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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6820/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 799/2016 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino n. 4995/2009, la quale aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11642/2006 per €71.217,45 relativo a forniture del concime "L4". Domenico e Giuseppe Falcone avevano dedotto che il prodotto avesse causato il disseccamento delle piantine e chiedevano risoluzione del contratto e risarcimento; in cassazione hanno denunciato, con 14 motivi, principalmente: inosservanza dell'ordinanza di rinvio della Cassazione, nullità o inattendibilità della consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), tardività delle censure alla perizia, travisamento dei fatti e omesso esame di circostanze decisive (analisi del prodotto, mancata verbalizzazione operazioni, adeguatezza delle dosi e istruzioni per l'uso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione in prosecuzione del Fallimento Fertirev e ha rigettato il ricorso dei Sig.ri Falcone. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi per le seguenti ragioni principali: molte doglianze attaccavano il merito (apprezzamento delle prove) e quindi non erano sindacabili in cassazione salvo omesso esame di fatto decisivo debitamente specificato; le eccezioni di nullità relative alla C.T.U. sono state giudicate tardive perché non proposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione, conformemente alla giurisprudenza di legittimità; la convocazione del C.T.U. o la rinnovazione dell'incarico sono atti di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabili in questa sede; e le doglianze corredate di estrapolazioni della perizia erano prive di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione (liquidate in €5.600 oltre €200 di esborsi) e si è dato atto della possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Usato per delimitare i vizi censurabili in cassazione: il giudizio di fatto del merito non è sindacabile salvo omesso esame di fatto decisivo e i motivi di nullità devono essere configurati correttamente; molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché meramente di merito o mancanti di specificità/decisività.

  • art. 342 c.p.c.

    specificità dei motivi di impugnazione

    Richiamato a proposito della precedente pronuncia di cassazione che aveva annullato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, riconoscendo la specificità dei motivi di gravame presentati in appello.

  • art. 299 e ss. c.p.c.

    Richiamato per affermare che il fallimento sopravvenuto non interrompe il giudizio di cassazione e quindi il curatore non è legittimato a costituirsi in prosecuzione nel giudizio di legittimità una volta instaurato il ricorso.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato per spiegare l'irrilevanza, in cassazione, degli adempimenti previsti per la sostituzione processuale nel corso del giudizio di merito; tali adempimenti non sono operativi nel processo di cassazione.

  • artt. 156-157 c.p.c.

    Norme sulle eccezioni di nullità della consulenza tecnica: la Corte ha richiamato il criterio secondo cui le eccezioni di nullità sono discipline particolari e devono essere tempestivamente sollevate.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 5624/2022

    Richiamata per precisare che osservazioni critiche alla perizia possono essere sollevate anche successivamente salvo che non costituiscano eccezioni di nullità formale; da ciò la Corte ha distinto tra censure tardive di nullità (inammissibili) e contestazioni di merito (possibili ma non decisive in cassazione).

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo del consulente di fare relazione delle indagini: la Corte ha precisato che, se il consulente lavora senza l'intervento del giudice, deve riferire tenendo conto delle osservazioni delle parti ma non è obbligato a redigere un verbale.

  • art. 194 c.p.c.

    Collegato all'art. 195: la Corte ha ribadito che l'assenza di un verbale delle operazioni peritali non determina automaticamente la nullità della C.T.U.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicata per la regola della soccombenza: le spese processuali seguono la soccombenza e sono state liquidate a carico dei ricorrenti.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione alla possibilità del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • Cass. ordinanza n. 13128/2013

    Precedente della vicenda: con tale ordinanza la Cassazione aveva annullato la prima dichiarazione di inammissibilità dell'appello e rinviato alla Corte territoriale per l'esame del gravame; la Corte di Cassazione qui ha precisato l'effetto del rinvio.

  • Cass. n. 3630/2021

    Richiamata per l'affermazione che il fallimento intervenuto nel giudizio di cassazione non legittima il curatore a sostituirsi al fallito nel processo già instaurato.

  • Cass. n. 9890/2005

    Precedente richiamato per affermare che il consulente tecnico d'ufficio non è obbligato a redigere un processo verbale delle operazioni e ciò non determina automaticamente nullità della consulenza.

Massime di principio

  • In cassazione non si rinnovano le valutazioni di merito: le decisioni di fatto dei giudici di merito sono sindacabili solo per omesso esame di fatto decisivo debitamente specificato nel mezzo di impugnazione.
  • Le eccezioni di nullità relative alla C.T.U. devono essere proposte tempestivamente, di norma nella prima udienza successiva al deposito della relazione; se sollevate tardivamente sono inammissibili salvo che si tratti di nullità rilevabili d'ufficio.
  • La discrezionalità del giudice di merito (per es. nel non convocare il C.T.U. per chiarimenti o nel non disporre la rinnovazione della consulenza) difficilmente integra un vizio di diritto appellabile in cassazione.
  • La semplice estrapolazione di frasi dalla perizia senza indicare come quelle risultanze siano decisive per la decisione è insufficiente: i motivi devono essere autosufficienti e specifici.
  • Se una parte diventa fallita dopo l'instaurazione del giudizio di cassazione, il curatore non può normalmente costituirsi in prosecuzione sostituendosi al fallito nel processo di legittimità; la caduta della capacità processuale non interrompe il rito di cassazione.
  • A carico della parte soccombente possono essere liquidate le spese e, in casi previsti, essere disposte maggiorazioni quali il raddoppio del contributo unificato.

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