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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01573/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la pronuncia di condanna emessa al termine del giudizio abbreviato. Il ricorrente contestava: 1) la giurisdizione italiana per il delitto associativo, sostenendo che la direzione, la base e la struttura del sodalizio fossero in Brasile; 2) l'inammissibilità del motivo di appello sulla responsabilità per il reato associativo (denunziata come generica); 3) la qualificazione della sua condotta come organizzatrice dell'associazione dedita al narcotraffico, ritenendo di avere invece una partecipazione marginale e che i singoli episodi dovessero essere considerati di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la giurisdizione italiana è correttamente affermata ai sensi dell'art. 6, comma 2, cod. pen., poiché parte della condotta (attività organizzativa e coordinamento dei corrieri in Italia) si è svolta nel territorio nazionale. Ha ritenuto infondati i profili relativi all'inammissibilità dell'appello e alla presunta marginalità della partecipazione, osservando che le doglianze dell'appellante erano generiche e non contrastavano le puntuali argomentazioni probatorie del primo giudice. La sentenza di merito è stata giudicata congrua: risultano provati, in base a intercettazioni, riscontri dei servizi di monitoraggio della Guardia di Finanza, arresti e sequestri, sia l'esistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico sia il ruolo dell'imputato come organizzatore/coordinatore dei corrieri e le condotte di importazione di rilevanti partite di cocaina (capo b) e c)). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che, pur con base organizzativa in Brasile, l'associazione possa essere perseguita in Italia se parte della condotta è stata realizzata nel territorio italiano e l'imputato vi ha svolto attività partecipativa (organizzazione/coordinamento dei corrieri).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/90

    Tipizza l'importazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli episodi contestati (trasporto con ingestione di ovuli da corrieri) rientrino in questa fattispecie e non sussista in concreto il carattere di lieve entità.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90

    Prevede l'ipotesi di particolare tenuità per talune condotte di traffico; la Corte ha ritenuto che le partite importate non fossero di lieve entità, pertanto la riduzione di cui al comma 5 non era applicabile.

  • Codice penale - art. 6, comma 2

    art. 6, comma 2 cod. pen.

    Stabilisce che per reati commessi in parte anche all'estero è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta in tutto o in parte l'azione; la Corte ha applicato questo principio per affermare la giurisdizione italiana estesa anche ai compartecipi a prescindere dalla localizzazione della direzione del sodalizio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)

    segnalate sentenze: Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018 (Alali); Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017 (Sorace); Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017 (Guerini) e altre

    La Corte ha richiamato consolidati precedenti giurisprudenziali che confermano l'applicabilità dell'art. 6, comma 2, e il principio per cui una qualsiasi attività partecipativa posta in Italia da un concorrente estende la potestà punitiva dello Stato agli altri compartecipi e all'intero iter criminoso.

Massime di principio

  • La giurisdizione italiana si può affermare anche quando la struttura organizzativa dell'associazione è all'estero, purché nel territorio italiano sia stata posta in essere un'attività partecipativa, anche parziale: questa basta per estendere la responsabilità ai compartecipi.
  • Le censure d'appello e di cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; la genericità delle doglianze comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Intercettazioni, riscontri operativi (monitoraggi di polizia/Guardia di Finanza), arresti e sequestri che convergono su uno stesso quadro probatorio costituiscono presidio probatorio solido per dimostrare l'esistenza e l'operatività di un'associazione dedita al narcotraffico e il ruolo degli indagati.
  • Il ruolo di "organizzatore/coordinatore" può essere desunto da comportamenti tipici (prenotazioni, consegna stupefacente, gestione dei corrieri, incasso del denaro), non solo da direttive esplicite; va valorizzata la totalità degli elementi probatori.
  • La qualificazione della condotta come di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, richiede valutazioni quantitative e circostanziali concrete; la mera prospettazione difensiva senza dati precisi non basta per ottenere la riduzione.

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