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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14468/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (reato: detenzione di telefono cellulare in carcere) denunciando insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; lamenta inoltre la mancata argomentazione sul trattamento sanzionatorio concreto, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., contestando che la Corte di appello si sia limitata a rilevare che tale istanza dovesse essere proposta in primo grado

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso riproducesse pedissequamente le censure gia' proposte in appello senza fornire una critica puntuale delle argomentazioni della Corte d'appello; ha richiamato il principio per cui la Cassazione non puo' riesaminare i fatti né riformulare una diversa valutazione della prova. Sulla sostanza: la Corte d'appello ha motivato congruamente l'esclusione della speciale tenuità a causa della potenziale pericolosità dell'introduzione di dispositivi di comunicazione in carcere e della recidiva dell'imputato; ha ritenuto infondate le richieste di attenuanti generiche; ha considerato legittima la determinazione della pena (pena-base al minimo edittale aumentata per recidiva e poi ridotta per il rito). Quanto alla richiesta di pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., la Corte ha osservato che la domanda, presentata per la prima volta in appello, era tardiva per effetto delle disposizioni transitorie (art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150) e, inoltre, formulata in termini generici e privi degli elementi richiesti dalla normativa processuale; pertanto inammissibile. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    Norma che integra il reato contestato: detenzione di apparecchi idonei alla comunicazione all'interno dell'istituto penitenziario

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Motivo di ricorso per vizio della motivazione (insufficienza, contraddittorietà, illogicità); la Corte ha ritenuto le doglianze riproduttive e non puntuali

  • art. 131-bis c.p.

    Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di merito ha escluso l'applicazione per la potenziale pericolosità del fatto e la recidiva

  • art. 20-bis c.p.

    Prevede pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ribadito la natura discrezionale della sostituzione e l'obbligo di richiederla tempestivamente e con elementi specifici

  • art. 99, comma 2, c.p.

    Norma sulla recidiva: ha inciso sull'aumento della pena base; il riconoscimento della recidiva non e' stato impugnato

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    disciplina transitoria relativa alla cd. riforma Cartabia

    Stabilisce criteri applicativi delle disposizioni sopravvenute piu' favorevoli; la Corte ha ritenuto che, per le pene sostitutive, la richiesta debba essere presentata nel grado in cui il processo era pendente al 30/12/2022

  • art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilita' di istanze difensive incomplete in appello; rilevata la genericita' della richiesta di pena sostitutiva

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede limiti alla rinnovazione di questioni non adeguatamente fondate in appello; usata per motivare l'inammissibilita' della domanda tardiva e generica

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (gravita' del fatto, personalita' dell'imputato); richiamato come criterio per l'esercizio della discrezionalita' nella scelta delle pene sostitutive

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in ordine al giudizio sulla sanzione pecuniaria per inammissibilita'; esclusa l'inammissibilita' incolpevole

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che ripropongono pedissequamente le censure gia' svolte in appello senza una critica puntuale e motivata delle argomentazioni della Corte d'appello; occorre confrontare e confutare specificamente le ragioni che hanno condotto al rigetto in secondo grado
  • La Corte di legittimita' non puo' rivedere la valutazione della prova operata dal giudice di merito né riformulare una diversa ricostruzione fattuale; contestazioni generiche sull'adeguatezza o persuasivita' della motivazione sono inammissibili
  • La qualifica di "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado allineate) rafforza la tenuta della decisione in Cassazione: le corti possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo
  • La speciale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) puo' essere esclusa quando la condotta, pur materialmente lieve, presenti potenziale pericolosita' per il regime penitenziario o sia accompagnata da recidiva; la mera affermazione di tenuità senza argomentazione non e' sufficiente
  • Le istanze di applicazione di pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) devono essere tempestivamente proposte nel grado procedimentale competente secondo la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022): se il processo pendeva alla data del 30/12/2022, la richiesta tardiva in appello e' generalmente inammissibile
  • Le richieste in appello prive di indicazione di ragioni di diritto e di elementi fattuali a sostegno sono inammissibili ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.; le istanze difensive devono essere formulate con specificita' e non in termini meramente generici
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio e' rimessa alla discrezionalita' del giudice, che deve osservare i criteri dell'art. 133 c.p.; l'assenza di impugnazione sul riconoscimento della recidiva rende difficoltosa la riesamina del corretto regime sanzionatorio

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