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Ordinanza

Ordinanza n. 715/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del Decreto nr. -OMISSIS-del 21.07.2022, notificato alla Sig.ra -OMISSIS- in data 8.8.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto la patologia che ha condotto a morte il de cuius Lgt. -OMISSIS- “Melanoma plurimetastatico, in multipli distretti, deperimento organico” come non dipendente da causa di servizio in via derivata per interdipendenza con l'infermità “Esiti di intervento di asportazione papilloma vescicale (riconosciuta SI dipendente da ausa di servizio con il D.M. n. 2011/N del 1.10.2013), nonché nella parte in cui la patologia “Melanoma plurimetastatico, in multipli distretti, deperimento organico” non è stata valutata in modo autonomo e diretto dal punto di vista oncopatogenetico con il servizio, nonché nella parte in cui è stata negata agli odierni ricorrenti (quali eredi del de cuius) la concessione del beneficio dell'equo indennizzo, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS- del 16.01.2022 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità sofferte dal de cuius non possono riconoscersi dipendente da fatti di servizio, il parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. 2936 del 9.6.2022 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale, a seguito di riesame, si è ritenuto che le infermità sofferte dal de cuius non possono riconoscersi dipendente da fatti di servizio.

Giustizia amministrativa202213185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio del melanoma plurimetastatico che aveva causato il decesso del militare e la concessione dell'equo indennizzo, nonché i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

I ricorrenti, quali eredi legittimi del militare deceduto, hanno impugnato il decreto del 21 luglio 2022 con cui l'Amministrazione ha ritenuto non dipendente da causa di servizio, né in via autonoma né per interdipendenza con una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'infermità costituita da melanoma plurimetastatico in multipli distretti e deperimento organico, negando conseguentemente l'equo indennizzo. Nel corso dell'udienza pubblica il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di incompetenza territoriale. Poiché il militare era deceduto sia al momento dell'adozione dell'atto sia alla proposizione del ricorso, non era applicabile il foro speciale del pubblico impiego in costanza di rapporto. La competenza doveva essere individuata secondo il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a., considerando il luogo in cui l'atto esplicava direttamente i propri effetti, coincidente con la residenza in Abruzzo degli eredi ricorrenti.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il TAR Abruzzo. Il Collegio ha ritenuto che, cessato il rapporto di pubblico impiego per effetto del decesso del militare, non operi il foro del pubblico impiego di cui all'art. 13, comma 2, c.p.a. Deve invece applicarsi il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui il criterio della sede dell'autorità emanante è integrato o sostituito dal criterio dell'efficacia territoriale quando gli effetti diretti dell'atto si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR. Nel caso concreto, il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo produceva i propri effetti diretti nel luogo di residenza degli eredi, in Abruzzo. La competenza territoriale è inderogabile; pertanto, la causa deve essere riassunta davanti al TAR Abruzzo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese è rimessa al giudice competente dopo la riassunzione; il TAR Lazio non ha disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il criterio ordinario della sede dell'autorità emanante può cedere a quello dell'efficacia territoriale quando gli effetti diretti dell'atto si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR; nel caso concreto, la competenza spetta al TAR Abruzzo per la residenza degli eredi ricorrenti.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il foro speciale del pubblico impiego opera nelle controversie riguardanti dipendenti pubblici soltanto quando il rapporto di impiego è ancora in corso al momento del radicamento del giudizio.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, il processo deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve avvisare le parti della possibile rilevazione d'ufficio di un profilo decisorio non previamente oggetto di contraddittorio, come l'incompetenza territoriale.

  • art. 125 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale della logica di decentramento e prossimità nella distribuzione della competenza territoriale dei TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti il pubblico impiego, il foro speciale previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. opera soltanto se il rapporto di impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; quando il rapporto è cessato, si applicano i criteri ordinari dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Il criterio della sede dell'autorità amministrativa emanante e quello dell'efficacia territoriale sono tra loro complementari: il secondo prevale quando gli effetti diretti dell'atto si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR.
  • In una controversia promossa dagli eredi contro il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo riferito a un dipendente pubblico deceduto, gli effetti diretti dell'atto possono radicarsi nel luogo di residenza degli eredi, con conseguente competenza del TAR territorialmente corrispondente.
  • La competenza territoriale dei TAR è inderogabile e la causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato come competente nel termine stabilito dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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