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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01596/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 512 c.p.p. e un vizio di motivazione in relazione all'utilizzo, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa; si sosteneva che tali dichiarazioni fossero state acquisite senza adeguate ricerche per rintracciare il teste (la persona offesa aveva indicato come luogo di provenienza Benin City e un numero di telefono), mancando tentativi di contatto telefonico e attivazione di rogatorie internazionali, il che renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni rese in fase investigativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di compiere ricerche anche all'estero è subordinato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese estero desumibili dagli atti; in mancanza di tali elementi le ricerche avrebbero carattere esplorativo e non sono esigibili. Ha inoltre affermato che il mancato tentativo di rintraccio tramite il numero di telefono indicato non è automaticamente decisivo, data la tendenziale variabilità delle utenze telefoniche, salvo elementi che ne dimostrino l'attualità dell'utilizzo. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva dato atto della completezza delle ricerche in Italia e dell'assenza di elementi che giustificassero ricerche estere; l'eccezione del ricorrente sulle ricerche è risultata generica e avrebbe richiesto accertamenti di merito, quindi non ammissibile in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che saranno liquidate dalla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte interpreta l'articolo nel senso che l'obbligo di compiere ricerche per assicurare la presenza del teste (anche all'estero) sussiste solo se dagli atti emergono precisi elementi di collegamento con il paese estero, altrimenti le ricerche estere sarebbero esplorative e non esigibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese di difesa; la Corte dispone che la rifusione delle spese della parte civile assistita a spese dello Stato sarà liquidata con separato decreto dalla Corte d'appello di Catanzaro ai sensi di questi articoli.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022

    "l'obbligo di effettuare ricerche anche nel paese di origine del cittadino straniero ... va, necessariamente, correlato alla esistenza di precisi elementi di collegamento ... in assenza dei quali le ricerche ... non esigibili secondo canoni di ragionevolezza"

    Conferma che senza elementi concreti di collegamento con il paese estero non è ragionevole pretendere ricerche oltreconfine per assicurare la presenza del teste.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 3, n. 495 del 03/11/2021 (dep. 2022)

    Affermata l'inidoneità, in generale, del solo recapito telefonico fornito dal teste a costituire elemento sufficiente per ritenere obbligatorio il tentativo di rintraccio telefonico a distanza di tempo, per la tendenziale variabilità delle utenze.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali di un cittadino straniero irreperibile possono essere lette se non sussistono elementi che impongano ricerche estere: l'obbligo di ricerche all'estero è subordinato alla presenza di precisi collegamenti con il paese estero.
  • Il dato che un teste abbia fornito un numero di telefono o un paese di origine non obbliga automaticamente a tentativi di rintraccio telefonico o rogatorie internazionali, salvo elementi che dimostrino l'attualità e l'effettivo utilizzo di quel recapito nel periodo delle ricerche.
  • Eccepire genericamente l'insufficienza delle ricerche svolte dalle autorità richiede accertamenti di merito; tali questioni, se non sufficientemente specificate, possono essere dichiarate inammissibili in sede di Cassazione.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione la parte privata ricorrente è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali; se la parte civile era patrocinata a spese dello Stato, il ricorrente può essere condannato alla rifusione di tali spese, che saranno liquidate dal giudice di merito con separato provvedimento.

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