L.R. Sicilia 13/2009
Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana dispone interventi urgenti per il 2009, misure per prorogare contratti e progetti di personale fino al 31 marzo 2010 o al 31 dicembre 2010/2011 nei casi previsti, norme su agricoltura, lavoro, ambiente e chiusura del POR 2000-2006, oltre all’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2010 fino al 31 marzo 2010. Molte misure hanno efficacia limitata a specifici esercizi finanziari o a termini ormai scaduti.
Interventi finanziari urgenti 2009, misure per l’occupazione e autorizzazione all’esercizio provvisorio 2010 in Sicilia
Interventi finanziari urgenti e occupazione nella Regione Siciliana
La legge regionale disciplina una manovra finanziaria urgente per l’anno 2009 e una serie di misure temporanee per l’occupazione, oltre ad autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per il 2010. Molte disposizioni hanno natura transitoria e sono legate a esercizi finanziari e scadenze ormai concluse.
Misure per il personale e proroghe occupazionali
La disciplina principale riguarda proroghe di contratti e prosecuzione di attività lavorative fino al 31 marzo 2010, con alcuni casi estesi al 31 dicembre 2010 o al 31 dicembre 2011. Le proroghe operano nei limiti delle disponibilità di bilancio e riguardano diverse categorie di personale impiegato presso amministrazioni, enti e strutture regionali.
In particolare:
- possono essere prorogati fino al 31 marzo 2010 i contratti previsti da precedenti leggi regionali per personale a tempo determinato;
- possono essere prorogati fino al 31 marzo 2010 i contratti stipulati ai sensi della normativa regionale sul lavoro a termine, nel rispetto dei periodi di discontinuità previsti dalla disciplina statale;
- sono confermate fino al 31 marzo 2010 le garanzie occupazionali previste da norme regionali precedenti;
- può essere disposta la prosecuzione, per l’anno 2010, degli interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili;
- sono prorogabili al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali nelle more dell’affidamento con procedure di evidenza pubblica;
- per il personale a tempo determinato del settore acqua e rifiuti i contratti in scadenza al 31 dicembre 2009 possono essere prorogati al 31 marzo 2010;
- per il Dipartimento ambiente sono prorogabili sino al 31 marzo 2010 diversi rapporti di lavoro selezionati con procedure pubbliche, in funzione della continuità tecnico-amministrativa.
Sono inoltre previste due discipline speciali:
- per il CEFPAS i contratti del personale selezionato con procedure di evidenza pubblica possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010;
- per l’ARPA i contratti a tempo determinato del personale già utilizzato su fondi POR 2000-2006 possono essere rinnovati fino al 31 marzo 2010 e, inoltre, possono essere stipulati fino a 40 contratti a termine fino al 31 dicembre 2011 con riserva dell’80% a favore di personale già impiegato con collaborazioni coordinate e continuative di almeno 18 mesi.
Chiusura del POR Sicilia 2000-2006 e destinazione delle risorse
Le somme impegnate e non pagate al 30 giugno 2009, vigenti al 30 settembre 2009 e prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminate dalle scritture contabili e dal conto del patrimonio per il 2009. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge, le amministrazioni regionali potevano mantenere gli impegni solo se riferiti a obbligazioni già perfezionate, con decreto motivato.
Le risorse recuperate e quelle liberate sugli assi FSE del POR Sicilia 2000-2006 sono destinate al finanziamento del piano formativo 2010.
Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009
Per il solo esercizio finanziario 2009 la legge prevede:
- un contributo straordinario di 300 mila euro all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo per il personale in servizio al 31 dicembre 2008;
- una modifica della Tabella G allegata alla legge regionale 6/2009 con incremento di 58 milioni di euro sull’UPB indicata;
- ulteriori variazioni di spesa rinviate alle tabelle allegate, incluse quelle derivanti dagli articoli 5, 6 e 9.
Agricoltura: credito agrario e consolidamento delle passività
La legge interviene sulla disciplina regionale del credito agrario e del consolidamento delle passività onerose in agricoltura.
Per il credito agrario, viene ampliata la platea dei beneficiari: alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Contestualmente vengono rimodulate alcune dotazioni finanziarie e introdotta una nuova voce di finanziamento per questa misura.
Per il consolidamento delle passività onerose:
- alle imprese agricole singole e associate possono essere concessi contributi in conto interessi su finanziamenti almeno decennali, con almeno un anno di preammortamento, destinati al pagamento di rate di credito agrario di esercizio e miglioramento, comprese quelle già scadute e non pagate, purché le operazioni siano state poste in essere alla data di entrata in vigore della norma e abbiano scadenza entro il 30 giugno 2010;
- possono essere concessi anche contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati per l’aumento del capitale sociale;
- le modalità attuative, incluse la misura massima delle agevolazioni, sono rimesse a decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste;
- gli aiuti si applicano nei limiti dei regimi “de minimis” o del quadro temporaneo comunitario per la crisi finanziaria, a seconda del settore interessato;
- il fondo unico presso l’IRCAC è incrementato di 5 milioni di euro per il 2009.
Lavoro, ambiente e valutazione ambientale strategica
In materia di politiche del lavoro, l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare progettualità di politiche attive in contesti di particolare degrado sociale e occupazionale; per il periodo 1 gennaio-31 marzo 2010 i fondi sono incrementati di 400 mila euro.
In tema di ambiente, viene stabilito che alcune categorie di piani e programmi, se le direttive sono state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettate alla disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e ambientale.
Esercizio provvisorio del bilancio 2010
Il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente il bilancio 2010 fino al 31 marzo 2010, secondo il disegno di legge, le note di variazione e gli effetti della presente legge, in base alla normativa regionale contabile.
La regola del bilancio per dodicesimi non si applica, oltre ai casi già previsti dalla legge contabile regionale, alle spese per:
- interventi comunitari del Programma operativo 2007-2013 e del Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013;
- prevenzione e controllo degli incendi boschivi;
- interventi conservativi e di forestazione;
- protezione civile;
- interventi di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10/1999.
Modifiche alla disciplina contabile regionale
La legge interviene sulla gestione degli ordini di accreditamento, modificando la legge contabile regionale del 1977. In sintesi:
- viene esclusa la possibilità di trasportare gli ordini di accreditamento nei casi previsti dalla precedente disciplina;
- sono riformulati i limiti al trasporto e alla riemissione;
- è introdotta la possibilità di riemissione nell’esercizio successivo, ove necessario, se gli impegni non devono essere eliminati alla chiusura dell’esercizio.
Sono inoltre abrogate singole disposizioni di precedenti leggi regionali e modificate alcune decorrenze finanziarie e contabili, tra cui il rinvio dal 1 gennaio 2011 al 1 gennaio 2012 e la sostituzione del termine per l’assunzione di determinati adempimenti da esercizio 2009 a esercizio 2010.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ma le disposizioni dei titoli I e IV si applicano dal 1 gennaio 2010. Molte misure hanno scadenza fissata al 31 marzo 2010, mentre alcune proroghe specifiche arrivano al 31 dicembre 2010 o al 31 dicembre 2011.
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