Cassazione Civile, Ordinanza n. 09346/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2016, con recupero di imposta, interessi e sanzioni, notificato a un bookmaker stabilito in altro Stato membro e al centro di trasmissione dati italiano che operava per suo conto. I contribuenti hanno impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: 1) la normativa interna sull'imposta unica non sarebbe applicabile al bookmaker estero, perché l'attività svolta sarebbe lecita e la disciplina sarebbe diretta a colpire solo l'attività illecita; 2) dal 1 gennaio 2016 dovrebbe trovare applicazione il criterio di calcolo dell'imposta sul margine previsto dalla normativa sopravvenuta, con esclusione della soggettività passiva del centro di trasmissione dati; 3) la disciplina italiana violerebbe gli artt. 56 e ss. TFUE e i principi di parità di trattamento e non discriminazione, imponendo una doppia imposizione e discriminando gli operatori esteri, con richiesta di disapplicazione della normativa interna, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e questione di legittimità costituzionale. La Corte di merito aveva accolto solo in parte l'appello limitatamente alle sanzioni, ritenendo sussistente l'obiettiva incertezza normativa per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni. In Cassazione i ricorrenti hanno riproposto tre motivi: omessa pronuncia/falsa applicazione della legge sull'imposta unica; violazione della norma del 2015 sul calcolo dell'imposta sul margine; violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale e disapplicazione della disciplina nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla soggettività passiva e alla compatibilità della disciplina con il diritto dell'Unione, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale che ha già esaminato il sistema dell'imposta unica sulle scommesse. In particolare, ha ribadito che, per i periodi d'imposta successivi al 2011, anche il centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero è soggetto all'imposta, in solido con il bookmaker, e che non sussiste alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali, né vi è spazio per un nuovo rinvio pregiudiziale o per la disapplicazione della normativa interna. Ha inoltre escluso che il criterio di tassazione sul margine introdotto nel 2015 si applichi ai soggetti non regolarizzati e non collegati al totalizzatore nazionale, per i quali continua a valere il metodo forfetario induttivo previsto dalla normativa speciale. Conseguentemente, ha condannato la parte ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
Individua tra i soggetti passivi dell'imposta unica chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, con o senza concessione.
art. 1, comma 66, l. n. 220/2010
Ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, includendo le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione.
art. 1, comma 64, l. n. 220/2010
Esplicita le finalità pubbliche della disciplina nel settore dei giochi, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all'evasione.
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014
Prevede, per i soggetti non regolarizzati o deceduti nella procedura, una determinazione forfetaria dell'imponibile su base provinciale, con funzione induttiva e non sanzionatoria.
art. 1, comma 645, l. n. 208/2015
Introduce, dal 1 gennaio 2016, il criterio di tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa, ma solo per operatori regolari o regolarizzati.
art. 1, comma 643, l. n. 190/2014
Disciplina la procedura di regolarizzazione per gli operatori che offrivano scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale.
art. 4, comma 1, n. 3.1, d.lgs. n. 504/1998
Richiamato per l'aliquota massima applicabile nel sistema di determinazione dell'imposta.
art. 6 d.lgs. n. 472/1997
È richiamato in relazione all'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ritenuta dalla corte di merito solo per le sanzioni.
art. 56 TFUE
La Corte ribadisce che non osta a una normativa nazionale che assoggetti all'imposta i CTD e, in solido, gli operatori esteri che raccolgono scommesse in Italia, quando la disciplina si applica senza discriminazioni di luogo di stabilimento.
art. 57 TFUE
È richiamato insieme all'art. 56 TFUE come parte del quadro europeo sulla libertà di stabilimento/prestazione dei servizi, senza ricavarne limiti alla disciplina impugnata.
art. 267 TFUE
Non ricorrono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo la questione già stata decisa in sede unionale.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa nel procedimento camerale in conformità alla proposta del consigliere delegato.
art. 96 c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, in ragione della definizione conforme alla proposta camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sulle scommesse, il centro di trasmissione dati che raccoglie giocate per conto di un bookmaker estero è soggetto passivo del tributo, in solido con il mandante, quando svolge attività di gestione della raccolta sul territorio nazionale.
- La disciplina interna sull'imposta unica non è incompatibile con l'art. 56 TFUE se si applica indistintamente a operatori nazionali ed esteri che gestiscono scommesse in Italia, senza differenziazioni fondate sul luogo di stabilimento.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale sia già stata decisa e la giurisprudenza sia consolidata sul punto.
- Il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile introdotto nel 2015 si applica solo agli operatori regolarizzati o comunque gestiti in modo verificabile; per chi non ha regolarizzato la posizione e non è collegato al totalizzatore nazionale resta applicabile il metodo forfetario induttivo.
- La determinazione forfetaria della base imponibile per gli operatori non regolarizzati è giustificata dall'impossibilità di ricostruire analiticamente la raccolta e può essere superata solo mediante prova contraria sull'effettivo ammontare delle giocate e delle vincite pagate.
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