Sentenza n. 1831/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Questura di Grosseto del 6 dicembre 2025, notificato il 18 dicembre 2025, che ha revocato ab origine il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2022 e respinto la domanda di aggiornamento per l’inserimento dei tre figli, escludendo anche la possibilità di un permesso ad altro titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca retroattiva del permesso UE di lungo periodo e il diniego di aggiornamento richiesto il 29 maggio 2025, dopo aver ottenuto il nulla-osta al ricongiungimento familiare dei figli. La Questura ha fondato il provvedimento su una dichiarazione di ospitalità risultata falsa, utilizzata nel 2025 e riferita a un alloggio non realmente disponibile al dichiarante; il ricorrente ha sostenuto di essersi affidato a intermediari, di non avere formato o prodotto consapevolmente documenti falsi e di avere sporto denuncia contro i responsabili il 18 dicembre 2025, circa un’ora dopo la notifica del decreto. Con i primi due motivi ha contestato che un fatto sopravvenuto nel 2025 potesse dimostrare una frode originaria e travolgere il titolo rilasciato nel 2022. Con il terzo ha dedotto l’assenza di prova della sua consapevole partecipazione alla falsità e la propria buona fede. Con il quarto, quinto, sesto e settimo ha lamentato la mancata valutazione individuale della durata del soggiorno, dell’integrazione lavorativa e sociale, dei legami con moglie e figli minori e della proporzionalità della misura, nonché l’omessa considerazione di un eventuale titolo alternativo e della tutela della vita familiare. Con l’ottavo ha denunciato il difetto di motivazione individualizzata. Con il nono ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e mancata partecipazione procedimentale. Con il decimo ha invocato la tutela dell’affidamento e contestato l’uso del potere di annullamento d’ufficio in assenza di un vizio originario del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il nono motivo, relativo all’omesso preavviso di rigetto e alla violazione del contraddittorio procedimentale. Ha ritenuto decisiva la sequenza temporale: il provvedimento fu notificato il 18 dicembre 2025 alle ore 11.30 e il ricorrente presentò denuncia alla Guardia di Finanza alle ore 12.50 dello stesso giorno. In assenza di una ricostruzione alternativa, tale immediatezza rende ragionevole ritenere che egli avesse appreso solo con la notifica della falsità e se ne fosse subito dissociato; se informato nel procedimento, avrebbe potuto rappresentare tale circostanza e fornire elementi utili alla decisione. Perciò non era possibile affermare che l’esito sarebbe stato comunque invariato. Gli altri motivi sono stati assorbiti: l’annullamento impone alla Questura di riaprire il procedimento e valutare per la prima volta le questioni sostanziali, sulle quali il giudice non poteva pronunciarsi in presenza di un potere amministrativo non ancora esercitato, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Il provvedimento impugnato è stato annullato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Ne deriva che è fondata la censura con cui parte ricorrente denuncia l’omesso preavviso di rigetto e la conseguente violazione del contraddittorio procedimentale, non potendosi ritenere, in questo specifico caso e alla luce di quanto sin qui osservato, che l’esito del procedimento sarebbe stato lo stesso di cui all’atto impugnato (come invece dedotto dalla P.A. nella relazione difensiva depositata in atti il 19 febbraio 2026).
L’omesso preavviso di rigetto determina l’illegittimità quando, considerate le circostanze concrete e le deduzioni che l’interessato avrebbe potuto presentare, non si può ritenere che il procedimento avrebbe avuto necessariamente lo stesso esito.
art. 34, comma 2, c.p.a.
14.1) Tale censura, introdotta col nono motivo di ricorso, è logicamente preliminare alle altre (che vanno quindi assorbite) perché, in forza del suo accoglimento, l’Amministrazione dovrà riaprire il procedimento e valutare, in quella sede e per la prima volta, le ragioni (dedotte negli altri motivi) che all’istante è stato precluso di dedurre e sulle quali, quindi, il Giudice Amministrativo non può pronunciarsi in questa sede giurisdizionale, perché oggetto di un potere amministrativo non ancora esercitato, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi sulle questioni sostanziali che presuppongono l’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato; annullato l’atto per vizio procedimentale, la relativa valutazione spetta all’amministrazione nella riedizione del potere.
Massime di principio
- La violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto è rilevante quando, alla luce delle circostanze concrete, l’interessato avrebbe potuto presentare osservazioni o elementi idonei a incidere sulla decisione e non è possibile affermare che il contenuto del provvedimento sarebbe stato comunque identico.
- Quando l’annullamento è disposto per omessa partecipazione procedimentale, le questioni sostanziali che richiedono valutazioni amministrative non ancora compiute sono assorbite: spetta all’amministrazione riaprire il procedimento ed esercitare il potere, senza che il giudice possa sostituirsi ad essa.
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