Cassazione Civile, Sentenza n. 6820/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 799/2016 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino n. 4995/2009, la quale aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11642/2006 per €71.217,45 relativo a forniture del concime "L4". Domenico e Giuseppe Falcone avevano dedotto che il prodotto avesse causato il disseccamento delle piantine e chiedevano risoluzione del contratto e risarcimento; in cassazione hanno denunciato, con 14 motivi, principalmente: inosservanza dell'ordinanza di rinvio della Cassazione, nullità o inattendibilità della consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), tardività delle censure alla perizia, travisamento dei fatti e omesso esame di circostanze decisive (analisi del prodotto, mancata verbalizzazione operazioni, adeguatezza delle dosi e istruzioni per l'uso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione in prosecuzione del Fallimento Fertirev e ha rigettato il ricorso dei Sig.ri Falcone. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi per le seguenti ragioni principali: molte doglianze attaccavano il merito (apprezzamento delle prove) e quindi non erano sindacabili in cassazione salvo omesso esame di fatto decisivo debitamente specificato; le eccezioni di nullità relative alla C.T.U. sono state giudicate tardive perché non proposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione, conformemente alla giurisprudenza di legittimità; la convocazione del C.T.U. o la rinnovazione dell'incarico sono atti di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabili in questa sede; e le doglianze corredate di estrapolazioni della perizia erano prive di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione (liquidate in €5.600 oltre €200 di esborsi) e si è dato atto della possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Usato per delimitare i vizi censurabili in cassazione: il giudizio di fatto del merito non è sindacabile salvo omesso esame di fatto decisivo e i motivi di nullità devono essere configurati correttamente; molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché meramente di merito o mancanti di specificità/decisività.
art. 342 c.p.c.
specificità dei motivi di impugnazione
Richiamato a proposito della precedente pronuncia di cassazione che aveva annullato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, riconoscendo la specificità dei motivi di gravame presentati in appello.
art. 299 e ss. c.p.c.
Richiamato per affermare che il fallimento sopravvenuto non interrompe il giudizio di cassazione e quindi il curatore non è legittimato a costituirsi in prosecuzione nel giudizio di legittimità una volta instaurato il ricorso.
art. 302 c.p.c.
Richiamato per spiegare l'irrilevanza, in cassazione, degli adempimenti previsti per la sostituzione processuale nel corso del giudizio di merito; tali adempimenti non sono operativi nel processo di cassazione.
artt. 156-157 c.p.c.
Norme sulle eccezioni di nullità della consulenza tecnica: la Corte ha richiamato il criterio secondo cui le eccezioni di nullità sono discipline particolari e devono essere tempestivamente sollevate.
Sentenza Sezioni Unite n. 5624/2022
Richiamata per precisare che osservazioni critiche alla perizia possono essere sollevate anche successivamente salvo che non costituiscano eccezioni di nullità formale; da ciò la Corte ha distinto tra censure tardive di nullità (inammissibili) e contestazioni di merito (possibili ma non decisive in cassazione).
art. 195 c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo del consulente di fare relazione delle indagini: la Corte ha precisato che, se il consulente lavora senza l'intervento del giudice, deve riferire tenendo conto delle osservazioni delle parti ma non è obbligato a redigere un verbale.
art. 194 c.p.c.
Collegato all'art. 195: la Corte ha ribadito che l'assenza di un verbale delle operazioni peritali non determina automaticamente la nullità della C.T.U.
art. 91 c.p.c.
Applicata per la regola della soccombenza: le spese processuali seguono la soccombenza e sono state liquidate a carico dei ricorrenti.
D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione alla possibilità del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Cass. ordinanza n. 13128/2013
Precedente della vicenda: con tale ordinanza la Cassazione aveva annullato la prima dichiarazione di inammissibilità dell'appello e rinviato alla Corte territoriale per l'esame del gravame; la Corte di Cassazione qui ha precisato l'effetto del rinvio.
Cass. n. 3630/2021
Richiamata per l'affermazione che il fallimento intervenuto nel giudizio di cassazione non legittima il curatore a sostituirsi al fallito nel processo già instaurato.
Cass. n. 9890/2005
Precedente richiamato per affermare che il consulente tecnico d'ufficio non è obbligato a redigere un processo verbale delle operazioni e ciò non determina automaticamente nullità della consulenza.
Massime di principio
- In cassazione non si rinnovano le valutazioni di merito: le decisioni di fatto dei giudici di merito sono sindacabili solo per omesso esame di fatto decisivo debitamente specificato nel mezzo di impugnazione.
- Le eccezioni di nullità relative alla C.T.U. devono essere proposte tempestivamente, di norma nella prima udienza successiva al deposito della relazione; se sollevate tardivamente sono inammissibili salvo che si tratti di nullità rilevabili d'ufficio.
- La discrezionalità del giudice di merito (per es. nel non convocare il C.T.U. per chiarimenti o nel non disporre la rinnovazione della consulenza) difficilmente integra un vizio di diritto appellabile in cassazione.
- La semplice estrapolazione di frasi dalla perizia senza indicare come quelle risultanze siano decisive per la decisione è insufficiente: i motivi devono essere autosufficienti e specifici.
- Se una parte diventa fallita dopo l'instaurazione del giudizio di cassazione, il curatore non può normalmente costituirsi in prosecuzione sostituendosi al fallito nel processo di legittimità; la caduta della capacità processuale non interrompe il rito di cassazione.
- A carico della parte soccombente possono essere liquidate le spese e, in casi previsti, essere disposte maggiorazioni quali il raddoppio del contributo unificato.
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