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Sentenza

Sentenza n. 1921/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento dell’I.N.A.I.L. del 13 giugno 2025, con il quale è stata rigettata la domanda di finanziamento ISI n. I1122-000563, presentata dalla Società Agricola Accastello S.S. in virtù dell'Avviso Pubblico ISI 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202502494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di finanziamento ISI 2022 per l’acquisto di macchinari e attrezzature destinati a migliorare salute e sicurezza sul lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato il provvedimento del 13 giugno 2025 di rigetto della domanda di finanziamento ISI n. I1122-000563, contestando la valutazione secondo cui essa non avrebbe superato i requisiti degli artt. 7 e 11 dell’Avviso perché priva di una propria posizione assicurativa INPS e perché i soci lavoratori avrebbero svolto attività anche in altre imprese. Ha dedotto che l’Asse 5 ammette le società agricole anche senza dipendenti, che il requisito contributivo va verificato con riferimento ai soci lavoratori iscritti alla gestione speciale agricola e che la disciplina del bando non vieta loro di svolgere attività agricola anche in proprio o in altre realtà. Ha inoltre censurato la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’insufficiente valutazione delle controdeduzioni. In via subordinata ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale, prospettando una disparità di trattamento e la violazione degli artt. 3, 35, 38, comma 2, 41, 46 e 97, comma 2, Cost. se fosse accolta l’interpretazione restrittiva dell’INAIL. L’INAIL ha sostenuto che la deroga alla titolarità di una posizione assicurativa propria opererebbe solo se i soci non svolgessero altre attività mediante ditte individuali o come soci di altre società, anche per evitare la reiterazione elusiva dei finanziamenti. Nel caso concreto, secondo l’Istituto, un socio operava anche come imprenditore agricolo individuale e un altro partecipava a una cooperativa agricola.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego, imponendo all’INAIL di riattivare l’esame della domanda e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, conforme ai principi esposti in sentenza. Ha ritenuto che l’Avviso ISI 2022 non escluda dall’Asse 5 le società agricole prive di dipendenti: la specifica preclusione dell’art. 3 riguarda i progetti dell’Allegato 1.2, mentre l’Asse 5 contempla le micro e piccole imprese agricole, comprese le società. Il requisito di regolarità assicurativa e contributiva si riferisce anche ai soci che lavorano nell’impresa, inclusi quelli iscritti alle gestioni separate INPS; per una società agricola senza dipendenti il fatto che la posizione contributiva sia intestata ai soci, anziché alla società, non è di per sé ostativo. Nel caso concreto i soci risultavano in regola e svolgevano attività agricole; inoltre, l’INAIL non aveva contestato che il socio indicato come partecipante alla cooperativa vi agisse quale consigliere per conto della ricorrente, la quale conferiva latte alla cooperativa. È stata respinta la tesi dell’INAIL secondo cui lo svolgimento di altre attività agricole impedirebbe l’ammissione: il riferimento alle attività ulteriori va inteso come riferito ad attività diverse da quella agricola. Neppure il rischio di elusione giustifica l’esclusione in assenza di specifici presupposti, anche perché il divieto di reiterazione è tutelato dai controlli dell’Istituto e dalle conseguenze preclusive previste per le successive tre edizioni. Le ulteriori censure, compresi il soccorso istruttorio e la questione di costituzionalità, sono state assorbite in ragione della natura pienamente satisfattiva della decisione. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 3, 6, 7 e 11 dell’Avviso pubblico INAIL ISI 2022

    Eccezion fatta per le ipotesi precedentemente menzionate, quindi, l’avviso pubblico non limita la presentazione della domanda di finanziamento alle società agricole sprovviste di dipendenti, né, correlativamente, prevede una clausola espulsiva per tali società. Anzi, dall’Avviso Pubblico «emerge che il requisito della regolarità assicurativa e contributiva è richiesto non solo per i lavoratori delle imprese, ma anche per i soci che prestano la propria attività lavorativa per l’impresa, con ciò dovendosi ritenere ammesse alle procedure di finanziamento in questione anche quelle società che non hanno alle dipendenze lavoratori, ma che sono costituite dai soli soci»

    L’Avviso non esclude in via generale le società agricole senza dipendenti; il requisito contributivo va verificato anche rispetto ai soci che prestano attività lavorativa per la società. La preclusione dell’art. 3 riguarda i progetti dell’Allegato 1.2, non quelli dell’Asse 5.

  • art. 1, comma 5-bis, d.lgs. 99/2004

    A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 «L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142», non avendo dipendenti la ricorrente non è dunque tenuta ad adempiere a obblighi di natura contributiva perché tale dovere ricade direttamente sul socio che sia coltivatore diretto.

    Per la società agricola priva di dipendenti, gli obblighi previdenziali e contributivi relativi all’attività dei soci ricadono direttamente sui soci coltivatori diretti; la regolarità va quindi verificata con riferimento alle loro posizioni.

  • art. 2135 c.c.

    Né è possibile sostenere che la richiedente debba essere in possesso di un’autonoma posizione INPS perché «l’art. 6 valorizza la natura di “impresa agricola”, svolta in forma individuale o societaria dal destinatario del finanziamento, non appuntandosi sulla diversa sua condizione di “datore di lavoro”, e così non ritenendo centrale una posizione I.N.P.S. intestata alla società richiedente il finanziamento -che non viene ad essere centro di imputazione del lavoro ma strumento organizzativo dell’attività dei soci -, quanto piuttosto la sussistenza degli elementi per configurare, nel richiedente, l’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del cod. civ.»

    Ai fini dell’ammissione al finanziamento rileva la natura agricola dell’impresa secondo l’art. 2135 c.c., non la titolarità di una posizione INPS intestata alla società in quanto datore di lavoro, quando l’attività è svolta dai soci.

  • art. 31, commi 3 e 8-bis, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate).

    La previsione è richiamata dall’Avviso quale disciplina degli obblighi assicurativi e contributivi e del DURC; nel caso delle società agricole senza dipendenti il requisito va applicato considerando anche gli obblighi propri dei soci lavoratori.

Massime di principio

  • Se l’avviso di finanziamento riserva una linea alle micro e piccole imprese agricole e limita espressamente la partecipazione delle imprese senza dipendenti soltanto a specifiche tipologie di progetto, tale limitazione non può essere estesa per interpretazione alle altre linee in assenza di una clausola espulsiva.
  • Per una società agricola priva di dipendenti, il requisito di regolarità assicurativa e contributiva può essere soddisfatto mediante la regolarità dei soci che svolgono attività lavorativa per l’impresa; non è necessario che la posizione INPS sia intestata alla società, se il bando valorizza la natura di impresa agricola e contempla gli obblighi contributivi dei soci.
  • La partecipazione dei soci lavoratori ad altre attività agricole non costituisce, da sola, una ragione per escludere la società da un finanziamento previsto per imprese agricole, quando l’avviso non stabilisce tale causa di esclusione e la regolarità contributiva dei soci risulta dimostrata.
  • Un rischio meramente futuro di uso distorto del finanziamento non giustifica l’esclusione in assenza di specifici presupposti; la prevenzione della reiterazione può essere affidata ai controlli e ai meccanismi preclusivi previsti per le successive edizioni del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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