre 2025. La sentenza aveva ordinato la costituzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con accredito complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Dopo che il TAR aveva rilevato la nullità della notificazione iniziale e disposto la rinnovazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, il ricorrente ha provveduto alla rinnovazione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito giustificazioni dell’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., verificando la notifica del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della notificazione del ricorso per ottemperanza. Nel merito, ha accolto il ricorso: il ricorrente aveva provato il titolo del credito e allegato l’inadempimento, mentre spettava al Ministero dimostrare l’eventuale adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi; il Ministero non lo ha fatto. Ha quindi ordinato di eseguire il giudicato, costituendo la Carta del docente e accreditando € 2.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, da attivare su istanza dell’interessato e da esercitare nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
La domanda di ottemperanza è ammissibile quando proposta secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., applicabile alla richiesta di esecuzione del titolo giudiziale dedotto.
art. 14 d.l. n. 669/1996
È, altresì, provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 17.10.2025, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 12.03.2026.
Per agire in ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice deve risultare la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 2697, comma 2, c.c.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall’art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Nel giudizio relativo al pagamento di un credito, una volta provati la fonte del diritto e il termine di scadenza e allegato l’inadempimento, incombe sul debitore la prova dell’adempimento o degli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, attribuendo al ricorrente la suddetta carta docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 “...con accredito sulla medesima della somma spettante per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo”, come espressamente riportato nella pronuncia oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Il giudicato da eseguire comprende l’accredito dell’importo riconosciuto, pari a € 2.000,00, e degli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di un credito, il ricorrente deve provare la fonte del diritto e la scadenza e può limitarsi ad allegare l’inadempimento; spetta al debitore dimostrare l’avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione e risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia non giustificata dell’Amministrazione soccombente legittima l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
- In caso di accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può fissare all’Amministrazione un termine per conformarsi al giudicato e nominare fin d’ora un commissario ad acta, da attivare in caso di inutile decorso del termine, specificando modalità e ulteriore termine dell’intervento sostitutivo.
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