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Circolare

Circolare numero 45 del 19-03-2021

Con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, sono stati forniti chiarimenti in materia di modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992. Con la presente circolare, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione e dei relativi chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici in oggetto in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le indicazioni sul calcolo e sulla fruizione dei 3 giorni mensili di permesso ex art.33 L.104/1992 per lavoratori part-time, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione che escludono la decurtazione dei permessi se il part-time verticale supera il 50% delle giornate lavorative. Il Ministero conferma l'applicabilità del principio anche dopo il D.lgs.81/2015. Vengono quindi riviste le regole di riproporzionamento e di frazionabilità oraria (con formule operative e regole di arrotondamento) e si annunciano istruzioni procedurali per la gestione delle domande.

Riproporzionamento e frazionabilità oraria dei permessi ex art.33 L.104/1992 per lavoratori part-time (adeguamento a giurisprudenza Cassazione)

Punti principali

Nuovo orientamento giurisprudenziale

La Corte di Cassazione (sentenze 29/9/2017 n.22925 e 20/2/2018 n.4069) distingue istituti patrimoniali da diritti non patrimoniali: i permessi ex art.33 L.104/1992 rientrano nei diritti non patrimoniali e, se il part-time verticale prevede giornate di lavoro superiori al 50% di quelle ordinarie, non subiscono decurtazione.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero conferma che i principi della giurisprudenza sul D.lgs.61/2000 si applicano anche dopo il D.lgs.81/2015: permessi L.104/1992 sono diritti da salvaguardare e non vanno riproporzionati quando la percentuale di part-time è >=51%.

Ambito di applicazione

Le nuove indicazioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato in regime di part-time verticale o misto con attività limitata ad alcuni giorni del mese; per part-time orizzontale restano valide le precedenti disposizioni (i 3 giorni non si riproporzionano).

Riproporzionamento dei 3 giorni (regole e soglia 50%)

Per part-time verticale/misto fino al 50% si applicano le formule precedenti (messaggio 3114/2018). Per part-time con percentuale a partire dal 51% i 3 giorni mensili vengono riconosciuti integralmente. Il riproporzionamento non si applica nei mesi in cui il rapporto prevede svolgimento a tempo pieno.

Formula di calcolo per riproporzionamento

Formula da applicare (part-time verticale/misto quando necessario): orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato va arrotondato all'unità inferiore se la frazione è fino a 0,50, o all'unità superiore se superiore.

Frazionabilità in ore dei permessi

Il riproporzionamento orario è effettuato solo se il beneficio è fruito, anche parzialmente, in ore. Per part-time con percentuale >=51% si utilizza la formula del messaggio 16866/2007: (orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. Per part-time fino al 50% si usa la formula indicata nel messaggio 3114/2018 per quantificare il massimale orario mensile.

Istruzioni procedurali

Sono previste istruzioni successive per gli operatori di Sede sulla gestione delle domande interessate dalle nuove disposizioni.

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