Cassazione Civile, Ordinanza n. 09982/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento catastale emesso in esito a procedura DOCFA, con il quale l'Ufficio aveva respinto la variazione proposta dalla contribuente e aveva confermato il precedente classamento dell'immobile in categoria A/1, classe 4, anziché accogliere la classificazione in A/2, classe 5 richiesta nella dichiarazione. La contribuente ha impugnato l'atto, contestandone la validità per difetto di motivazione e per asserita invalidità della delega di firma del funzionario sottoscrittore; ha inoltre dedotto omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che un immobile sovrastante, simile o persino superiore per caratteristiche, era stato successivamente declassato in A/2; ha infine contestato la valutazione della DOCFA del 2013, assumendo che non fosse stata presentata da lei e che non contenesse una proposta di variazione, nonché la conferma della categoria A/1 e la statuizione sulle spese di lite. Il ricorso per cassazione è stato articolato in sette motivi, centrati su nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o per relationem, violazione delle norme sulla delega di firma e sulla motivazione dell'avviso catastale, omesso esame di un fatto decisivo, travisamento/vizio della valutazione della documentazione DOCFA, illogicità della conferma del classamento e violazione delle norme sulle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato tutti i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che la sentenza di appello non fosse meramente apparente né priva di autonoma motivazione, perché dava conto dei motivi di gravame e delle ragioni della decisione. Ha escluso l'invalidità della delega di firma, ricordando che si tratta di delega interna di firma e che è sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento, poiché nella procedura DOCFA, quando non sono contestati i dati fattuali indicati dal contribuente e la divergenza riguarda una valutazione tecnica, è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ha giudicato non decisiva la circostanza del successivo declassamento di un immobile sovrastante, e ha dichiarato inammissibili le censure che miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e il travisamento della documentazione. Ha infine respinto anche la doglianza sulle spese, richiamando il principio di soccombenza. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come base per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte distingue tra vizi di nullità della sentenza, violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, respingendo o dichiarando inammissibili le censure non coerentemente sussunte.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante o apparente; nel caso concreto la sentenza impugnata è ritenuta sufficientemente motivata.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente sul difetto di motivazione; la Corte esclude che nella sentenza di merito vi sia violazione del precetto costituzionale di motivazione.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per il contenuto della motivazione della sentenza tributaria di appello: il difetto di motivazione rileva solo se la decisione sia priva dell'illustrazione delle censure e delle ragioni del rigetto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la motivazione per relationem è legittima solo a certe condizioni e che nel caso concreto non vi è stata mera adesione acritica.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente in tema di delega; la Corte valorizza invece la natura interna della delega di firma nell'organizzazione dell'ufficio.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
la sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere delegata a un funzionario; la delega ha natura di delega di firma, non di funzioni, e non richiede indicazione nominativa se è individuabile la qualifica del delegato.
art. 3 l. n. 241/1990
invocato per la motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ritiene sufficiente, nel caso DOCFA, la motivazione sintetica con indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
art. 7 l. n. 212/2000
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari; la motivazione dell'avviso è ritenuta adeguata in rapporto alla natura tecnica della contestazione.
art. 38 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato sulla disciplina del classamento catastale; la Corte applica il principio per cui, se non sono contestati i dati di fatto e la divergenza è tecnica, la motivazione può essere sintetica.
art. 115 c.p.c.
la deduzione di violazione è inammissibile quando mira a censurare il travisamento o la diversa lettura del materiale probatorio, non l'utilizzo di prove non introdotte o officiose fuori dai limiti di legge.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alle prove un regime di valutazione diverso da quello legale; non è censurabile in cassazione la mera insoddisfazione per il prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 348-ter c.p.c.
l'inammissibilità del motivo per doppia conforme non opera se nei due gradi di merito la questione di fatto non è stata effettivamente esaminata o decisa sulle stesse ragioni.
art. 92 c.p.c.
in tema di spese, il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio di soccombenza; la compensazione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei casi consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la sentenza di appello non è nulla per motivazione apparente se dà conto, sia pure sinteticamente, dei motivi di gravame e delle ragioni del loro rigetto, consentendo di individuare il thema decidendum e il percorso logico della decisione.
- La delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è un atto interno di organizzazione dell'ufficio: non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, purché sia individuabile la qualifica del soggetto abilitato e sia verificabile ex post la corrispondenza tra delega e sottoscrittore.
- Nel classamento catastale in procedura DOCFA, se i dati di fatto forniti dal contribuente non sono contestati e la divergenza riguarda solo una valutazione tecnica, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto con l'indicazione dei dati oggettivi considerati e della classe attribuita; una motivazione più analitica è necessaria solo quando l'Ufficio contesti o ridetermini specifici elementi fattuali.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su una domanda, eccezione o capo autonomamente apprezzabile; non ricorre, invece, per il solo fatto che il giudice non abbia confutato tutte le argomentazioni della parte.
- Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento o di una prova non si converte automaticamente in vizio denunciabile ex art. 115 c.p.c. in cassazione, ma va fatto valere con gli strumenti processuali corretti, secondo la natura del fatto travisato e i limiti propri del giudizio di legittimità.
- Le censure ex art. 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia violato la regola di valutazione imposta dalla legge; non è invece sindacabile la mera valutazione del materiale probatorio compiuta nel merito.
- In materia di spese processuali, il sindacato di legittimità si limita a verificare il rispetto del principio di soccombenza, mentre la compensazione totale o parziale e la quantificazione entro i limiti di legge restano riservate al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09914/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09916/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09919/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09920/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →