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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 578 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva confermato il diniego di alcune definizioni agevolate ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, relative agli anni 2001-2003. Con il primo motivo ha sostenuto che il mancato pagamento delle rate successive alla prima non impedisse il perfezionamento del condono. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità dell'emissione della cartella e il mancato riconoscimento del condono da parte dell'Ufficio, invocando anche l'art. 7, comma 13, della legge n. 289 del 2002 e l'art. 23 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento delle somme dovute entro i termini e secondo le modalità previste. Il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Non è possibile applicare per analogia le disposizioni relative ad altre forme di condono, che ammettono effetti favorevoli anche in caso di pagamento parziale, poiché le norme di condono sono eccezionali. In assenza del perfezionamento della definizione, l'Amministrazione finanziaria può recuperare l'imposta originariamente dovuta. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 21 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La definizione agevolata si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.

    La norma disciplina un condono di tipo clemenziale relativo a imposte o ritenute dichiarate e non versate, con effetti sulle sanzioni. Il beneficio diventa efficace soltanto con il pagamento integrale delle somme dovute, anche quando è previsto il pagamento rateale.

  • Legge 21 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16

    Le disposizioni considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale.

    Le regole previste per altre forme di condono non possono essere estese analogicamente all'art. 9-bis, perché le disposizioni di condono hanno natura eccezionale e sono applicabili solo nei casi espressamente previsti.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 45

    Ha modificato la disciplina del pagamento rateale collegato alla definizione prevista dall'art. 9-bis, senza eliminare la necessità del pagamento integrale delle rate dovute.

  • Legge 21 dicembre 2002, n. 289, art. 7, comma 13

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità dell'attività dell'Ufficio, ma la censura è stata ritenuta infondata in quanto il condono non si era perfezionato.

  • Costituzione, art. 23

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato una violazione costituzionale derivante dall'attività di recupero dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nelle definizioni agevolate previste dalla legge, occorre verificare attentamente se la norma richieda il pagamento integrale oppure attribuisca effetti anche in caso di pagamento parziale.
  • Il pagamento della prima rata non produce automaticamente gli effetti del condono quando la disciplina stabilisce che la definizione si perfeziona soltanto con l'integrale versamento delle somme dovute.
  • Le disposizioni favorevoli previste per una specifica forma di condono non possono essere applicate per analogia a fattispecie diverse, perché le norme di condono hanno carattere eccezionale.
  • Se il condono non si perfeziona per mancato pagamento delle rate successive, l'Amministrazione finanziaria può recuperare il tributo originariamente dovuto e negare gli effetti agevolativi.
  • La distinzione tra condono premiale e condono clemenziale è rilevante: il primo può avere regole proprie sugli effetti del pagamento parziale, mentre il secondo può richiedere l'integrale adempimento per eliminare o ridurre le sanzioni.

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