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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2867 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, deducendo un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la prova della regolare notifica della cartella di pagamento, costituita dalla copia conforme dell'avviso di ricevimento, e avrebbero erroneamente ritenuto non dimostrata anche la notifica dell'avviso di liquidazione, la cui prova sarebbe spettata all'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il contribuente può far valere la nullità dell'atto successivo per omessa notifica dell'atto presupposto indifferentemente contro l'ente creditore o contro il concessionario della riscossione, senza necessità di integrare il contraddittorio, spettando al concessionario chiamare eventualmente in causa l'ente impositore. Inoltre, la verifica della regolarità della notifica costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere riesaminata direttamente in cassazione. Il ricorso era anche privo di autosufficienza, poiché Equitalia non aveva trascritto il contenuto della relata di notifica asseritamente prodotta. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro, di cui 200 euro per spese, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve riguardare un fatto decisivo e controverso; non consente, in generale, di ottenere un nuovo esame diretto delle prove e degli atti già valutati dal giudice di merito.

  • Art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973

    conservazione, per cinque anni, della matrice della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o dell'avviso di ricevimento

    La norma consente di dimostrare la notifica della cartella mediante la conservazione e produzione della matrice con la relata oppure dell'avviso di ricevimento, secondo le modalità previste.

  • Art. 19, comma 3, D.P.R. n. 546/1992

    l'iscrizione a ruolo del tributo può essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento

    La cartella può essere contestata per la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, consentendo al contribuente di far valere il vizio della sequenza procedimentale.

  • Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 16412/2007 e n. 21220/2012

    l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo

    L'impugnazione può essere proposta contro l'ente creditore o contro il concessionario della riscossione, senza litisconsorzio necessario; il concessionario può chiamare in causa l'ente impositore.

  • Principio sull'autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi denuncia un vizio relativo alla notifica deve indicare e trascrivere nel ricorso gli elementi essenziali della relata o dell'atto rilevante, permettendo alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente nei fascicoli.

Massime di principio

  • Se una cartella o un'intimazione si fonda su un atto precedente non notificato o notificato invalidamente, il contribuente può contestare l'atto successivo per nullità della procedura.
  • La contestazione può essere proposta sia contro l'ente impositore sia contro il concessionario della riscossione; non è necessario citare entrambi, anche se il concessionario può chiamare in causa l'ente competente.
  • La regolarità della notifica è normalmente una questione di fatto riservata ai giudici di merito. In cassazione non è possibile chiedere un nuovo esame diretto degli atti, salvo specifici vizi processuali o motivazionali ammissibili.
  • Chi eccepisce o difende la validità della notifica deve produrre documentazione completa e leggibile, come relata, avviso di ricevimento e prova della conformità, indicando con precisione gli elementi rilevanti.
  • Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: non basta affermare che un documento è stato prodotto, ma occorre riportarne il contenuto essenziale e spiegare perché dimostri la regolarità della notifica.
  • La mancata prova della notifica dell'atto presupposto può impedire la riscossione sulla base dell'atto successivo, ma l'esito dipende dalla valutazione concreta della documentazione e delle motivazioni della sentenza di merito.

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