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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04265/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito per la particolarità della questione e ha condannato il contribuente alle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a un soggetto indicato come coobbligato solidale per ritenute alla fonte non operate e non versate da una società di capitali di cui era socio e già amministratore delegato. L'Ufficio aveva prima notificato alla società un avviso di accertamento per redditi occulti presuntivamente distribuiti ai soci in una società a ristretta base, con conseguente ritenuta del 12,50%; la società non aveva impugnato l'atto, divenuto definitivo. Successivamente era stata iscritta a ruolo la somma e notificata la cartella al socio. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, da un lato, la nullità per omessa notifica nei suoi confronti dell'avviso di accertamento prodromico e, dall'altro, la prescrizione/decadenza del potere di riscossione nei confronti dell'obbligato solidale. La CTR aveva confermato l'annullamento disposto in primo grado; l'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 35 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la solidarietà tra sostituto e sostituito opera solo nella riscossione, che l'accertamento va notificato al sostituto e che la cartella al sostituito, se tempestiva ex art. 25 d.P.R. 602/1973, è valida. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che il sostituito può impugnare la cartella anche per contestare il merito dell'avviso notificato al sostituto, ma non può pretendere la notifica diretta dell'accertamento a sé.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. n. 602/1973

    "quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti"

    La coobbligazione solidale tra sostituto e sostituito sorge nella fase della riscossione; il destinatario dell'accertamento è il sostituto, non il sostituito.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento nei confronti del sostituto deve essere notificato entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento notificata al sostituito è tempestiva se notificata nel rispetto del termine di decadenza previsto per la riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norma di diritto.

  • art. 23 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come fonte dell'obbligo di operare le ritenute alla fonte poi non eseguite dalla società.

Massime di principio

  • Nel caso di omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta, l'accertamento deve essere indirizzato e notificato al sostituto, mentre il sostituito può essere chiamato alla riscossione in quanto coobbligato solidale ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 602/1973.
  • La mancata notifica dell'avviso di accertamento al sostituito non determina di per sé l'illegittimità della cartella di pagamento a lui notificata, se l'atto impositivo è stato validamente notificato al sostituto e la cartella rispetta i termini decadenziali della riscossione.
  • Il diritto di difesa del sostituito si tutela consentendogli di impugnare la cartella di pagamento anche per contestare la legittimità sostanziale dell'avviso di accertamento notificato al sostituto, sia quanto all'an sia quanto al quantum debeatur.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando o accogliendo la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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