Cassazione Penale, Sentenza n. 22374/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Due censure principali: 1) carenza di motivazione sulla gravità indiziaria del delitto di detenzione di arma da fuoco (capo 43): manca prova dell'identificazione del ricorrente tra i partecipanti e del rinvenimento dell'arma; il Tribunale del riesame avrebbe semplicemente riprodotto l'ordinanza genetica senza rispondere alle specifiche deduzioni difensive; 2) carenza di motivazione sulla gravità indiziaria del delitto relativo al concorso morale nella tentata estorsione (capo 57): dalle intercettazioni non risulterebbe la partecipazione o il ruolo del ricorrente, né la sua capacità di intimidire la vittima; il Tribunale non avrebbe indicato in che modo la presenza del ricorrente abbia contribuito al reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi congiunti di doglianza e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Motivo: il Tribunale del riesame ha omesso di motivare specificamente sulle censure difensive decisive, limitandosi a riportare integralmente l'ordinanza di primo grado e le risultanze investigative (tecnica del "copia-incolla") senza dare ragioni sul perché le deduzioni della difesa non fossero rilevanti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice del riesame, anche con motivazione sintetica, deve rispondere puntualmente alle argomentazioni difensive; l'assenza di tale risposta costituisce vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
citato nel capo 1 dell'imputazione (associazione di tipo mafioso)
Usato per descrivere la contestazione principale; la decisione richiama l'esigenza che, anche per reati associativi, la gravità indiziaria sia adeguatamente motivata con riferimento all'identificazione e agli elementi probatori
art. 416-bis.1, 61 n. 2, 110 cod. pen.; artt. 2, 4, 7 L. n. 859/1967; art. 648 cod. pen.
richiamati con riferimento al capo 43 (porto/possesso illegale di arma da fuoco e reati connessi)
Richiamati per descrivere le fattispecie contestate: la Corte sottolinea che l'applicazione di tali norme richiede adeguati elementi identificativi e di prova sulla materialità e partecipazione
artt. 56 e 629 cod. pen.
richiamati con riferimento al capo 57 (tentata estorsione e concorso morale)
Citati per il capo relativo alla tentata estorsione: la Corte evidenzia che per affermare il concorso (specie morale) è necessario motivare il ruolo concreto e l'apporto intimidatorio dell'indagato
art. 309, comma 7, c.p.p.
richiamato nel dispositivo per stabilire la competenza a cui rinviare il giudizio
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo esame della richiesta di riesame: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza ai sensi di tale norma
Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo (giurisprudenza)
Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815-01
Richiamata per il principio che il giudice deve esporre le ragioni per cui non ritiene rilevanti gli elementi addotti dalla difesa
Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011, Borgnis (giurisprudenza)
Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), Borgnis, Rv. 251848-01
Conferma il principio dell'obbligo di risposta alle deduzioni difensive in sede di riesame cautelare
Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari (giurisprudenza)
Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938-01
Ulteriore richiamo alla necessità di motivare sinteticamente ma puntualmente le ragioni del convincimento rispetto alle censure difensive
Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto (giurisprudenza)
Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765-01
Ripete il principio che l'omessa confutazione di specifiche deduzioni difensive integra vizio di motivazione
Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce (giurisprudenza)
Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775-02
Contiene il richiamo alla censura della tecnica del 'copia-incolla': riprodurre atti senza analizzarli e motivare non esonera dall'obbligo di spiegare il convincimento
Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, Torcasio (giurisprudenza)
Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020 (dep. 2021), Torcasio, Rv. 281127-01
Affermato che il copia-incolla è ammesso solo se accompagnato da adeguata analisi e motivazione delle ragioni del giudice
Massime di principio
- In sede di riesame di misure cautelari il giudice è tenuto a motivare, anche sinteticamente, la non rilevanza o l'infondatezza delle argomentazioni difensive: la mera riproduzione dell'ordinanza di primo grado è insufficiente.
- Quando la contestazione riguarda identificazione personale o ruolo in un'azione delittuosa (es. porto d'arma, concorso in estorsione), la gravità indiziaria richiede elementi specifici che colleghino il singolo indagato al fatto (identificazione certa, partecipazione attiva o apporto intimidatorio), non semplici elenchi di fatti generici.
- La tecnica del 'copia-incolla' di atti e intercettazioni è tollerata solo se accompagnata da analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni del convincimento: in mancanza si configura vizio di motivazione.
- Se il giudice non risponde alle censure decisive della difesa, l'ordinanza di conferma della misura cautelare è cagione di annullamento in sede di legittimità e il procedimento viene rinviato per nuovo esame.
- Per il difensore, in ricorso cautelare è strategico evidenziare in modo puntuale e documentato le doglianze sulla prova di identificazione e sul ruolo attribuito al cliente, poiché il giudice del riesame deve fornire una contro-risposta motivata a tali argomentazioni.
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