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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1684/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza del Tribunale di Frosinone che, in riforma del giudice di pace, aveva dichiarato legittima l'ordinanza-ingiunzione emessa per affissione senza autorizzazione di una locandina "11 marzo sciopero generale" ritenendo la responsabilità solidale della USB. Il ricorso deduceva: 1) errata interpretazione e applicazione dell'art. 6 l. 689/1981 in quanto la responsabilità solidale sarebbe stata affermata senza prova della proprietà del mezzo usato; 2) violazione dei principi sull'onere della prova e sulle presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.), poiché il Tribunale aveva fondato la presunzione di proprietà e la responsabilità sulla sola inerente indicazione della USB e sul fatto che lo sciopero era funzionale agli scopi sindacali, senza elementi gravi, precisi e concordanti e non avendo considerato che lo sciopero era indetto da più sigle.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi. Ha censurato l'uso di presunzioni prive dei requisiti di "gravità, precisione e concordanza" da parte del Tribunale, l'insufficienza della sola indicazione della USB sulla locandina e l'irrilevanza del mero giovamento. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito: ha cassato la sentenza impugnata e ha annullato l'ordinanza-ingiunzione, accogliendo l'opposizione originaria proposta dalla USB. Ha anche compensato le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 24

    Disciplina le sanzioni per le violazioni in materia di pubblicità; le sanzioni seguono le norme della legge n. 689/1981. Nel caso la Corte ha ricordato che l'art. 24 non contiene più la norma che escludeva la responsabilità solidale per le organizzazioni sindacali (comma 5-ter abrogato).

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 20, comma 1

    Prevede che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi irregolarmente siano a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diversa indicazione; citato per inquadrare la normativa sulle responsabilità connesse alle affissioni.

  • legge n. 689 del 1981, art. 6

    Stabilisce la responsabilità solidale: primo comma possibile responsabilità del proprietario della cosa usata per la violazione (salvo prova contraria che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà); terzo comma prevede la solidarietà se la violazione è commessa dal rappresentante o dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni. La Corte ha precisato che la solidarietà può fondarsi sulla proprietà o su un rapporto oggettivo e funzionale fra la condotta e gli interessi/scopi dell'ente, ma richiede che l'attività pubblicitaria sia comprovabilmente riconducibile all'iniziativa del beneficiario; non è sufficiente il mero giovamento.

  • art. 2697 c.c.

    Fissa l'onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che costituiscono il diritto stesso; la Corte richiama che spetta all'Amministrazione che applica la sanzione provare gli elementi della responsabilità amministrativa.

  • art. 2727 c.c.

    Norma concernente i mezzi di prova (richiamata unitamente alle regole sull'onere della prova); la Corte inquadra le censure anche sotto il profilo dell'uso corretto dei mezzi probatori e delle presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Regola le presunzioni e richiede che gli indizi su cui si fonda la presunzione siano gravi, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia violato tali requisiti, usando indizi non sufficientemente stringenti per inferire la proprietà/commissione del manifesto da parte della USB.

  • legge n. 296 del 2006 (richiamata per abrogazione)

    Ha disposto l'abrogazione del comma che escludeva la responsabilità solidale per alcune affissioni sindacali; richiamata per ricostruire il quadro normativo vigente.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981 può essere affermata non solo per rapporti organici formali ma anche per rapporti di "affidamento" o "avvalimento", purché l'attività pubblicitaria sia comprovabilmente riconducibile all'iniziativa del beneficiario (committente/autore).
  • Non basta il mero vantaggio o la presenza del nome/indicazione dell'ente sul materiale pubblicitario per ritenere provata la proprietà o la commissione: l'Amministrazione deve dimostrare con elementi gravi, precisi e concordanti la riconducibilità dell'affissione al soggetto ritenuto responsabile.
  • La presunzione di proprietà prevista dall'art. 6 (primo comma) richiede che l'Amministrazione provi la titolarità del diritto di proprietà al momento dell'uso; solo dopo tale prova grava sul proprietario dimostrare che l'utilizzo è avvenuto contro la sua volontà.
  • Le presunzioni probatorie devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.); un ragionamento presuntivo che non soddisfi tali parametri è viziato e censurabile in Cassazione per violazione di legge.
  • In manifestazioni collettive o in eventi promossi da più soggetti (es. scioperi indetti da più sigle), l'attribuzione esclusiva della responsabilità a un singolo soggetto richiede prove più stringenti: l'elemento dell'interesse comune non consente di presumere automaticamente la proprietà o la commissione del materiale da parte di uno solo degli organizzatori.
  • Prassi consigliata per soggetti collettivi: conservare e produrre documentazione che escluda la responsabilità (es. ordini di stampa, fatture, comunicazioni interne, attestazioni di tipografie, prove di iniziative volte a impedire affissioni abusive) e dimostrare azioni concrete per impedire o sanzionare affissioni non autorizzate.

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