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Sentenza

Sentenza del 26/07/2016 n. 4954 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Agevolazione "prima casa" - Acquirente italiano emigrato all'estero dopo atto di acquisto - Spazio temporale emigrazione non previsto dalla legge - Applicazione principio uguaglianza formale e sostanziale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione della disciplina dell'agevolazione "prima casa" prevista dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il cittadino italiano emigrato all'estero. La normativa richiede che l'immobile sia acquistato come prima casa in Italia, ma non stabilisce espressamente se l'emigrazione debba avvenire prima o dopo la stipula dell'atto. Il ricorrente sosteneva quindi che non fosse legittimo escludere l'agevolazione soltanto perché il trasferimento all'estero era intervenuto successivamente all'acquisto. Un'interpretazione restrittiva avrebbe determinato un trattamento deteriore rispetto al cittadino italiano già residente all'estero che acquista un immobile in Italia, in contrasto con il principio di uguaglianza e con la libertà di circolazione.

La decisione

È stata riconosciuta la possibilità di applicare l'aliquota agevolata "prima casa" anche quando l'acquirente italiano sia emigrato all'estero dopo l'atto di acquisto, poiché la legge non prevede un termine temporale specifico per l'emigrazione. L'interpretazione che negherebbe il beneficio in tale situazione è stata ritenuta incompatibile con l'art. 3 della Costituzione e potenzialmente assimilabile a una discriminazione alla rovescia, contraria ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa

    La disciplina dell'imposta di registro prevede l'agevolazione "prima casa" per il cittadino italiano emigrato all'estero che acquista un immobile in Italia, senza specificare che l'emigrazione debba necessariamente precedere l'acquisto. In assenza di tale limitazione temporale, non è legittimo introdurla in via interpretativa.

  • Art. 3 della Costituzione

    Il principio di uguaglianza formale e sostanziale impedisce di trattare in modo deteriore l'italiano che emigra dopo l'acquisto rispetto a chi risiede già all'estero e acquista successivamente un'abitazione in Italia, quando le situazioni sostanziali sono equivalenti.

  • Principio della libertà di circolazione nell'Unione europea

    Un'interpretazione nazionale che penalizzi il cittadino per il trasferimento della residenza in un altro Stato membro può configurare una discriminazione alla rovescia e risultare incompatibile con la libertà di circolazione.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa non stabilisce espressamente un termine o una sequenza temporale per il possesso di un requisito, non è possibile introdurre per via interpretativa una limitazione ulteriore, soprattutto se sfavorevole al contribuente.
  • Per valutare il diritto a un'agevolazione fiscale occorre verificare il contenuto letterale della norma e distinguere i requisiti espressamente previsti da quelli desunti soltanto dalla prassi amministrativa.
  • Situazioni sostanzialmente analoghe devono ricevere un trattamento coerente: non si può negare un beneficio a chi trasferisce la residenza all'estero dopo l'acquisto se la stessa agevolazione spetta a chi era già emigrato al momento dell'acquisto.
  • Le interpretazioni fiscali nazionali devono essere compatibili con i principi costituzionali di uguaglianza e, quando incidono sulla mobilità dei cittadini, con la libertà di circolazione dell'Unione europea.
  • La decisione non elimina gli altri requisiti dell'agevolazione "prima casa": restano necessari il rispetto delle condizioni previste dalla normativa e la verifica concreta della posizione dell'acquirente.

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