Sentenza n. 3291/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del Bando di gara pubblicato dal Comune di Milano il 23/12/2025 relativo all'Appalto 67/2025 - CIG B9CA81946C - "Affidamento del servizio di notifiche di verbali di contestazione a cittadini residenti all'estero"; del disciplinare di gara del capitolato e di tutti i relativi allegati; e più in generale di tutti gli atti della suddetta gara approvati con determina dirigenziale n. 11572 del 15.12.2025 integrata dalla determina 11853 del 19.12.2025 e di quelli successivi nessuno escluso; della nota di diniego all'istanza di autotutela prot. n. 662764/2025 del 20/02/2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti della procedura di gara successivi alla pubblicazione del bando di incognito numero e data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato e ulteriori atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di notificazione all'estero di verbali di contestazione, nonché diniego dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la gara sostenendo che il servizio fosse stato erroneamente classificato con il CPV 64100000-7, relativo ai servizi postali, e con il codice ATECO 53.20.00, mentre l'oggetto effettivo comprenderebbe attività più ampie e complesse: ricerca dei destinatari, gestione di procedimenti sanzionatori internazionali, traduzione, assistenza multilingue, rendicontazione, gestione informatica dei flussi documentali e notificazione internazionale. Ha dedotto che l'errata classificazione le avrebbe impedito di individuare tempestivamente il bando tramite il TED e quindi di partecipare alla gara. Ha inoltre prospettato conseguenze sull'individuazione del CCNL applicabile ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 e sull'omessa previsione, tra i requisiti di partecipazione, dell'autorizzazione generale o della licenza individuale speciale prevista dalla disciplina dei servizi postali. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso, rilevando che il bando era stato pubblicato sulla GUUE il 26 dicembre 2025 e che il ricorso era stato notificato il 12 marzo 2026. È stata altresì contestata la legittimazione a ricorrere in assenza di partecipazione alla gara. Un operatore uscente è intervenuto ad adiuvandum.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività. Poiché la ricorrente sosteneva che il bando fosse immediatamente lesivo e le avesse impedito ab origine di partecipare alla gara, avrebbe dovuto impugnarlo entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla GUUE, ai sensi dell'art. 120, comma 2, c.p.a. La pubblicazione prevista dall'art. 84 del d.lgs. 36/2023 costituisce pubblicità legale e determina una conoscenza legale del bando nei confronti degli operatori del settore, indipendentemente dalla conoscenza effettiva e dalle modalità concretamente utilizzate per ricercarlo. L'eventuale mancato monitoraggio del TED mediante il codice CPV non incide sulla decorrenza del termine, poiché il TED offre anche criteri di ricerca alternativi. Il Collegio ha inoltre osservato, incidentalmente, che il ricorso sarebbe apparso infondato nel merito: l'indicazione di un CPV eventualmente non congruente può incidere su trasparenza, pubblicità e concorrenza, ma non equivale alla mancata pubblicazione del bando; nel caso concreto, il CPV relativo ai servizi postali e di corriere è stato ritenuto coerente con il servizio di notificazione di verbali all'estero. Il ricorso ad adiuvandum è stato dichiarato inammissibile quale conseguenza della tardività del ricorso principale. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, c.p.a.
il termine per la proposizione del ricorso contro i bandi di gara "che siano autonomamente lesivi" decorre dalla pubblicazione "di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici"
I bandi autonomamente lesivi devono essere impugnati entro il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione prevista dal codice dei contratti pubblici; la mancata partecipazione alla gara non impedisce l'impugnazione, ma non esonera dal rispetto del termine.
art. 84 d.lgs. 36/2023
La pubblicazione dei bandi sopra soglia europea sulla GUUE costituisce pubblicità legale e determina conoscenza legale dell'atto nei confronti degli operatori del settore.
art. 85 d.lgs. 36/2023
Disciplina la pubblicazione dei bandi sulla banca dati dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, richiamata dall'art. 120, comma 2, c.p.a. ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
art. 11 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ha richiamato la norma in relazione alla rilevanza dell'esatta individuazione dell'oggetto dell'appalto e del CCNL applicabile, ma il TAR non ha deciso nel merito tale profilo per la tardività del ricorso.
artt. 5 e 6 d.lgs. 261/1999
La ricorrente ha richiamato tali disposizioni per sostenere la necessità di un'autorizzazione generale o di una licenza individuale speciale per lo svolgimento del servizio; il TAR non ha deciso nel merito la censura.
regolamento (CE) n. 2195/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2008
Il CPV costituisce un sistema europeo uniforme di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti pubblici.
Adunanza Plenaria n. 4/2018
Le clausole immediatamente escludenti rendono il bando autonomamente lesivo e devono essere impugnate anche senza presentazione della domanda di partecipazione.
Massime di principio
- Quando un operatore sostiene che il bando gli abbia impedito ab origine di partecipare alla gara, il bando deve essere impugnato entro trenta giorni dalla pubblicazione legalmente prevista, anche se l'operatore non ha presentato domanda di partecipazione.
- La pubblicazione del bando sulla GUUE, quando prevista per la procedura, determina conoscenza legale dell'atto nei confronti degli operatori del settore e fa decorrere il termine di impugnazione indipendentemente dalla conoscenza effettiva del singolo operatore.
- L'errata o non congruente indicazione del CPV può rilevare ai fini dei principi di trasparenza, pubblicità, par condicio e concorrenza, ma non equivale di per sé alla mancata pubblicazione del bando né consente di superare il termine decadenziale per impugnarlo.
- Il CPV facilita la ricerca del bando nel TED, ma non costituisce necessariamente l'unico criterio di ricerca; l'operatore interessato deve utilizzare anche gli ulteriori strumenti disponibili, senza poter imputare alla stazione appaltante le conseguenze della scelta delle proprie modalità organizzative di monitoraggio.
- Un bando è autonomamente lesivo, e deve essere impugnato senza previa partecipazione, quando contiene clausole che ledono direttamente la posizione dell'operatore, in particolare perché ne impediscono o rendono eccessivamente difficoltosa la partecipazione; negli altri casi occorre partecipare e impugnare l'atto concretamente lesivo, quale l'esclusione o l'aggiudicazione.
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