Sentenza del 16/07/2018 n. 1452 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notificazione - Computo dei termini - Raddoppio dei termini - Va effettuato secondo le norme in vigore al momento della notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di rettifica IRES e IVA relativi agli anni 2005-2009, emessi anche sulla base di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti e di costi indebitamente dedotti. Il punto decisivo era stabilire se gli avvisi relativi agli anni 2005-2008 fossero decaduti per tardiva notificazione oppure se fosse applicabile il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato. Gli avvisi erano stati notificati il 4 marzo 2014, mentre la notizia di reato era stata trasmessa alla Procura il 9 luglio 2014.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile agli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015 la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015, con conseguente raddoppio dei termini di decadenza anche indipendentemente dalla data di trasmissione della denuncia penale. Sono stati quindi dichiarati legittimi tutti gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005-2009. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi, liquidate in euro 4.000,00 per ciascun grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.
La norma consente il raddoppio dei termini ordinari quando emergono seri indizi di reato tali da imporre la presentazione della denuncia penale.
Art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Raddoppio dei termini per l'accertamento IVA in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
Il raddoppio opera anche per gli accertamenti IVA collegati a violazioni che impongono la denuncia penale.
Art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Disciplina transitoria del raddoppio dei termini di accertamento.
Per gli avvisi già notificati prima del 2 settembre 2015 trova applicazione la disciplina prevista dal decreto, con raddoppio dei termini anche se la denuncia penale è stata trasmessa successivamente alla scadenza ordinaria.
Art. 1, commi 130-132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Il raddoppio non opera qualora la denuncia dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Per gli avvisi non ancora notificati al 2 settembre 2015, il raddoppio è subordinato alla tempestiva trasmissione della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza.
Sentenza della Corte di Cassazione 9 agosto 2016, n. 16728
La disciplina applicabile dipende dal momento della notificazione dell'avviso.
Se l'avviso è stato notificato prima del 2 settembre 2015 si applica la disciplina del d.lgs. n. 128/2015; se non era ancora stato notificato a tale data, si applicano le regole della legge n. 208/2015, inclusa la condizione della denuncia tempestiva.
Massime di principio
- Per individuare la disciplina applicabile al raddoppio dei termini occorre verificare innanzitutto la data di notificazione dell'avviso di accertamento.
- Gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015 sono soggetti alla disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015; in tale regime il raddoppio può operare anche se la denuncia penale è stata trasmessa dopo la scadenza ordinaria.
- Per gli avvisi non ancora notificati al 2 settembre 2015, il raddoppio richiede invece che la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento.
- La mera presenza di una denuncia non determina automaticamente il raddoppio: devono sussistere seri indizi di reato tali da rendere obbligatoria la denuncia penale.
- In caso di contestazioni sulla tardività dell'accertamento, è essenziale ricostruire separatamente l'anno d'imposta, il termine ordinario, la data di notificazione dell'avviso e la data di trasmissione della notizia di reato.
- La motivazione dell'avviso può essere ritenuta sufficiente quando il contribuente conosce gli atti richiamati e l'avviso contiene gli elementi essenziali per comprendere la pretesa tributaria.
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