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Ordinanza

Ordinanza n. 190/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il Bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) il Verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/25 del 05.07.2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) il Verbale della Commissione esaminatrice n. 68 e relativa Scheda di valutazione del 04.02.2025 relativo al candidato odierno ricorrente a cui è stato riconosciuto un punteggio complessivo di 17,325; 4) il verbale di riesame della Commissione esaminatrice n. 90 del 19.03.2025 relativo all’istanza di revisione del punteggio dei titoli presentata dal ricorrente in data 07.03.2025; 5) il Decreto-Graduatoria pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) il Decreto di rideterminazione della Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/23 dell’8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) per quanto occorrer possa, l’aggiornamento della tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell''8 marzo 2022, recante Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024; 8) il Decreto di assegnazione sedi del 20° corso allievo viceispettore con decorrenza 19 agosto 2025; 9) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 10.06.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il Verbale n. 103 del 29 maggio 2025 della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, trasmesso con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi - I Divisione - n. 333CON/ Prot. n. 0017698 del 30.05.2025 che in esecuzione dei decreti presidenziali del T.A.R. per il Lazio n. -OMISSIS-, che ha confermato i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; 3) i provvedimenti impugnati nel ricorso principale; e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a ottenere la corretta valutazione dei titoli posseduti, con conseguente attribuzione del punteggio spettante e collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso di formazione per viceispettore, con ogni statuizione consequenziale; e in subordine, per il risarcimento del danno con riferimento al prioritario risarcimento del danno per reintegrazione in forma specifica, quale la reintegrazione nel corso di formazione per viceispettore, con retrodatazione anche degli effetti – ed eventualmente per equivalente - anche con la condanna prioritaria in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione intimata all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di formazione per viceispettore o alla corretta valutazione dei titoli con conseguente utile collocazione in graduatoria; quanto ai motivi aggiunti depositati il 12.12.2025, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) verbale n. 105 del 24 settembre 2025 — trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del 29 settembre successivo — della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che ha confermato nuovamente i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio, reiterando il diniego di riconoscimento dell'incarico di Responsabile del Posto di Segnalamento e Documentazione del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-; 2) decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202506067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di valutazione dei titoli, graduatorie e provvedimenti conseguenti del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nonché il diniego di valutazione dell’incarico di Responsabile del Posto di Segnalamento e Documentazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura concorsuale interna per titoli per la copertura di 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, contestando il punteggio attribuito ai propri titoli, la relativa posizione nelle graduatorie e la mancata valutazione dell’incarico di Responsabile del Posto di Segnalamento e Documentazione del Commissariato di pubblica sicurezza. Sono stati impugnati anche i successivi verbali di riesame della Commissione, adottati in esecuzione di precedenti provvedimenti cautelari, che hanno confermato la non valutabilità dell’incarico ai fini della voce prevista dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), della disciplina concorsuale. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la corretta valutazione dei titoli e la collocazione in posizione utile per l’ammissione al corso di formazione, nonché, in subordine, il risarcimento del danno, prioritariamente mediante reintegrazione in forma specifica e ammissione al corso con retrodatazione degli effetti. La controversia è stata esaminata nella fase cautelare, con riferimento ai motivi aggiunti contro il verbale n. 105 del 24 settembre 2025.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti concorsuali né la domanda cautelare in via definitiva. Ha ritenuto che le questioni sollevate richiedano l’approfondimento proprio della sede di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha disposto una nuova integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, quali controinteressati. Il ricorrente è stato autorizzato a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno dell’ordinanza, dei motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati, entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con deposito dell’attestazione dell’avvenuta pubblicazione entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Sono stati prescritti specifici obblighi all’Amministrazione quanto alla permanenza online degli atti, al collegamento dalla home page e al rilascio dell’attestazione. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 7 luglio 2026, in sostituzione di quella del 24 febbraio 2026, per garantire ai controinteressati i termini processuali previsti dall’art. 71, commi 3 e 5, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    attualmente fissata per l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026

    Consente, nella fase cautelare, di fissare direttamente l’udienza di merito quando le questioni richiedono l’approfondimento proprio del giudizio di merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno

    Richiamato quale fondamento, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno

    Richiamato quale fondamento processuale dell’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    entro 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

    Richiamato per disciplinare le modalità dell’integrazione del contraddittorio e la pubblicazione degli atti sul sito dell’Amministrazione.

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    al fine di garantire ai controinteressati i termini di cui all’art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    Impone il rispetto dei termini processuali spettanti ai controinteressati prima della trattazione dell’udienza pubblica di merito.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna prioritaria in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria in forma specifica; la domanda non è stata decisa in questa ordinanza.

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), della disciplina concorsuale

    la non valutabilità agli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6)

    Disposizione concorsuale applicata dalla Commissione per negare la valutazione dell’incarico dedotto dal ricorrente; la correttezza di tale applicazione è stata riservata al merito.

Massime di principio

  • Quando la controversia concorsuale richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può fissare direttamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via definitiva la legittimità degli atti impugnati.
  • Nel giudizio volto a contestare una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale quando la decisione può incidere sulle loro posizioni.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti processuali e dell’elenco nominativo degli interessati.
  • Quando l’integrazione del contraddittorio è disposta mediante pubblici proclami, il giudice può imporre all’amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati, di renderli raggiungibili dalla home page e di rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione.
  • La fissazione dell’udienza di merito deve assicurare ai controinteressati il rispetto dei termini processuali per la costituzione e la difesa previsti dall’art. 71 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela del terzo

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