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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09982/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento catastale emesso in esito a procedura DOCFA, con il quale l'Ufficio aveva respinto la variazione proposta dalla contribuente e aveva confermato il precedente classamento dell'immobile in categoria A/1, classe 4, anziché accogliere la classificazione in A/2, classe 5 richiesta nella dichiarazione. La contribuente ha impugnato l'atto, contestandone la validità per difetto di motivazione e per asserita invalidità della delega di firma del funzionario sottoscrittore; ha inoltre dedotto omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che un immobile sovrastante, simile o persino superiore per caratteristiche, era stato successivamente declassato in A/2; ha infine contestato la valutazione della DOCFA del 2013, assumendo che non fosse stata presentata da lei e che non contenesse una proposta di variazione, nonché la conferma della categoria A/1 e la statuizione sulle spese di lite. Il ricorso per cassazione è stato articolato in sette motivi, centrati su nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o per relationem, violazione delle norme sulla delega di firma e sulla motivazione dell'avviso catastale, omesso esame di un fatto decisivo, travisamento/vizio della valutazione della documentazione DOCFA, illogicità della conferma del classamento e violazione delle norme sulle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato tutti i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che la sentenza di appello non fosse meramente apparente né priva di autonoma motivazione, perché dava conto dei motivi di gravame e delle ragioni della decisione. Ha escluso l'invalidità della delega di firma, ricordando che si tratta di delega interna di firma e che è sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento, poiché nella procedura DOCFA, quando non sono contestati i dati fattuali indicati dal contribuente e la divergenza riguarda una valutazione tecnica, è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ha giudicato non decisiva la circostanza del successivo declassamento di un immobile sovrastante, e ha dichiarato inammissibili le censure che miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e il travisamento della documentazione. Ha infine respinto anche la doglianza sulle spese, richiamando il principio di soccombenza. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte distingue tra vizi di nullità della sentenza, violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, respingendo o dichiarando inammissibili le censure non coerentemente sussunte.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o apparente; nel caso concreto la sentenza impugnata è ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente sul difetto di motivazione; la Corte esclude che nella sentenza di merito vi sia violazione del precetto costituzionale di motivazione.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per il contenuto della motivazione della sentenza tributaria di appello: il difetto di motivazione rileva solo se la decisione sia priva dell'illustrazione delle censure e delle ragioni del rigetto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la motivazione per relationem è legittima solo a certe condizioni e che nel caso concreto non vi è stata mera adesione acritica.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente in tema di delega; la Corte valorizza invece la natura interna della delega di firma nell'organizzazione dell'ufficio.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    la sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere delegata a un funzionario; la delega ha natura di delega di firma, non di funzioni, e non richiede indicazione nominativa se è individuabile la qualifica del delegato.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    invocato per la motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ritiene sufficiente, nel caso DOCFA, la motivazione sintetica con indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari; la motivazione dell'avviso è ritenuta adeguata in rapporto alla natura tecnica della contestazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato sulla disciplina del classamento catastale; la Corte applica il principio per cui, se non sono contestati i dati di fatto e la divergenza è tecnica, la motivazione può essere sintetica.

  • art. 115 c.p.c.

    la deduzione di violazione è inammissibile quando mira a censurare il travisamento o la diversa lettura del materiale probatorio, non l'utilizzo di prove non introdotte o officiose fuori dai limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alle prove un regime di valutazione diverso da quello legale; non è censurabile in cassazione la mera insoddisfazione per il prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'inammissibilità del motivo per doppia conforme non opera se nei due gradi di merito la questione di fatto non è stata effettivamente esaminata o decisa sulle stesse ragioni.

  • art. 92 c.p.c.

    in tema di spese, il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio di soccombenza; la compensazione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei casi consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la sentenza di appello non è nulla per motivazione apparente se dà conto, sia pure sinteticamente, dei motivi di gravame e delle ragioni del loro rigetto, consentendo di individuare il thema decidendum e il percorso logico della decisione.
  • La delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è un atto interno di organizzazione dell'ufficio: non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, purché sia individuabile la qualifica del soggetto abilitato e sia verificabile ex post la corrispondenza tra delega e sottoscrittore.
  • Nel classamento catastale in procedura DOCFA, se i dati di fatto forniti dal contribuente non sono contestati e la divergenza riguarda solo una valutazione tecnica, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto con l'indicazione dei dati oggettivi considerati e della classe attribuita; una motivazione più analitica è necessaria solo quando l'Ufficio contesti o ridetermini specifici elementi fattuali.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su una domanda, eccezione o capo autonomamente apprezzabile; non ricorre, invece, per il solo fatto che il giudice non abbia confutato tutte le argomentazioni della parte.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento o di una prova non si converte automaticamente in vizio denunciabile ex art. 115 c.p.c. in cassazione, ma va fatto valere con gli strumenti processuali corretti, secondo la natura del fatto travisato e i limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Le censure ex art. 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia violato la regola di valutazione imposta dalla legge; non è invece sindacabile la mera valutazione del materiale probatorio compiuta nel merito.
  • In materia di spese processuali, il sindacato di legittimità si limita a verificare il rispetto del principio di soccombenza, mentre la compensazione totale o parziale e la quantificazione entro i limiti di legge restano riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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