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Legge

L.R. Marche 33/2009

Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"

Normativa regionaleL.R. Marche 33/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 33/2009 modifica alcune disposizioni sulle leggi regionali in materia di personale della Regione, finanziamento dei gruppi consiliari e riorganizzazione del Consiglio regionale. Prevede anche l’adeguamento, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, dei contratti degli addetti alle segreterie particolari e ai gruppi assembleari. Le norme modificate risultano però in gran parte abrogate nel 2021.

Modifiche a norme su personale regionale, gruppi consiliari e organizzazione del Consiglio regionale

Modifiche a norme regionali su personale, gruppi consiliari e organizzazione del Consiglio regionale

La legge regionale dell’Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 33 interviene su tre distinti testi normativi regionali: la disciplina sull’organizzazione e il personale della Regione, quella sul finanziamento delle attività dei gruppi consiliari e quella sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale. Il contenuto disponibile mostra un intervento essenzialmente modificativo e una breve disciplina transitoria.

Ambito e contenuto delle modifiche

Il provvedimento opera modifiche coordinate a norme regionali già vigenti, incidendo in particolare su:

  • legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, in materia di organizzazione e personale della Regione;
  • legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, relativa al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari;
  • legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

Nel testo consolidato fornito, gli articoli 1 e 2 risultano successivamente abrogati. Gli articoli 3, 4 e 5 risultano invece come disposizioni di modifica/sostituzione di specifici articoli delle leggi regionali richiamate, senza che sia disponibile il loro contenuto testuale completo.

Disciplina transitoria sui contratti del personale

La legge contiene una disposizione transitoria che impone un adeguamento rapido dei rapporti contrattuali relativi ad alcune figure di supporto politico-amministrativo.

In particolare:

  • la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ciascuno per la propria competenza, devono adeguare i contratti degli addetti alle segreterie particolari e a quelle dei gruppi assembleari;
  • l’adeguamento deve avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Regime di attualità e rilevanza pratica

La disciplina ha natura prevalentemente modificativa di norme regionali precedenti e, per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 del provvedimento, il testo riportato indica espressamente l’abrogazione da parte dell’art. 46 della l.r. 30 luglio 2021, n. 18, con salvezza degli effetti già prodotti. Per l’uso pratico attuale, il provvedimento ha dunque rilievo soprattutto come fonte storica di modifiche a testi regionali poi ulteriormente aggiornati.

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