Deliberazione n. 486 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La misura prevede il blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, a soli fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento è adottato nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn.
Ratifica di un provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali.
Contesto normativo e presupposti dell’intervento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. In particolare, viene richiamato l’art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Segnalazione ricevuta e attivazione della procedura urgente
La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’ambito dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 350 del 23 luglio 2024, esercitando il potere d’urgenza previsto dall’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019.
Misure ordinate al gestore della piattaforma
Con la determinazione urgente sono state impartite due prescrizioni:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento chiude la fase di urgenza confermando le misure già disposte per prevenire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. È richiamato anche il termine di quarantotto ore entro il quale l’Autorità deve decidere, nonché l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente un intervento urgente del dirigente competente.
Segnalazione dell’interessato e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 350 del 23 luglio 2024 in via d’urgenza.
Misure ordinate alla piattaforma
Con il provvedimento urgente sono state disposte due misure nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione, sulla relativa piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione trasmesso in formato hash; la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni acquisite ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 23 luglio 2024 nei confronti dei due gestori della piattaforma.
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