Regolamento (UE) 2019/1149
Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro, organismo dell’Unione incaricato di sostenere Stati membri e Commissione nell’attuazione del diritto UE sulla mobilità dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale. Le attribuisce compiti operativi in materia di informazione, cooperazione, ispezioni concertate e congiunte, analisi del rischio, supporto alle capacità amministrative, lotta al lavoro non dichiarato e mediazione tra Stati membri. Il testo riorganizza inoltre il quadro di EURES e coordina l’azione dell’Autorità con commissione amministrativa, agenzie UE e parti sociali, prevedendo regole su governance, bilancio, personale, trasparenza e protezione dati. Il regolamento modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e abroga la decisione (UE) 2016/344.
Istituzione dell’Autorità europea del lavoro (ELA) e disciplina dei suoi compiti, organizzazione, bilancio, cooperazione e modifiche connesse a EURES, sicurezza sociale e contrasto al lavoro non dichiarato.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, con testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera, alle attività di applicazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Coinvolge Stati membri, Commissione, Autorità europea del lavoro, parti sociali, individui e datori di lavoro soggetti al diritto UE nei settori indicati; comprende lavoratori dipendenti e autonomi, persone in cerca di occupazione e, ove previsto dal diritto UE, cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell’Unione e loro familiari. Restano esclusi dalla creazione di nuovi diritti e obblighi individuali o per i datori di lavoro, nonché impregiudicati i diritti di sciopero, di azione collettiva, le competenze nazionali in materia di relazioni industriali, gli accordi bilaterali e di cooperazione amministrativa esistenti e le competenze della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e della Corte di giustizia.
Istituzione dell’Autorità europea del lavoro e finalità generali
Il regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro (ELA) come organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica, concepito per rafforzare l’equità del mercato interno e la fiducia nella mobilità transfrontaliera dei lavoratori. La sua creazione si inserisce nel contesto della libertà di circolazione dei lavoratori, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, con l’obiettivo di migliorare l’attuazione concreta del diritto UE nei settori della mobilità dei lavoratori, del distacco e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento insiste sul fatto che l’Autorità non crea nuovi diritti o obblighi per individui o datori di lavoro, ma coordina e supporta l’azione degli Stati membri e della Commissione. Rimangono impregiudicati i diritti fondamentali, il diritto di sciopero e di azione collettiva, l’autonomia delle parti sociali e le competenze nazionali in materia di relazioni industriali.
Ambito di applicazione materiale e soggetti interessati
L’ambito di attività dell’Autorità comprende gli atti dell’Unione elencati all’articolo 1, paragrafo 4, inclusi i loro futuri aggiornamenti. Vi rientrano, in particolare, la disciplina sul distacco dei lavoratori, la libera circolazione dei lavoratori, il coordinamento della sicurezza sociale e la rete EURES, nonché alcune normative settoriali, soprattutto nel trasporto su strada e negli altri trasporti internazionali.
Sul piano soggettivo, l’azione dell’Autorità riguarda i soggetti assoggettati al diritto UE in tali ambiti: lavoratori dipendenti e autonomi, persone in cerca di occupazione, cittadini dell’Unione e, nei casi previsti dal diritto UE, cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell’Unione, compresi lavoratori distaccati, trasferiti infragruppo e residenti di lungo periodo, oltre ai loro familiari.
Compiti: informazione, cooperazione, ispezioni, analisi e mediazione
I compiti dell’ELA sono organizzati in sette grandi aree: accesso alle informazioni, coordinamento di EURES, cooperazione tra Stati membri, ispezioni concertate e congiunte, analisi del rischio, sviluppo delle capacità nazionali, sostegno alla lotta al lavoro non dichiarato e mediazione tra Stati membri.
Sul versante informativo, l’Autorità deve migliorare disponibilità, qualità e accessibilità delle informazioni per individui, datori di lavoro e parti sociali. In tale contesto, contribuisce al portale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 e sostiene l’attuazione degli obblighi informativi previsti dalla direttiva 2014/54/UE, dal regolamento (UE) 2016/589, dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dalla direttiva 2014/67/UE.
EURES e portale unico
L’Autorità gestisce l’ufficio europeo di coordinamento di EURES, istituito dal regolamento (UE) 2016/589. L’ufficio continua a operare sotto la gestione dell’ELA, mentre la gestione tecnica del portale EURES e dei relativi servizi informatici rimane alla Commissione. Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2016/589 proprio per adeguare l’architettura di EURES al nuovo assetto istituzionale.
Il testo attribuisce rilievo alla cooperazione con altri strumenti dell’Unione, come il portale "La tua Europa" e lo sportello digitale unico, e impone attenzione ai profili di accessibilità e protezione dati. Gli Stati membri restano responsabili dei contenuti nazionali, ma l’Autorità ne deve favorire la qualità e la coerenza.
Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni
Un blocco centrale del regolamento riguarda la facilitazione degli scambi tra autorità nazionali. L’ELA può fornire supporto logistico e tecnico, compresi traduzione e interpretazione, assistere nell’individuazione dei punti di contatto, promuovere le migliori prassi, agevolare l’esecuzione transfrontaliera di sanzioni e ammende e incoraggiare l’uso di strumenti elettronici come IMI ed EESSI.
L’Autorità può anche suggerire miglioramenti nell’uso di database e meccanismi elettronici, e riferire alla Commissione sulle criticità emerse. Il regolamento esclude tuttavia la creazione di nuovi obblighi informativi per gli Stati membri.
Ispezioni concertate e congiunte
Gli articoli 8 e 9 disciplinano uno degli strumenti più rilevanti del regolamento: le ispezioni concertate e congiunte. Le prime sono svolte simultaneamente in più Stati membri su casi correlati; le seconde in uno Stato membro con la partecipazione di autorità di altri Stati membri. In entrambi i casi è necessario l’accordo degli Stati interessati.
L’Autorità può coordinare, sostenere e, in alcuni casi, proporre tali ispezioni. Essa fornisce supporto concettuale, logistico e tecnico, oltre a eventuale consulenza giuridica e servizi di traduzione e interpretazione. I risultati possono essere utilizzati come prova nei procedimenti giudiziari nazionali, secondo il diritto o la prassi dello Stato interessato. Le autorità devono riferire entro sei mesi dalla conclusione dell’ispezione.
Analisi del rischio, studi e raccolta dati
L’Autorità svolge attività di analisi e valutazione del rischio sui temi della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e della sicurezza sociale. Tali analisi possono riguardare squilibri del mercato del lavoro, problemi ricorrenti, sfide settoriali, frode, sfruttamento, discriminazione, fabbisogni formativi e salute e sicurezza sul lavoro.
Sono previste valutazioni inter pares tra Stati membri volontari e la possibilità di elaborare studi mirati e approfonditi. Le conclusioni devono essere trasmesse alla Commissione e agli Stati membri interessati, e sintetizzate nelle relazioni annuali. Il regolamento richiede anche di razionalizzare la raccolta dei dati per evitare duplicazioni.
Sviluppo delle capacità nazionali
L’ELA sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità amministrative e operative. Gli strumenti previsti comprendono orientamenti comuni non vincolanti, assistenza reciproca, scambi di personale, programmi di formazione, materiali didattici e campagne di sensibilizzazione rivolte anche alle PMI.
Tra i temi espressamente richiamati figurano il lavoro autonomo fittizio, gli abusi del distacco e il rafforzamento della conoscenza reciproca dei diversi sistemi nazionali. Il testo valorizza inoltre la diffusione delle buone prassi e la cooperazione tra autorità competenti.
Lotta al lavoro non dichiarato
Il regolamento attribuisce all’Autorità un ruolo specifico nella lotta al lavoro non dichiarato. A tal fine istituisce una piattaforma europea permanente, quale gruppo di lavoro interno all’ELA, che sostituisce la precedente piattaforma creata con la decisione (UE) 2016/344, poi abrogata all’operatività dell’Autorità.
La piattaforma supporta la cooperazione tra autorità nazionali e soggetti coinvolti, migliora la capacità di contrasto nelle dimensioni transfrontaliere, sensibilizza il pubblico e svolge le attività indicate nell’allegato, tra cui analisi comparative, banca di conoscenze, campagne europee, apprendimento tra pari e scambio di esperienze sull’applicazione del diritto UE pertinente.
Mediazione tra Stati membri
L’Autorità può intervenire come mediatrice nelle controversie tra Stati membri su casi individuali di applicazione del diritto UE nei settori di competenza. La mediazione è volontaria e richiede l’accordo di tutti gli Stati interessati. È articolata in una prima fase con un mediatore e, se necessario, in una seconda fase dinanzi a un consiglio di mediazione composto da esperti di Stati membri diversi da quelli coinvolti.
Il procedimento produce un parere non vincolante e non può intervenire in presenza di giudizi pendenti a livello nazionale o UE. Le controversie concernenti la sicurezza sociale possono essere deferite alla commissione amministrativa; l’ELA e la commissione amministrativa devono cooperare per evitare duplicazioni. Gli Stati membri devono comunicare entro tre mesi il seguito dato al parere o le ragioni dell’eventuale mancato seguito.
Governance, consiglio di amministrazione e direttore esecutivo
La struttura amministrativa dell’Autorità comprende un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo e un gruppo dei portatori di interessi. Il consiglio è composto da un membro per ciascuno Stato membro, due membri della Commissione, un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo e quattro membri delle organizzazioni interprofessionali delle parti sociali dell’Unione. Hanno diritto di voto solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
Il consiglio adotta gli orientamenti strategici, il bilancio, il regolamento finanziario, la strategia antifrode, le regole sui conflitti di interesse, il regolamento interno, quello sulla mediazione e il documento unico di programmazione. Nomina inoltre il direttore esecutivo, il contabile e i membri del gruppo dei portatori di interessi. Il direttore esecutivo gestisce l’Autorità, la rappresenta legalmente e cura l’attuazione del programma di lavoro e del bilancio.
Programmazione e bilancio
Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di documento unico di programmazione, che include programmazione annuale e pluriennale. Il consiglio lo adotta entro il 30 novembre e lo trasmette alle istituzioni entro il 31 gennaio successivo. Il bilancio è in pareggio e si alimenta con contributo UE, eventuali contributi volontari degli Stati membri, contributi di paesi terzi partecipanti, sovvenzioni o accordi di delega e proventi da servizi o pubblicazioni.
La disciplina contabile prevede una serie di scadenze per conti provvisori, conti definitivi, relazione sulla gestione finanziaria e procedimento di discarico. Il testo rinvia alla regolamentazione finanziaria applicabile agli organismi UE e prevede specifiche regole per progetti immobiliari con impatto finanziario significativo.
Personale, sede e avvio operativo
Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari e il regime degli altri agenti. Il direttore esecutivo è nominato per cinque anni, prorogabili una sola volta fino a un massimo di altri cinque anni. Ogni Stato membro designa un funzionario nazionale di collegamento distaccato presso l’Autorità, che funge da punto di contatto e contribuisce alle attività di cooperazione, scambio di informazioni e ispezioni.
L’Autorità diventa operativa e capace di eseguire il proprio bilancio entro il 1o agosto 2021. Fino a quel momento la Commissione cura l’istituzione e il funzionamento iniziale, anche mediante un direttore esecutivo ad interim e eventuale distacco di funzionari della Commissione.
Trasparenza, dati personali, antifrode e sicurezza
Il regolamento prevede l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti e del regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei dati personali nelle istituzioni UE. Il consiglio di amministrazione deve adottare misure interne, compresa la nomina di un responsabile della protezione dei dati, e l’Autorità può svolgere attività di comunicazione nei limiti delle proprie competenze.
Sono disciplinate anche lotta antifrode, controlli della Corte dei conti, indagini OLAF, protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate, nonché responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Le attività dell’Autorità sono inoltre soggette alle indagini del Mediatore europeo.
Rapporti con altri atti e abrogazione della decisione 2016/344
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 introducendo il riferimento espresso all’ELA e un nuovo articolo 74 bis, che impone la cooperazione tra l’Autorità e la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modifica anche il regolamento (UE) n. 492/2011, prevedendo la partecipazione dell’Autorità come osservatore nel comitato consultivo e sopprimendo, dalla data di operatività dell’ELA, gli articoli 29-34.
Il regolamento modifica infine il regolamento (UE) 2016/589 su EURES, per attribuire all’ELA la gestione dell’ufficio europeo di coordinamento e aggiornare i meccanismi di cooperazione e interoperabilità. La decisione (UE) 2016/344 è abrogata dalla data in cui l’Autorità diventa operativa. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Istituzione, oggetto e ambito materiale
L’articolo 1 istituisce l’Autorità europea del lavoro (ELA) come organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica (art. 3). L’Autorità assiste gli Stati membri e la Commissione nell’applicazione ed esecuzione del diritto UE in materia di mobilità dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale, operando sugli atti elencati all’art. 1, par. 4, incluse le loro future modifiche: direttiva 96/71/CE, direttiva 2014/67/UE, regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, regolamento n. 492/2011, direttiva 2014/54/UE, regolamento (UE) 2016/589, regolamento n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE e regolamento n. 1071/2009. Rientra anche la cooperazione tra Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato. Il regolamento non pregiudica diritti fondamentali, sciopero, contrattazione collettiva, azioni collettive, competenze nazionali e accordi bilaterali esistenti.
Obiettivi dell’Autorità
L’articolo 2 indica quattro obiettivi centrali: agevolare l’accesso alle informazioni su diritti e obblighi connessi alla mobilità dei lavoratori; rafforzare la cooperazione tra Stati membri anche mediante ispezioni concertate e congiunte; mediare e facilitare soluzioni in controversie transfrontaliere tra Stati membri; sostenere la cooperazione nella lotta al lavoro non dichiarato.
Compiti operativi principali
L’articolo 4 elenca i compiti: coordinamento di EURES e accesso alle informazioni (artt. 5 e 6), cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri (art. 7), coordinamento e sostegno di ispezioni concertate e congiunte (artt. 8 e 9), analisi e valutazioni del rischio (art. 10), sviluppo delle capacità nazionali (art. 11), sostegno alla lotta al lavoro non dichiarato tramite la piattaforma dedicata (art. 12) e mediazione tra Stati membri (art. 13).
Informazioni ai lavoratori e ai datori di lavoro; portale unico
L’articolo 5 impone di migliorare disponibilità, qualità e accessibilità delle informazioni generali per individui, datori di lavoro e parti sociali. L’Autorità contribuisce al portale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724, sostiene l’attuazione degli obblighi informativi previsti da direttiva 2014/54/UE, regolamento (UE) 2016/589, regolamento (CE) n. 883/2004 e direttiva 2014/67/UE, aiuta gli Stati membri a migliorare accuratezza e usabilità delle fonti nazionali e facilita la cooperazione tra organismi nazionali designati.
Coordinamento di EURES
L’articolo 6 affida all’Autorità la gestione dell’ufficio europeo di coordinamento di EURES, istituito dal regolamento (UE) 2016/589. L’ufficio opera sotto la gestione dell’Autorità, mentre il funzionamento tecnico e lo sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi restano alla Commissione. È espressamente richiamato il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e l’obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati.
Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni
L’articolo 7 disciplina il supporto dell’Autorità alla cooperazione tra Stati membri, inclusi supporto logistico e tecnico, traduzione e interpretazione, condivisione delle migliori pratiche, assistenza nell’esecuzione transfrontaliera di sanzioni e ammende, uso di strumenti elettronici come IMI, e promozione di approcci innovativi e banche dati. L’Autorità relaziona semestralmente alla Commissione sulle richieste aperte e può fornire informazioni utili all’applicazione degli atti UE rientranti nelle sue competenze.
Ispezioni concertate e congiunte
Gli articoli 8 e 9 prevedono che l’Autorità coordini e sostenga ispezioni concertate o congiunte su richiesta degli Stati membri, o le proponga di propria iniziativa con accordo degli Stati interessati. Sono definite le due tipologie di ispezione, la necessità di accordo preliminare di tutti gli Stati partecipanti, le modalità operative tramite un accordo specifico, il ruolo del personale dell’Autorità e la possibilità di utilizzare i risultati come prove nei procedimenti giudiziari secondo il diritto nazionale. Le autorità coinvolte devono riferire entro sei mesi dalla fine dell’ispezione; le informazioni restano riservate verso i terzi.
Analisi del rischio, studi e raccolta dati
L’articolo 10 attribuisce all’Autorità il compito di valutare i rischi e svolgere analisi sui temi della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, anche su squilibri del mercato del lavoro, problemi ricorrenti e questioni settoriali. Sono previste valutazioni inter pares tra Stati membri volontari, trasmissione delle conclusioni a Commissione e Stati interessati, e attività di raccolta dati statistici con l’obiettivo di evitare duplicazioni e con collaborazione di Eurostat. Le conclusioni devono essere sintetizzate anche nella relazione annuale.
Sostegno allo sviluppo delle capacità nazionali
L’articolo 11 prevede orientamenti comuni non vincolanti, assistenza reciproca, scambi e distacchi di personale, diffusione di buone prassi, programmi di formazione settoriale e intersettoriale, materiali formativi e campagne di sensibilizzazione, con attenzione specifica alle PMI e a temi come lavoro autonomo fittizio e abusi del distacco.
Lotta al lavoro non dichiarato e piattaforma permanente
L’articolo 12 istituisce, quale gruppo di lavoro permanente dell’Autorità, la piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, che sostiene le attività dell’Autorità. La piattaforma rafforza la cooperazione tra autorità nazionali, migliora la capacità di contrasto nelle dimensioni transfrontaliere, sensibilizza il pubblico e svolge le attività elencate nell’allegato. È composta da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e delle parti sociali UE; possono partecipare osservatori, inclusi Eurofound, EU-OSHA, OIL e paesi SEE. La decisione (UE) 2016/344 è poi abrogata all’operatività dell’Autorità.
Mediazione tra Stati membri
L’articolo 13 consente all’Autorità di facilitare la soluzione di controversie tra due o più Stati membri su singoli casi di applicazione del diritto UE nei settori del regolamento, con parere non vincolante. La mediazione richiede il previo accordo di tutti gli Stati coinvolti; può articolarsi in una prima fase con un mediatore e, se necessario, in una seconda fase davanti a un consiglio di mediazione. Sono previsti termini di seguito entro tre mesi, anonimizzazione dei dati personali, sospensione in caso di contenzioso pendente e rapporti semestrali alla Commissione. Per questioni di sicurezza sociale, l’Autorità informa la commissione amministrativa e può deferire le questioni relative alla sicurezza sociale a tale commissione, mantenendo la mediazione sulle altre questioni.
Governance: organi, consiglio di amministrazione, direttore esecutivo e gruppo portatori di interessi
L’articolo 16 individua tre organi: consiglio di amministrazione, direttore esecutivo e gruppo di portatori di interessi. Gli articoli 17-23 disciplinano composizione, voto, mandato e funzioni del consiglio, con membri per ciascuno Stato membro, Commissione, esperto indipendente del Parlamento europeo e rappresentanti delle parti sociali. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per tre anni, rinnovabili una sola volta. Il consiglio adotta orientamenti strategici, bilancio, regolamento finanziario, strategia antifrode, regole sui conflitti di interesse, regolamento interno, regolamento sulla mediazione, nomina il direttore esecutivo, il contabile e i membri del gruppo portatori di interessi, e approva il documento unico di programmazione. Il direttore esecutivo assicura la gestione, rappresenta legalmente l’Autorità e prepara/attua programmazione e bilancio. Il gruppo dei portatori di interessi ha funzioni consultive e formula pareri su applicazione del diritto, relazione annuale e programma di lavoro.
Programmazione, bilancio e contabilità
Gli articoli 24-29 regolano il documento unico di programmazione, con programmazione annuale e pluriennale, da adottare dal consiglio entro il 30 novembre e trasmettere entro il 31 gennaio. Il bilancio deve essere in pareggio; le entrate comprendono contributo UE, contributi volontari degli Stati membri, contributi di paesi terzi, finanziamenti ad hoc o delegati e proventi da pubblicazioni/servizi. Sono fissati i termini per previsione, adozione del bilancio, conti provvisori e definitivi, relazione finanziaria, discarico e disciplina della regolamentazione finanziaria con rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Personale e funzionamento iniziale
Gli articoli 30-33 stabiliscono l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è un agente temporaneo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione, con mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta. Ogni Stato membro designa un funzionario nazionale di collegamento distaccato presso l’Autorità; l’Autorità può avvalersi anche di altri esperti nazionali distaccati o personale non dipendente. L’articolo 44 regola il funzionamento iniziale e prevede che l’Autorità diventi operativa entro il 1o agosto 2021, con ruolo transitorio della Commissione e di un direttore esecutivo ad interim.
Trasparenza, dati, sicurezza e responsabilità
Gli articoli 34-41 disciplinano privilegi e immunità, regime linguistico, accesso ai documenti, protezione dei dati, comunicazione, lotta antifrode, sicurezza delle informazioni, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e controllo del Mediatore europeo. Si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (UE) 2018/1725; l’Autorità deve adottare misure interne su privacy e nomina del DPO. Sono previste adesione all’accordo OLAF, poteri di revisione della Corte dei conti, indagini OLAF, norme di sicurezza per informazioni classificate e disciplina della responsabilità davanti alla Corte di giustizia.
Cooperazione esterna, accordo di sede, avvio e rapporti con altri atti
Gli articoli 42-49 disciplinano cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, accordi di lavoro non vincolanti, partecipazione di paesi terzi, accordo di sede con lo Stato ospitante entro il 1o agosto 2021, condizioni operative, avvio delle attività entro il 1o agosto 2021, modifiche ai regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589, e abrogazione della decisione (UE) 2016/344 alla data di operatività dell’Autorità. L’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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