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Ordinanza

Ordinanza n. 4662/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 19 febbraio 2025, emanato dalla Commissione XI istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- (sub doc. 1) relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 17/30) per l’elaborato della Ricorrente, contrassegnato con il n. 48; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla Ricorrente a mezzo di “Comunicazione n. 6” resa disponibile il 9 aprile 2025 e letta in data 22 aprile 2025 (sub doc. 2), presso apposita area riservata sul sito internet del Ministero della Giustizia, e di ogni atto presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato.

Giustizia amministrativa202502152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione XI del 19 febbraio 2025, nella parte in cui ha attribuito all’elaborato scritto della candidata il punteggio insufficiente di 17/30, e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha chiesto l’annullamento della valutazione insufficiente del proprio elaborato scritto e della conseguente esclusione dalle prove orali dell’esame forense per la sessione 2024. Tra i vizi dedotti figura il difetto di motivazione della valutazione. Il TAR ha rilevato che tale profilo è connesso alla questione di legittimità costituzionale già sollevata nel distinto giudizio R.G. n. 1509/2025, riguardante il differimento, anche per la sessione 2024, dell’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 46 della legge n. 47/2012. Le parti, previamente invitate a interloquire sulla possibile sospensione, non hanno presentato osservazioni.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né le questioni di rito. Ha disposto la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio, poiché la decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata nel giudizio R.G. n. 1509/2025 assume rilievo anche per la controversia in esame, in particolare rispetto alla censura di difetto di motivazione. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la parte interessata dovrà presentare l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione, individuato nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    Il TAR richiama l’art. 295 c.p.c., insieme all’art. 79, comma 1, c.p.a., quale base per sospendere il giudizio in attesa della decisione costituzionale rilevante per la controversia.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    L’art. 79, comma 1, c.p.a. consente, nel caso considerato, la sospensione impropria del giudizio amministrativo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su una questione rilevante anche nel processo sospeso.

  • art. 39 c.p.a.

    in forza del disposto dell'articolo 39 c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo “per quanto non disciplinato dal presente codice” la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile, essendo la stessa espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a.

    Il rinvio al codice di procedura civile opera soltanto per gli aspetti non disciplinati dal codice del processo amministrativo; pertanto, la prosecuzione del giudizio sospeso è regolata dall’art. 80 c.p.a.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    in applicazione di quanto disposto dal citato art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del presente giudizio dovrà essere presentata, a cura della parte interessata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza di questo T.A.R. con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026, depositata nel giudizio avente R.G. n. 1509/2025.

    La prosecuzione del giudizio amministrativo sospeso richiede l’istanza della parte interessata entro novanta giorni dal venir meno della causa di sospensione; nel caso concreto, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione costituzionale.

Massime di principio

  • Quando la decisione della Corte costituzionale su una questione sollevata in un distinto giudizio è rilevante anche per la controversia pendente, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del processo, lasciando impregiudicate le decisioni sul rito e sul merito.
  • La disciplina della prosecuzione del giudizio amministrativo sospeso è contenuta nell’art. 80 c.p.a.; il rinvio dell’art. 39 c.p.a. al codice di procedura civile non opera per gli aspetti già regolati dal codice del processo amministrativo.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, la parte interessata deve presentare l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione entro novanta giorni, secondo l’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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