L.R. Sicilia 11/2009
Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana istituisce un credito d’imposta per nuovi investimenti nel territorio regionale, destinato a imprese di estrazione, manifattura, turismo e servizi, oltre che a PMI agroalimentari e imprese della pesca/acquacoltura. Prevede anche un regime premiale per le PMI derivate da concentrazioni. Le domande seguono una procedura telematica e il credito è fruibile entro limiti temporali, con scadenze e vincoli fissati dalla norma.
Credito d’imposta per nuovi investimenti e crescita dimensionale delle imprese in Sicilia
Credito d’imposta per investimenti e crescita dimensionale delle imprese in Sicilia
La legge disciplina, per la Regione Siciliana, un regime di agevolazione fiscale in forma di credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi e per processi di concentrazione tra imprese. Il provvedimento è costruito per operare entro un quadro di aiuti di Stato e con limiti temporali, finanziari e settoriali molto puntuali.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
L’agevolazione riguarda imprese operanti nel territorio della Regione Siciliana nei settori:
- estrattivo;
- manifatturiero;
- turismo;
- servizi.
Sono inoltre ammesse:
- le PMI, incluse le imprese agricole di cui al d.lgs. n. 228/2001, per investimenti nel solo ambito della trasformazione dei prodotti agricoli;
- le imprese della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
La legge riserva inoltre una disciplina specifica alle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti, per favorirne la crescita dimensionale.
Investimenti agevolabili e limiti minimi/massimi
L’agevolazione si applica ai nuovi investimenti nel territorio regionale, con requisiti minimi e massimi di importo differenziati per settore e dimensione d’impresa.
Per le imprese dei settori estrattivo, manifatturiero, turismo e servizi:
- turismo: investimento agevolabile non inferiore a 100 mila euro e non superiore a 4 milioni di euro;
- microimprese, anche artigiane: da 50 mila a 500 mila euro;
- piccole imprese: da 100 mila a 1 milione di euro;
- medie e grandi imprese: da 500 mila a 4 milioni di euro.
Per le PMI della trasformazione dei prodotti agricoli, l’agevolazione riguarda solo la trasformazione dei prodotti agricoli. Per le imprese della pesca e acquacoltura l’investimento deve riguardare il settore di riferimento.
Priorità e riserve di risorse
Le risorse annualmente stanziate sono ripartite con vincoli di destinazione:
- il 50% è riservato prioritariamente alle imprese manifatturiere;
- il 20% è destinato ai progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.
Le eventuali risorse residue derivanti da tali riserve sono utilizzate secondo i criteri della legge.
Esclusioni e incompatibilità
L’agevolazione non si applica a:
- imprese in difficoltà;
- imprese dei settori carbonifero, siderurgico e fibre sintetiche;
- imprese dei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- grandi progetti d’investimento;
- per le imprese della trasformazione di prodotti agricoli, ai casi in cui le spese ammissibili superino il massimale previsto dalla disciplina agricola comunitaria.
Sono previste regole di cumulo con altri aiuti pubblici; per il settore pesca e acquacoltura operano massimali specifici più restrittivi.
Misura del credito d’imposta
L’intensità dell’aiuto è parametrata ai massimali comunitari e varia secondo il settore e la localizzazione.
In sintesi:
- per le PMI della trasformazione di prodotti agricoli in zone agricole svantaggiate: 85% dei massimali di intensità previsti dalla disciplina agricola comunitaria;
- negli altri casi: 80% dei massimali applicabili alle diverse categorie di impresa e settore.
PMI derivanti da concentrazione: disciplina speciale
Le PMI che nascono da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti possono accedere all’agevolazione in misura più favorevole, determinata in base alla dimensione dell’impresa o al fatturato aggregato delle società partecipanti.
Il processo di concentrazione può consistere in:
- fusione con costituzione di nuova impresa;
- incorporazione;
- acquisizione del controllo;
- attività di direzione e coordinamento;
- costituzione di gruppo cooperativo.
Per tali imprese l’investimento agevolabile può arrivare fino a 8 milioni di euro.
Condizioni per le concentrazioni
Per beneficiare del regime speciale, la concentrazione deve:
- essere avviata dopo l’entrata in vigore della legge;
- essere ultimata, agli effetti civili, entro la data di presentazione dell’istanza;
- avere istanza presentata entro 12 mesi dall’ultimazione;
- coinvolgere imprese con sede in Stati UE o SEE e operative da almeno due anni;
- non interessare imprese tra loro già in rapporto di controllo o controllate dalla stessa persona fisica.
Per le PMI beneficiarie, la concentrazione deve poi durare almeno cinque anni dalla sua ultimazione, a pena di decadenza.
Modalità di presentazione dell’istanza e documentazione
Per ottenere il credito d’imposta è necessaria una domanda telematica, con modello approvato dall’amministrazione, contenente dati identificativi, settore, intensità di aiuto utilizzabile, importo degli investimenti e credito spettante.
L’istanza deve includere, tra l’altro:
- impegno ad avviare gli investimenti dopo l’accoglimento e comunque entro sei mesi;
- contenuto della perizia giurata;
- dichiarazione sul possesso del DURC;
- indicazione di eventuali altri aiuti pubblici ricevuti o richiesti;
- dichiarazione di non essere impresa in difficoltà;
- per il settore agricolo, dichiarazione di coerenza con il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013;
- per il settore pesca, dichiarazioni sulla destinazione e sugli obiettivi del progetto;
- per le grandi imprese, dichiarazione sul limite del 50% per gli investimenti immateriali;
- per le PMI da concentrazione, dati su ultimazione del processo, dipendenti e fatturato;
- impegno a mettere a disposizione la perizia e a trasmetterla entro 30 giorni dall’ammissione, pena decadenza;
- impegno a cofinanziare l’investimento con apporto privato almeno pari al 25%;
- impegno a mantenere l’investimento per 5 anni, o 3 anni per le PMI.
Perizia giurata e controlli istruttori
La perizia deve essere redatta da un professionista abilitato, esterno all’impresa, e deve descrivere il progetto attestando la tipologia di investimento iniziale prevista dagli orientamenti comunitari.
Le domande sono esaminate in via telematica e in ordine cronologico, con priorità alle istanze dell’anno precedente non accolte per esaurimento fondi. L’accoglimento o il diniego sono comunicati entro 30 giorni lavorativi.
Pianificazione degli investimenti, utilizzo del credito e decadenza
Le istanze devono indicare la pianificazione degli investimenti per l’anno di presentazione e i due anni successivi.
Se gli investimenti programmati non sono effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l’impresa decade dall’intera agevolazione.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e con limiti annui di fruizione:
- 30% nell’anno di presentazione dell’istanza;
- 70% nell’anno successivo;
- l’eventuale quota eccedente può essere fruita entro il secondo anno successivo all’accoglimento.
In caso di incapienza, il residuo può essere utilizzato anche successivamente, ma non oltre il 31 dicembre 2015.
Vincoli di permanenza dei beni e rideterminazione del credito
I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o ultimazione; in caso contrario il credito è rideterminato escludendo il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione, o entro il terzo per le PMI, i beni sono dismessi, ceduti, destinati ad usi estranei o a strutture diverse, il credito è nuovamente rideterminato.
Per terreni e immobili in leasing:
- il contratto deve proseguire per almeno 5 anni per le grandi imprese;
- per 3 anni per le PMI.
Per gli altri beni in leasing, il mancato riscatto comporta rideterminazione del credito. Le somme indebitamente utilizzate devono essere versate entro il termine per il saldo dell’IRPEF/IRES del periodo d’imposta in cui si verifica l’evento che determina la riduzione.
Regime finanziario e massimali complessivi
Per il periodo 2008-2013 le risorse complessive autorizzabili non possono superare:
- 1.500 milioni di euro per i settori estrattivo, manifatturiero, turismo e servizi;
- 500 milioni di euro per la trasformazione dei prodotti agricoli;
- 400 milioni di euro per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto regionale, è determinato l’ammontare complessivo dei contributi concedibili, nei limiti sopra indicati.
Attuazione, copertura finanziaria e regolazioni contabili
La Regione può avvalersi di organi statali mediante apposita convenzione per l’attuazione della legge. Le risorse sono coperte mediante utilizzo di fondi FAS e di risorse comunitarie trasferite alla Regione, con autorizzazione al Ragioniere generale ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Salvaguardia comunitaria
Le agevolazioni operano nel rispetto delle discipline comunitarie settoriali e degli orientamenti UE richiamati dalla legge. Ogni modifica del regime già autorizzato dalla Commissione europea resta subordinata all’esito positivo della procedura comunitaria prevista dal Trattato.
Delimitazione temporale di utilità pratica
La disciplina è costruita per investimenti e concentrazioni riferiti a termini ormai chiusi, in particolare:
- nuovi investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2013;
- utilizzo del credito residuo non oltre il 31 dicembre 2015.
Per questo motivo la legge, pur formalmente richiamata come vigente nel testo, ha oggi utilità pratica molto limitata ed è sostanzialmente obsoleta per la fruizione ordinaria delle agevolazioni.
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