Ordinanza ingiunzione o revoca n. 337 del 20/10/2022
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Calvi Risorta - 20 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha irrogato al Comune di Calvi Risorta una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per il mancato riscontro, nei termini, a una richiesta di informazioni formulata nell’ambito di un’istruttoria avviata su reclamo. Le contestazioni relative alla diffusione sui social di una segnalazione contenente dati personali sono state invece superate sulla base delle difese del Comune, che ha ricondotto la propria condotta alla sola protocollazione e trasmissione interna del documento. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di Calvi Risorta: sanzione per mancato riscontro alle richieste istruttorie del Garante ex art. 157 Codice privacy
Comune di Calvi Risorta - mancato riscontro alle richieste del Garante e sanzione pecuniaria
Il provvedimento riguarda il Comune di Calvi Risorta ed è stato adottato all’esito di un reclamo relativo alla pubblicazione su Facebook di una segnalazione contenente dati personali dell’interessato. L’istruttoria ha consentito di escludere, per quanto di competenza del Comune, la responsabilità per la diffusione del documento; è stata invece accertata la violazione dell’art. 157 del Codice privacy per il tardivo riscontro alle richieste informative dell’Autorità.
Origine del reclamo e fatti contestati
Il reclamante aveva segnalato che una nota da lui inviata alla Prefettura e alla Regione Campania era stata pubblicata sulla pagina Facebook personale dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Calvi Risorta e successivamente condivisa sulla pagina del Sindaco. La segnalazione conteneva il protocollo di ingresso e dati personali dell’interessato, tra cui nome, cognome e residenza. Il reclamante deduceva anche una diffusione ampia e prolungata del post.
In corso di istruttoria è emerso che la Prefettura aveva inviato per errore materiale il documento all’indirizzo PEC del Comune, indicando come destinatario il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, e aveva poi comunicato l’errore al Comune. Il Comune ha tuttavia sostenuto che la nota era pervenuta "per conoscenza" e non per errore, e che gli uffici si erano limitati alla protocollazione e all’inoltro al Sindaco e all’Assessore.
Attività istruttoria svolta dal Garante
L’Ufficio del Garante ha richiesto informazioni al Comune e alla Prefettura ai sensi dell’art. 157 del Codice. Poiché non riceveva riscontro, ha reiterato la richiesta e ha poi notificato al Comune l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, sia per il mancato riscontro sia per la contestata diffusione dei dati sui social.
Successivamente sono state chieste ulteriori precisazioni al Sindaco e all’Assessore, in particolare sulla base giuridica e sulle finalità del trattamento, sui tempi di ricezione delle comunicazioni prefettizie e sulla durata della pubblicazione dei post. Le risposte hanno confermato, in sintesi, che la nota era stata protocollata e trasmessa internamente e che il post era stato poi rimosso.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama i principi e le norme generali applicabili al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici:
- art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, in tema di dato personale;
- art. 5, par. 1, lett. a) e b), GDPR, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità;
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 2, GDPR, sulla liceità del trattamento da parte dei soggetti pubblici;
- art. 2-ter del Codice privacy, nel testo vigente all’epoca dei fatti, sulla necessità di una base normativa per la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici;
- art. 157 del Codice privacy, che consente al Garante di richiedere informazioni e documenti;
- art. 166, comma 2, del Codice, che collega il mancato riscontro alla richiesta del Garante alla sanzione di cui all’art. 83, par. 5, GDPR.
Sono inoltre richiamate le linee guida del Garante del 15 maggio 2014 in materia di pubblicità e trasparenza sul web da parte di soggetti pubblici.
Valutazioni del Garante sulla diffusione della segnalazione
Sulla base delle memorie del Comune, il Garante ha ritenuto che il ruolo degli uffici comunali si fosse limitato alla registrazione al protocollo informatico della missiva prefettizia e alla sua trasmissione al vertice politico-amministrativo dell’ente. In tale prospettiva, non ha ritenuto ascrivibili al Comune le violazioni contestate in relazione alla diffusione della segnalazione sui social, rinviando ad un autonomo procedimento per eventuali ulteriori responsabilità.
Violazione accertata: mancato riscontro ex art. 157 Codice privacy
Il punto decisivo del provvedimento è la mancata tempestiva risposta del Comune alle richieste istruttorie del Garante. L’Autorità osserva che il riscontro è pervenuto solo dopo l’avvio del procedimento correttivo e sanzionatorio, con conseguente incidenza negativa su completezza e celerità dell’istruttoria.
Il Garante evidenzia che non sono state prodotte memorie difensive specifiche sul rilievo relativo all’art. 157 del Codice e che non ricorrevano i presupposti per l’archiviazione. La violazione viene quindi formalmente accertata.
Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione
Per la violazione dell’art. 157 del Codice, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 83, par. 5, GDPR, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, GDPR, come richiamati dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Nella quantificazione vengono considerati, in particolare:
- il ritardo, l’incompletezza e la contraddittorietà dei riscontri forniti;
- l’incidenza negativa sull’attività istruttoria;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti e di precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR;
- il carattere colposo della violazione.
La sanzione è determinata in euro 2.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1, GDPR.
Dispositivo finale
Il Garante:
- dichiara illecita la condotta del Comune di Calvi Risorta limitatamente alla violazione dell’art. 157 del Codice privacy;
- ordina il pagamento di euro 2.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
- dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice;
- dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
È inoltre indicata la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo
Il procedimento origina dal reclamo di un interessato che contestava la pubblicazione, su profili Facebook riconducibili ad amministratori del Comune, di una segnalazione indirizzata alla Prefettura e alla Regione Campania e contenente i suoi dati personali. Il reclamante lamentava anche la successiva condivisione del post e la sua ampia diffusione online.
Attività istruttoria e richieste del Garante
L’Ufficio ha chiesto informazioni al Comune e alla Prefettura ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy. Poiché non vi è stato riscontro tempestivo, la richiesta è stata reiterata e il Comune è stato avvisato dell’avvio del procedimento sanzionatorio. Successivamente sono stati richiesti ulteriori chiarimenti al Sindaco e all’Assessore sulla base giuridica, sulle finalità e sulla durata della pubblicazione dei post.
Valutazioni sulla diffusione del documento
Sulla base delle memorie difensive, il Comune ha sostenuto che gli uffici si erano limitati alla registrazione al protocollo informatico della nota prefettizia e al suo inoltro al vertice politico-amministrativo, ritenendo legittimo il trattamento in base all’art. 53 del DPR 445/2000. Il Garante ha preso atto di tale ricostruzione e ha escluso l’ascrivibilità al Comune delle violazioni contestate in relazione alla diffusione del documento, riservandosi altra valutazione in un autonomo procedimento.
Violazione accertata dell’art. 157 Codice privacy
È stata invece accertata la violazione dell’art. 157 del Codice privacy per il mancato riscontro, nei termini, alla richiesta di informazioni del Garante. Il ritardo ha inciso sulla completezza e celerità dell’istruttoria; non risultavano memorie difensive sul punto e non ricorrevano i presupposti per l’archiviazione.
Sanzione e misure disposte
Il Garante ha ritenuto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, GDPR, determinandola in 2.000 euro, anche in ragione del carattere colposo della violazione, dell’assenza di precedenti e dell’impatto del ritardo sull’attività istruttoria. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno.
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