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Sentenza

Sentenza n. 6980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202502284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: secondo diniego di riammissione in servizio adottato dal Ministero della Giustizia dopo l'annullamento giudiziale del precedente diniego

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5449/2023, che aveva annullato il precedente diniego della domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 443/1992. L'amministrazione, inizialmente rimasta inerte, ha poi adottato un nuovo provvedimento di diniego, impugnato con motivi aggiunti per violazione o elusione del giudicato. La sentenza ottemperanda aveva censurato il precedente diniego perché il richiamo a giudizi mediocri non era sufficiente senza prova della comunicazione del giudizio complessivo e perché l'amministrazione non aveva indicato l'incidenza di tali giudizi sulle esigenze di buon andamento, né considerato gli ulteriori criteri previamente individuati: età del richiedente, periodo di assenza dal servizio, condotta successiva alla cessazione e attività lavorativa svolta medio tempore. Il ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo, per violazione del giudicato, il secondo diniego di riammissione in servizio. Ha ritenuto che, sebbene il nuovo provvedimento avesse verificato la comunicazione del giudizio complessivo, esso aveva nuovamente omesso di spiegare concretamente come il giudizio mediocre, peraltro lievemente migliorato negli ultimi anni di servizio, potesse incidere sul buon andamento dell'amministrazione e aveva omesso di ponderare gli ulteriori criteri predeterminati dalla stessa amministrazione. La motivazione del nuovo atto risultava quindi pressoché coincidente con quella già dichiarata illegittima. Il giudice ha affermato inoltre che, nel giudizio di ottemperanza, la nullità dell'atto violativo o elusivo del giudicato può essere dichiarata anche d'ufficio, senza necessità di una specifica domanda di parte, quando ciò sia necessario per assicurare l'esecuzione della sentenza; nel caso concreto, comunque, il ricorrente aveva proposto motivi aggiunti. È stato nominato un commissario ad acta, incaricato di riesaminare la domanda entro novanta giorni, senza potere di delega, tenendo conto dei criteri già predeterminati e verificando concretamente l'incidenza dei giudizi mediocri sul buon andamento dell'amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata in modo generico e con clausola di stile, senza allegazioni e prove sviluppate negli scritti successivi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 3.500 per spese processuali; l'eventuale compenso del commissario è stato posto a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    L’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. prevede, infatti, che in caso di accoglimento del ricorso in ottemperanza il giudice “dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato”.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; secondo la sentenza, la formulazione della disposizione consente tale dichiarazione anche d'ufficio quando sia necessaria ad assicurare l'esecuzione della decisione.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Tale atto va pertanto dichiarato nullo ai sensi degli artt. 21 septies l. n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Il provvedimento amministrativo adottato in violazione del giudicato è affetto da nullità, in collegamento con il potere del giudice dell'ottemperanza di dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

  • art. 42 d.lgs. n. 443/1992

    Con sentenza n. 5449/2023 la seconda sezione di questo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del Tar Lazio n. 8173/2021, ha annullato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva respinto la domanda di riammissione in servizio di cui all’art. 42 d.lgs. n. 443/1992 presentata dall’odierno ricorrente, già assistente della polizia penitenziaria fino al 2017.

    La domanda di riammissione in servizio del dipendente della polizia penitenziaria costituisce l'oggetto del riesercizio del potere amministrativo successivo all'annullamento giudiziale del precedente diniego.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può dichiarare anche d'ufficio la nullità dell'atto sopravvenuto che violi o eluda il giudicato, quando tale dichiarazione sia necessaria per assicurare l'effettiva esecuzione della sentenza; non è indispensabile una formale domanda di nullità mediante motivi aggiunti.
  • L'amministrazione che riesercita il potere dopo una sentenza di annullamento deve conformarsi puntualmente ai criteri e agli obblighi motivazionali individuati dal giudicato; non può riprodurre una motivazione pressoché coincidente con quella già dichiarata illegittima.
  • Quando il giudicato impone di ponderare criteri previamente predeterminati dall'amministrazione, il nuovo provvedimento deve esaminare concretamente ciascun criterio rilevante e spiegare il modo in cui gli elementi valorizzati incidono sull'interesse pubblico perseguito.
  • Il richiamo a valutazioni negative del dipendente non è sufficiente a giustificare il diniego di riammissione se l'amministrazione non dimostra concretamente la loro incidenza sulle esigenze di buon andamento e non effettua la ponderazione degli ulteriori elementi indicati dal giudicato.
  • In presenza di reiterata violazione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, impartendo direttive puntuali sui criteri da applicare e fissando un termine per il riesame.
  • La domanda risarcitoria proposta in modo generico, senza specifica allegazione dei pregiudizi e senza adeguata prova, non può essere accolta nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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