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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05142/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta come difensore d’ufficio in un procedimento penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta. Il G.I.P. aveva rigettato l’istanza ritenendo prescritto il credito; il Tribunale, investito dell’opposizione, aveva confermato il diniego affermando che la parte assistita non fosse originariamente irreperibile, ma fosse divenuta irreperibile solo in seguito, e che pertanto trovasse applicazione la prescrizione presuntiva, essendo decorso oltre sei anni dalla conclusione dell’incarico. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2938 e 2697 c.c. per avere il giudice rilevato d’ufficio la prescrizione presuntiva in mancanza di eccezione del Ministero; 2) violazione degli artt. 2956 e 2957 c.c. per avere applicato la prescrizione presuntiva a un credito verso lo Stato relativo a difesa d’ufficio/patrocinio a spese dello Stato, mentre sarebbe applicabile solo la prescrizione ordinaria; 3) violazione dell’art. 2960 c.c. per non avere consentito il giuramento decisorio, unico mezzo idoneo a superare la prescrizione presuntiva.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Presidente del Tribunale di Como, o ad altro giudice da lui designato purché diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l’eccezione di prescrizione, sia ordinaria sia presuntiva, deve essere proposta dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio; inoltre, per i crediti verso l’Amministrazione dello Stato relativi ai compensi del difensore d’ufficio o del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la prescrizione presuntiva non è applicabile, dovendosi fare ricorso alle regole della contabilità pubblica e alla prescrizione estintiva ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice; occorre l’eccezione della parte interessata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell’onere di allegazione e prova dell’eccezione di prescrizione.

  • art. 2956 c.c.

    La Corte esclude la sua applicabilità al credito del difensore verso lo Stato per le prestazioni indicate.

  • art. 2957 c.c.

    La Corte esclude la sua applicabilità al credito del difensore verso lo Stato per le prestazioni indicate.

  • art. 2960 c.c.

    Motivo assorbito; richiamato dal ricorrente sul giuramento decisorio quale mezzo per superare la prescrizione presuntiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base delle censure per violazione di legge.

  • art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002

    L’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione è il momento in cui il Ministero deve eventualmente sollevare l’eccezione di prescrizione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    La disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione del compenso del difensore rileva ai fini del procedimento e del riparto delle difese.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato solo per descrivere la definizione del procedimento penale in cui era stata prestata la difesa d’ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del difensore ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice deve esaminare nel merito la domanda e non può rilevare d’ufficio la prescrizione estintiva o presuntiva in assenza di eccezione di parte.
  • L’eccezione di prescrizione deve essere proposta nella prima difesa utile; nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso, tale prima difesa coincide con l’opposizione al provvedimento emesso nella fase iniziale.
  • Per i crediti del professionista nei confronti dell’Amministrazione dello Stato relativi a difesa d’ufficio o patrocinio a spese dello Stato, non opera la prescrizione presuntiva, poiché si applicano le regole di contabilità pubblica e il pagamento avviene mediante appositi mandati.
  • Ai fini dell’individuazione del regime applicabile al credito del difensore d’ufficio, rileva la natura dell’attività svolta e la circostanza che l’assistito sia di fatto irreperibile o incapiente, non essendo necessario che vi sia una formale dichiarazione giudiziale in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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