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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16625/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava il provvedimento del 19/08/2025 con cui il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta, proposta nell'interesse del condannato sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, di autorizzazione al cambio di dimora per tornare a vivere con la compagna e i due figli minori. La difesa denunciava la mancanza assoluta di motivazione: il provvedimento limitava la risposta alla formula "visto, si rigetta stante il titolo in esecuzione" senza confrontarsi con le ragioni e la documentazione prodotte (in particolare la relazione dei servizi sociali che attestava il percorso terapeutico per alcolismo, la stabilità personale e familiare del richiedente e l'utilità del rientro ai fini della tutela dell'unità familiare e dell'interesse dei minori). Il motivo invocava violazione di legge in relazione agli artt. 111, comma 7 Cost., 125, comma 3 c.p.p. e 69, comma 7 ord. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di motivazione. Ha affermato che, quando una decisione del magistrato di sorveglianza incide sulla libertà personale, essa è impugnabile in cassazione e deve contenere una motivazione effettiva e concreta, correlata ai motivi e agli elementi posti a fondamento dell'istanza. La formula utilizzata nel provvedimento impugnato è risultata meramente assertiva e incapace di illustrare l'iter logico-giuridico seguito; mancavano specifiche indicazioni sulle ragioni per cui il cambio di dimora sarebbe incompatibile con l'esecuzione della misura alternativa e non vi era confronto con la documentazione dei servizi sociali. Perciò la Corte ha annullato il decreto e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Torino. Ha altresì disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati generalità e dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    La nozione di impugnabilità per violazione di legge comprende anche i provvedimenti che decidono sulle misure alternative quando incidono sulla libertà personale; pertanto tali decisioni sono sindacabili in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Imposizione dell'obbligo di motivazione: la motivazione deve essere concreta e resa percepibile; la mancanza o l'apparenza di motivazione integra vizio rilevante ai fini della cassazione.

  • Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 7

    Per la magistratura di sorveglianza sussiste analogo obbligo motivazionale nelle decisioni sulle istanze incidenti sull'esecuzione delle misure alternative; formule di stile non soddisfano il requisito.

  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1

    In caso di diffusione del provvedimento vanno oscurati generalità e dati identificativi per tutelare la privacy; la Corte ha disposto la oscuramento nella riproduzione del provvedimento.

Massime di principio

  • Le decisioni del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale sono impugnabili in cassazione per violazione di legge quando mancano di motivazione effettiva.
  • La motivazione deve essere concreta e specifica: il giudice deve confrontarsi con le ragioni e la documentazione prodotte dall'istante; formule generiche come "visto, si rigetta" sono insufficienti.
  • Nel bilanciamento tra esigenze di esecuzione della misura alternativa e interesse alla reintegrazione familiare, le valutazioni positive dei servizi sociali (percorso terapeutico, stabilità, interesse dei minori) devono essere esaminate e motivate se si decide in senso contrario.
  • La mancanza o l'apparenza di motivazione determina l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio, non già una semplice conferma della decisione impugnata.
  • In caso di pubblicazione del provvedimento vanno rese omesse o oscurate le generalità e i dati identificativi secondo le norme sulla protezione dei dati personali.

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