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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13126/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di vicinato tra due fondi contigui situati in diverso livello altimetrico. Il proprietario dell'officina aveva chiesto la demolizione o l'arretramento di una porzione del fabbricato dell'altro vicino, sostenendo che fosse stato edificato in violazione delle distanze legali previste dallo strumento urbanistico comunale e che, inoltre, sul fronte del manufatto fossero state aperte vedute illegittime, pregiudicando anche il suo diritto di veduta; venivano contestati anche il terrapieno, il muro di contenimento e il parapetto. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo violata la disciplina sulle distanze con riguardo a una specifica particella e ordinando l'arretramento di quel tratto di fabbricato, nonché la regolarizzazione di una veduta e del parapetto. In appello, i soccombenti di primo grado hanno sostenuto che, quanto alle vedute, operasse il principio di prevenzione e che il diritto di aprirle fosse stato acquisito già in forza di una concessione edilizia rilasciata quando il Comune era ancora proprietario di due particelle poi trasferite agli attuali resistenti; hanno quindi dedotto violazione degli artt. 905 e 1027 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché introduceva una questione nuova, mai trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente indicata come devoluta nei gradi di merito, e in parte infondato perché ha ribadito che il principio di prevenzione non si applica alle distanze tra vedute disciplinate dall'art. 905 c.c.: anche chi costruisce per primo deve collocare le vedute dirette ad almeno un metro e mezzo dal confine, pure se il fondo vicino è inedificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui introduceva per la prima volta la questione della costituzione di una servitù di veduta derivante da un accordo di lottizzazione/concessione edilizia, perché non risultava affrontata nella sentenza impugnata né era stato dimostrato che fosse stata dedotta in appello. Ha poi respinto nel merito la doglianza sull'applicabilità del principio di prevenzione, affermando che tale criterio vale per le distanze tra costruzioni ma non per le vedute, per le quali l'art. 905 c.c. impone comunque il rispetto della distanza minima di un metro e mezzo dal confine. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 905 c.c.

    Disciplina la distanza delle vedute dal confine; non consente di applicare il principio di prevenzione e impone, anche al costruttore per primo, il rispetto della distanza minima di un metro e mezzo dal confine.

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prospettata costituzione di una servitù di veduta.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Serve come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e come tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso.
  • Il principio di prevenzione opera per le distanze tra costruzioni, ma non si estende alla disciplina delle vedute: in materia di art. 905 c.c. chi costruisce per primo deve comunque rispettare la distanza minima legale dal confine, anche se il fondo vicino non è ancora edificato.
  • La eventuale esistenza di titoli o assetti convenzionali idonei a incidere sulla disciplina delle distanze deve risultare dalla decisione impugnata o essere stata ritualmente dedotta e allegata nei gradi di merito, altrimenti la relativa doglianza è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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