Sentenza del 08/04/2016 n. 2022 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Termini accertamento - Raddoppio termini - Presenza fattispecie reato - Necessità - Obbligo denuncia penale - Irrilevanza - Legittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo, poiché l’Amministrazione poteva avvalersi del raddoppio dei termini in ragione della possibile rilevanza penale delle fatture false. La contestazione del contribuente relativa alla decadenza del potere accertativo è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di fatture ritenute false, potenzialmente integranti una fattispecie di reato. Il contribuente sosteneva che l’accertamento fosse tardivo e che il raddoppio non potesse operare, in assenza di una denuncia penale tempestivamente presentata. La decisione ha invece ritenuto sufficiente l’esistenza dell’obbligo di denuncia penale, senza che rilevino né il momento in cui tale obbligo sia sorto né l’effettiva presentazione della denuncia.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario
È sufficiente la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e dalla sua presentazione.
Il raddoppio dei termini opera quando i fatti accertati presentano elementi tali da imporre la denuncia di un reato tributario. Non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata entro il termine ordinario né che l’obbligo di denuncia fosse già formalizzato in un momento specifico.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità del raddoppio dei termini occorre verificare la sussistenza di una fattispecie astrattamente penalmente rilevante e del conseguente obbligo di denuncia, non soltanto l’effettiva presentazione della denuncia.
- La denuncia penale non costituisce, di regola, il presupposto indispensabile del raddoppio: è sufficiente che dagli elementi acquisiti emerga l’obbligo giuridico di denunciare il reato.
- In presenza di documentazione ritenuta falsa o di altre condotte potenzialmente integranti reati tributari, l’Amministrazione può disporre di un termine più lungo per notificare l’accertamento.
- La questione della decadenza deve essere esaminata considerando il termine ordinario e l’eventuale termine raddoppiato applicabile alla specifica fattispecie.
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