L.R. Calabria 54/2018
Istituzione dell’Osservatorio Università e mondo del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria l’Osservatorio Università e mondo del lavoro per collegare atenei, imprese e istituzioni, favorendo orientamento, informazione e supporto all’occupazione giovanile. L’organo dura 5 anni, opera gratuitamente, senza nuovi oneri regionali, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Istituzione dell’Osservatorio Università e mondo del lavoro in Calabria
Istituzione dell’Osservatorio Università e mondo del lavoro
La legge regionale della Calabria istituisce l’Osservatorio Università e mondo del lavoro con la finalità di rafforzare il raccordo tra Università, imprese e istituzioni territoriali. L’obiettivo è migliorare l’orientamento e il collocamento, ridurre l’emigrazione giovanile e favorire l’incontro tra competenze formate e fabbisogni del sistema produttivo regionale.
Finalità e ambito di intervento
L’atto mira a potenziare le attività di informazione, orientamento e supporto rivolte a studenti e laureati, docenti e imprese. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Calabria e si concentra sul collegamento tra formazione universitaria e mercato del lavoro regionale.
Ruolo e funzioni dell’Osservatorio
L’Osservatorio è il punto di riferimento territoriale per soggetti pubblici e privati interessati a:
- collaborare con le Università nell’orientamento al lavoro e nelle scelte di carriera;
- entrare in contatto con studenti e laureati per promuovere cultura aziendale e crescita professionale;
- reperire, tramite il canale universitario, risorse con competenze coerenti con i propri fabbisogni di reclutamento.
Svolge funzioni consultive, propositive e informative e formula alla Giunta regionale indirizzi e criteri generali utili al raggiungimento delle finalità della legge.
Composizione e partecipazione
L’Osservatorio è composto da rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo produttivo, in particolare:
- assessore regionale competente in materia di lavoro o delegato;
- presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco metropolitano o delegati;
- rettori degli atenei calabresi o delegati;
- un rappresentante degli studenti per ciascun ateneo, designato dal Consiglio degli studenti;
- un rappresentante regionale per ogni associazione produttiva di categoria;
- presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura calabresi o delegati;
- un rappresentante per ciascun Centro per l’impiego;
- direttore generale di Azienda Calabria Lavoro o delegato.
Alle riunioni possono essere invitati il dirigente regionale competente in materia di lavoro, esperti e rappresentanti di aziende, enti e associazioni interessati. La nomina dei componenti estranei all’amministrazione regionale avviene previa intesa con l’amministrazione di appartenenza.
La partecipazione è gratuita e non sono previsti rimborsi spese di alcun genere.
Durata, nomina e sede
L’Osservatorio dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha sede a Cosenza, presso gli uffici distaccati della Regione Calabria oppure presso altri uffici concessi gratuitamente da pubbliche amministrazioni.
Funzionamento interno
L’Osservatorio adotta un proprio regolamento di funzionamento, efficace dopo l’approvazione della Giunta regionale. Le decisioni sono assunte collegialmente a maggioranza semplice, con voto capitario non ponderato.
Al suo interno elegge un presidente, che nomina due vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
Attività operative e supporto amministrativo
L’Osservatorio può, senza oneri per il bilancio regionale:
- coinvolgere e contattare gli studenti dei singoli atenei secondo le modalità indicate dagli stessi;
- divulgare bandi e incentivi all’occupazione promossi da istituzioni europee, regionali e locali;
- proporre agli atenei l’istituzione di nuovi corsi di studio tenendo conto delle esigenze del mercato;
- diffondere eventi su innovazioni e dinamiche del mondo del lavoro.
Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del competente settore regionale. Prima dell’istituzione dell’Osservatorio, la Giunta regionale individua le risorse umane e strumentali necessarie nell’ambito del dipartimento competente, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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